F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0131/CSA pubblicata del 12 Febbraio 2026 – Nuovo Sondrio Calcio SSD A.R.L. / Folgore Caratese

Decisione/0131/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0169/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0169/CSA/2025-2026 proposto dalla Nuovo Sondrio Calcio SSD A.R.L. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 pubblicato in data 13 gennaio 2026; visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Uditi l’Avv. Mattia Grassani per la Nuovo Sondrio Calcio e l’Avv. Cesare Di Cintio per la Folgore Caratese; Relatore nell’udienza del 4 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 21 gennaio 2026 la Società Nuovo Sondrio SSD A.R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 pubblicato in data 13 gennaio 2026, con riferimento alla gara tra Nuovo Sondrio e Folgore Caratese, valevole per il campionato di serie D (girone B) 2025/2026, disputata il 21 dicembre 2025.

Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla Folgore Caratese con cui si chiedeva l’irrogazione alla Nuovo Sondrio della sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere essa schierato il calciatore Ramiro Fabian Ferreira Mino, non avente titolo a partecipare alla gara in quanto soggetto a una squalifica per una giornata non ancora scontata.

La Società reclamante chiede l’annullamento e la riforma della decisione di rigetto del Giudice Sportivo e per l’effetto l’omologazione del risultato conseguito sul campo (1 a 1), in considerazione dell’assenza di concreta incidenza del calciatore in questione sul regolare svolgimento della gara e sul risultato maturato sul campo, essendo questi subentrato in sostituzione al 49° minuto del secondo tempo e avendo preso parte all’incontro per soli 40 secondi. La Società U.S. Folgore Caratese è intervenuta nel giudizio con memoria, chiedendo il rigetto del reclamo e la condanna della parte reclamante alle spese ai sensi dell’art. 55 CGS.

All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

L’art. 10 CGS, al comma 1, stabilisce, in linea generale, che la sanzione della perdita della gara viene irrogata alla società responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione.

È quindi rimesso agli organi di giustizia sportiva il compito di accertare, in concreto, se la gara abbia avuto o meno uno svolgimento regolare.

L’art. 10, comma 6, viceversa, individua alcune fattispecie tassative (tra cui l’utilizzazione di un calciatore squalificato) in cui l’irregolarità della gara e la responsabilità della società sono tipizzate dalla stessa norma, escludendo così la necessità di un accertamento caso per caso circa l’incidenza delle condotte illecite sul regolare svolgimento della gara.

Ciò posto, il richiamo della Parte reclamante all’art. 10, comma 5, CGS, non è conferente.

L’art. 10, comma 5, CGS, applicabile quando si siano verificati fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, attribuisce difatti agli organi di giustizia sportiva “una duplice forma di discrezionalità valutativa” (CSA, Sezione III, decisione n. 85 del 12 febbraio 2021), che investe non solo l’accertamento dell’irregolare svolgimento della gara, ma anche la determinazione della sanzione da applicare: consentendo così l’adozione di una decisione diversa dalla perdita della gara, individuata in un ventaglio di provvedimenti alternativi previsti dal medesimo comma 5. In tali casi è, dunque, rimesso agli organi di giustizia sportiva il potere di valutare non solo “se”, ma anche “in che misura” la condotta della società responsabile abbia influito sulla regolarità dello svolgimento della gara.

Tuttavia, come chiarisce la lettera stessa della norma, il riconoscimento di detto duplice potere discrezionale, incidente sull’an e sulla entità della sanzione, è limitato a quei fatti non valutabili per loro natura sulla base di criteri esclusivamente tecnici e opera, in ogni caso, solo nelle ipotesi residuali in cui la sanzione della perdita della gara non sia stata prevista come unica e inderogabile da una norma specifica (CSA, Sezione III, decisione 015/CSA del 16 febbraio 2018; CSA, Sezione III, decisione n. 176/CSA del 2 aprile 2025).

Al contrario, come si è detto, l’art. 10, comma 6, CGS, prevede le fattispecie tipiche che implicano, appunto ex lege, l’irregolare svolgimento della gara e la conseguente sanzione, altrettanto tipica e inderogabile, della perdita della gara: tra cui appunto quella dell’ingresso in campo del calciatore squalificato e che opera ex se, indipendentemente, cioè, sia dal protrarsi più o meno lungo della sua permanenza sul terreno di gioco, sia dal suo apporto concreto alla gara (peraltro difficilmente valutabile ex post, soprattutto in presenza, come nel caso di specie, di un risultato di parità).

Infine, deve ritenersi inconferente il richiamo al precedente (CSA, sezione III, decisione n. 85 del 12 febbraio 2021) che, a dire della società reclamante, avrebbe svalutato la rilevanza della presenza irregolare in campo di un calciatore per pochi minuti, dando prevalenza al merito sportivo: posto che  tale decisione afferisce ad una fattispecie estranea al novero delle ipotesi tassative di cui all’art. 10, comma 6, e, come tale, giustamente ricondotta al ricordato potere discrezionale degli organi di giustizia sportiva di cui all’art. 10, comma 5, CGS.

Considerata la peculiarità della vicenda, si ritiene che vi siano i presupposti per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo D'Ascia                                                    Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 
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