F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 339/TFN-SVE del 11 Febbraio 2026 (motivazioni) – GSD Tetti Francesi Rivalta/SS Chieti FC 1922 Srl

Decisione/0339/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0426/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società GSD Tetti Francesi Rivalta (917184) contro la società SS Chieti FC 1922 Srl (600521) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Serra Francesco (6961327), la seguente

DECISIONE

In data 13 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società GSD Tetti Francesi Rivalta (917184 ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società contro la società SS Chieti FC 1922 Srl (600521) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Serra Francesco (6961327).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come la stipula del Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 30/08/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, quantificato in euro 600,00 (seicento/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 16/12/2025.

All’udienza fissata il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentita in udienza la parte ricorrente;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SS Chieti FC 1922 Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 600,00 (seicento/00), in favore della società GSD Tetti Francesi Rivalta.

 

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 febbraio 2026.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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