F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0130/CSA pubblicata del 11 Febbraio 2026 –AZ Picerno – calciatore Kanoute Mamadou Yaye

Decisione/0130/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0192/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Sara Di Cunzolo – Componente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0192 /CSA/2025-2026, proposto dalla società AZ PICERNO per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega italiana calcio professionistico n. 56/DIV del 27 gennaio 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 6 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia, sentito l'Arbitro e udito l'Avv. Luis Vizzino per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La AZ PICERNO ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra AZ PICERNO e CASARANO del 24/01/2026, è stata comminata al calciatore KANOUTE MAMADOU YAYE la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara: “per avere, al 18’ minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al volto, caricando il movimento con forza, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura e l’intensità del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione, la reclamante ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la reclamante ha sostenuto che il calciatore KANOUTE MAMADOU YAYE non ha tenuto una condotta violenta bensì una condotta gravemente antisportiva, per di più essendosi sempre contraddistinto nella sua carriera per aver tenuto comportamenti ossequiosi dei principi di lealtà e correttezza.

A dire della stessa il comportamento sarebbe stato tenuto nella immediatezza di una azione di gioco e sarebbe stato caratterizzato da un eccesso di agonismo, ma senza alcuna volontarietà e intenzionalità nel produrre danni da lesioni personali.

A tal riguardo la reclamante contesta la ricostruzione fatta dal Direttore di gara nel suo referto, nella parte in cui afferma che avrebbe caricato “il movimento con forza”, ciò che sarebbe escluso dal fatto che l’avversario non ha riportato conseguenze lesive e che non è stato necessario l’intervento dei sanitari nel campo di gioco.

Sentito l’Arbitro della gara, il quale ha confermato che il calciatore KANOUTE MAMADOU YAYE ha colpito l’avversario con forza, trattandosi di un gesto deliberato, avvenuto quando il pallone non era più oggetto di contesa e che la decisione della espulsione è avvenuta dopo la visione delle immagini con il football video support.

Sentito altresì il legale della reclamante, al quale è stato preliminarmente illustrato quanto chiarito dall’Arbitro, e previa discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 6 febbraio 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi che seguono.

La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli Ufficiali di gara ex art. 61, comma 1, C.G.S. facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Nella fattispecie il Direttore di gara è stato sentito dalla Corte e ha confermato quanto riportato nel referto in ordine alla condotta tenuta dal calciatore KANOUTE MAMADOU YAYE.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto arbitrale, preciso e dettagliato, la condotta tenuta nella circostanza dal calciatore deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, sanzionata ex art. 38 C.G.S. con la squalifica di tre giornate effettive di gara.

In ordine alla condotta oggetto del presente giudizio, sulla base di quanto refertato dal Giudice di Gara e confermato in sede di audizione, occorre evidenziare come il comportamento del calciatore risulti di particolare gravità, trattandosi di intervento con uso di forza eccessiva, con pallone non più oggetto di contesa, che ha messo a rischio l’integrità fisica del calciatore avversario. A nulla rileva la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza la necessità dell’intervento dei sanitari in campo, giacché, in caso contrario, si sarebbe trattato di considerare l’aggravamento della sanzione. Questa Corte, in considerazione di quanto precede, ritiene condivisibile e corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore KANOUTE MAMADOU YAYE.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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