F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0132/CSA pubblicata del 13 Febbraio 2026 – calciatore Lorenzo Lonardi
Decisione/0132/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0178/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Savio Picone - Vice Presidente
Paolo Del Vecchio - Componente (Relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 0178/CSA/2025-2026 del 27 gennaio 2026, proposto dal Sig. Lorenzo Lonardi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 54/DIV del 20 gennaio 2026;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
sentita la legale del reclamante, Avv. Francesca Auci; relatore nell'udienza del giorno 30 gennaio 2026 l’Avv. Paolo Del Vecchio; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Lorenzo Lonardi, calciatore del Ravenna, ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra il Bra e il Ravenna del 18 gennaio 2026 (terza giornata di ritorno del Campionato di serie C s.s. 2025/2026 – Girone B), gli è stata comminata la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta “per avere al 44’ minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario. In quanto nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva in pieno volto con la parte alta della scarpa, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”.
Tale sanzione si fonda sul rapporto di gara dell’arbitro, il sig. Felipe Viapiana della sezione di Catanzaro, che annotava l’espulsione del giocatore Lonardi Lorenzo, n. 17 del Ravenna, perché “nel chiaro tentativo di giocare e calciare un pallone colpiva un avversario in pieno volto con la parte alta della scarpa”.
Sentita la legale del reclamante, e previa discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione all’udienza del 30 gennaio 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare, il reclamante eccepisce un’errata applicazione da parte del Giudice di prime cure dell’art. 38 C.G.S., in quanto nella decisione impugnata si fa riferimento all’art. 38, invece che all’art. 39 del C.G.S., benché si qualifichi la condotta sanzionata come gravemente antisportiva.
L’art. 38 C.G.S., in effetti, si riferisce agli atti di condotta violenta e non antisportiva. In particolare, per condotta violenta si intende un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).
In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate.
Tale condotta si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, con cui sono identificati i falli, gli atti, i gesti o i comportamenti compiuti dai calciatori e contrari allo spirito del gioco.
Per quest’ultima fattispecie il C.G.S., all’art. 39, comma 1, dispone che “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.
A questa Corte appare, quindi, di chiara evidenza che la citazione dell’art. 38 nella decisione impugnata sia un mero refuso, in quanto il Giudice di prime cure fa riferimento espressamente, nella parte motiva del suo provvedimento, alla condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 C.G.S.
Nella valutazione della condotta, oltre tutto, il Giudice di primo grado ha già contemperato le circostanze attenuanti date dal fatto che era chiaramente in corso un’azione di gioco e che non vi siano state conseguenze, con l’altro elemento, di pari rilievo ma in senso aggravante, e cioè che, anche se solo con la parte alta della scarpa, il Lonardi attingeva l’avversario “in pieno volto”, gesto assai pericoloso.
Appare quindi pienamente equilibrata e proporzionata la sanzione di due giornate effettive di squalifica al reclamante inflitta dal Giudice Sportivo, stante la natura gravemente antisportiva della condotta in esame, sanzione che va, quindi, confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Del Vecchio Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
