F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 325/TFN-SVE del 11 Febbraio 2026 (motivazioni) – Accademia Internazionale Calcio SSDRL/Calcio Club Milano
Decisione/0325/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0432/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE
VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774) contro la società Calcio Club Milano (23390) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Dell'Acqua Daniele (6913817), la seguente
DECISIONE
In data 14/01/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO S.S.D.R.L. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CALCIO CLUB MILANO S.S.D.A R.L., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore DELL’ACQUA DANIELE.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato per la stagione 2024/2025 in data 20/08/2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Il premio è stato quantificato in euro 330,00 (trecentotrenta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 02/12/2025.
All’udienza fissata il giorno 11/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CALCIO CLUB MILANO S.S.D.A R.L., alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 330,00 (trecentotrenta/00), in favore della società ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO S.S.D.R.L.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 11 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
