F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0133/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2026 – società Giulianova Calcio 1924 S.S.D. a R.L.

Decisione/0133/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0176/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Giulio Vasaturo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0176/CSA/2025-2026, proposto dalla società Giulianova Calcio 1924, in data 26.01.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.01.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella riunione del giorno 4 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Giulio Vasaturo;

Udito il sig. Carlo Di Carlo, Vice Presidente della società reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Giulianova Calcio 1924 S.S.D. a R.L. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.01.2026, con cui è stata comminata alla reclamante la sanzione dell’ammenda di 1,400,00, in relazione alla gara fra il Teramo Calcio 1913 ed il Giulianova Calcio 1924, disputata il 18 gennaio 2026, «per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico all’interno del settore loro riservato (2 petardi e 2 fumogeni) che veniva anche lanciato all’interno del recinto di gioco (2 petardi e 2 fumogeni) danneggiando il manto erboso» con obbligo di «risarcire i danni se richiesti e documentati (R CdC)».

La reclamante invoca l’annullamento e, comunque, la riforma della decisione impugnata, deducendo:

- la difformità tra la decisione del Giudice Sportivo e quanto risulta dal referto ufficiale del Direttore di gara; - l’assenza di prova del danneggiamento del manto erboso;

- la violazione dei principi di equità e proporzionalità con riguardo al trattamento sanzionatorio parallelamente riservato dal Giudice Sportivo nei confronti della società del Teramo Calcio 1913, a fronte dei comportamenti pericolosi posti in essere dalla propria tifoseria nel corso della medesima partita.

Sotto il profilo istruttorio, la reclamante chiede l’acquisizione e la valutazione della prova audiovisiva depositata agli atti del presente procedimento.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 4 febbraio 2026, udito il sig. Carlo Di Carlo, Vice Presidente del Giulianova Calcio 1924, il reclamo è stato esaminato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba trovare parziale accoglimento, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione economica comminata alla società reclamante.

In via preliminare, va riscontrata l’inammissibilità dei filmati prodotti dal Giulianova Calcio nel presente procedimento, alla stregua di quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva. Giova richiamare, sul punto, il chiaro disposto di cui all’art. 62 C.G.S., in forza del quale «i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni». La giurisprudenza ha univocamente confermato che può farsi legittimo ricorso alle immagini televisive, quale mezzo di prova, nei soli casi rigorosamente e tassativamente codificati dal legislatore sportivo, atteso che i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono, ai sensi dell’art. 61 del CGS, la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati e tifosi in occasione dello svolgimento delle gare (così ex multis Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 205 del 19 aprile 2024).

Nel merito, si evidenzia l’effettiva sussistenza di una oggettiva discrasia fra quanto attestato nel referto arbitrale, nonché nel rapporto integrativo del Commissario di campo del 20 gennaio 2026 e la ricostruzione dei fatti riportati nella impugnata decisione del Giudice Sportivo.

Con specifico riferimento ai comportamenti ascritti ai tifosi del Giulianova Calcio 1924, nel referto del Direttore di gara viene precisato che «prima dell’inizio della gara sono stati lanciati due petardi nel proprio settore tifosi ed un petardo nel campo per destinazione (dietro la porta); dopo la rete è stato acceso un fumogeno e lanciato un petardo nel proprio settore».

Nel successivo rapporto del Commissario di campo, si rileva che « sotto la curva dei tifosi del Giulianova, a causa del lancio di petardi e di fumogeni si sono verificate delle lievi abrasioni del manto in erba sintetica».

Diversamente da quanto annotato dal Giudice Sportivo nell’impugnata decisione, i rapporti degli ufficiali di gara non ravvisano il lancio «all’interno del recinto di gioco», da parte dei tifosi del Giulianova Calcio, di due petardi e due fumogeni, limitandosi a segnalare il lancio di un unico petardo nel campo per destinazione (dietro la porta). Anche l’entità del danneggiamento arrecato al manto erboso dello stadio del Teramo Calcio, nell’area sottostante il settore dei tifosi ospiti, appare sostanzialmente ridimensionata nella sua gravità e riconducibile, secondo il rapporto del Commissario di campo, esclusivamente a lievi abrasioni.

In conformità con quanto previsto dal già citato art. 62 C.G.S., deve dunque prevalere, ai fini della ponderata valutazione della deprecabile condotta posta in essere dai tifosi della società reclamante, quanto asseverato nei rapporti degli ufficiali di gara (in questi termini si v., su tutte, Collegio di Garanzia dello Sport, I sezione, decisione n. 23 del 25 febbraio 2021).

Sulla base di questi parametri di fatto e di diritto, questa Corte Sportiva di Appello ritiene che la sanzione economica comminata al Giulianova Calcio 1924 vada congruamente rideterminata nell’ammontare di 600,00 di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a 600,00.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giulio Vasaturo                                                                Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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