F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 165/TFN – SD del 18 Febbraio 2026 (motivazioni) – Piero Borri, US Gaglianico CSI – 149/TFNSD

Decisione/0165/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0149/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Daniela Nardo – Componente

Nicola Ruggiero – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18052/311pf25-26/GC/DP/gb, depositato il 20 gennaio 2026, nei confronti del sig. Piero Borri e della società US Gaglianico CSI, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 20 gennaio 2026, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1.- il sig. BORRI Piero, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società U.S. Gaglianico C.S.I., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in seguito alla gara Torri Biellesi A.S.D. – Gaglianico C.S.I. disputata il 20.9.2025 e valevole per il Campionato Under 16 della Delegazione Provinciale di Biella della stagione sportiva 2025-2026, pubblicato in data 24.9.2025 sui profili Facebook e Instagram a lui riferibili frasi del seguente testuale tenore: “Sappiate che da oggi l’insulto raziale non è più punibile sui campi di calcio! Gli arbitri sul referto scrivono quello che hanno voglia! Zero sanzioni per gli Avversari incontrati sabato dopo l’insulto razziale ad un mio giocatore.2 giornate al mio giocatore che ha effettivamente fatto il fallo più grave (rosso diretto). 8 giornate effettive (avete letto bene otto) al mio giocatore che aveva si fatto il fallo (meno grave) meritandosi il secondo giallo e l’espulsione. #stopaibambinicolfischiettoinbocca. E adesso datemi otto anni di squalifica ma sappiate che le orecchie le ho ancora per sentire!!!” e “Proverbio cinese. Quando albitlo sente ma se ne sbatte le bale, caltellino non sale! Quando albitlo vuole sentile benissimo, caltellino sale altissimo” “#stopaibambinicolfischiettoinbocca”.

2.- la società U.S. Gaglianico C.S.I. per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Piero Borri, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 20.10.2025 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione del Presidente della Sezione A.I.A. di Biella del 24.09.2025, inviatale il giorno successivo, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 311 pf25-26 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine al contenuto di un post Facebook pubblicato dal tecnico Piero Borri”.

Con la richiamata nota il Presidente della Sezione A.I.A. di Biella segnalava che il sig. Piero BORRI, allenatore della formazione under 16, tesserato per la società U.S. GAGLIANICO C.S.I., in seguito alla gara Torri Biellesi A.S.D. - Gaglianico C.S.I. disputata il 20.9.2025 e valevole per il Campionato Under 16 della Delegazione Provinciale di Biella della stagione sportiva 2025-2026, aveva pubblicato in data 24.9.2025, sui profili Facebook e Instagram a lui riferibili, dichiarazioni particolarmente lesive della dignità e imparzialità della classe arbitrale. Il Presidente della Sezione riportava le espressioni incriminate e produceva la copia degli screenshot di quanto comparso sui profili social del Sig. BORRI. Allegava anche la copia del C.U. n. 14 del 24.09.2025 del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Biella della LND nonché posizione di tesseramento del BORRI.

L’Organo inquirente, valutata la documentazione pervenutagli e ritenuto il procedimento istruito “per tabulas”, in data 10.12.2025, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al Sig. Piero BORRI e alla Società U.S. GAGLIANICO C.S.I. quanto riportato nel suddetto atto.

In assenza di qualsivoglia difesa da parte degli avvisati, l’Organo requirente, con atto del 20 gennaio 2026, deferiva i suddetti innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 10.02.2026. Nessuna delle parti depositava memoria.

L’udienza del 10.02.2026

Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, erano presenti l’Avv. Enrico Liberati e l’Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale.

Per la Società deferita era presente il Presidente Sig. Giuseppe BIFERNINO. Nessuno era presente per il Sig. Piero BORRI. Il Presidente, verificata la regolarità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai deferiti, dava la parola ai rappresentanti della Procura Federale. Questi, illustrato brevemente il deferimento e richiamatone il contenuto, concludevano con la richiesta di irrogazione al Sig. Piero BORRI della sanzione di sei giornate di squalifica e alla U.S. GAGLIANICO C.S.I. della sanzione di euro 600,00 di ammenda. Prendeva quindi la parola il Presidente BIFERNINO il quale si dissociava dall’operato del tecnico BORRI dichiarando di non aver avuto conoscenza immediata delle dichiarazioni di questi, si riservava di assumere iniziative nei confronti del tecnico all’esito del presente giudizio e concludeva per l’irrogazione di una sanzione minima.

La decisione

Ritiene il Tribunale che alcune delle espressioni usate dal deferito BORRI con riferimento a quanto accaduto nel corso della gara TORRI BIELLESI A.S.D. - GAGLIANICO C.S.I. del 20.9.2025, quali “Gli arbitri sul referto scrivono quello che hanno voglia!” oppure “#stopaibambinicolfischiettoinbocca” o, ancora, “Proverbio cinese. Quando albitlo sente ma se ne sbatte le bale, caltellino non sale! Quando albitlo vuole sentile benissimo, caltellino sale altissimo” siano da considerarsi decisamente irriverenti, inopportune e certamente lesive della dignità e imparzialità della classe arbitrale, in quanto espressione di dileggio avuto anche riguardo alla pretesa disparità di trattamento riservata ai due calciatori tesserati del GAGLIANICO, sanzionati dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Biella della LND a seguito di quanto riportato sul referto arbitrale.

Inoltre i mezzi usati dal Sig. BORRI per diffondere le proprie esternazioni, i social network Facebook e Instagram, tra i più diffusi al mondo, sono certamente idonei a consentire di affermare che il contenuto delle propalazioni non fosse destinato a una ristretta cerchia di persone ma possa essere stato conosciuto da una moltitudine di soggetti proprio in virtù degli strumenti usati per la loro diffusione.

Tali comportamenti integrano, senza dubbio, la violazione di quei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui al comma 1 dell’art. 4 del CGS e ai commi 1 e 2 dell’art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC.

Da ciò discende che la Società U.S. GAGLIANICO C.S.I., in conseguenza delle condotte poste in essere dal Sig. Piero BORRI così come qualificate da questo Tribunale, all’epoca dei fatti tesserato della predetta con la qualifica di allenatore della formazione “under 16”, deve rispondere per responsabilità oggettiva dell’operato del suo tesserato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS. Sotto il profilo sanzionatorio ritiene il Tribunale di non poter condividere le richieste formulate in udienza dalla Procura Federale in quanto le stesse, sotto il profilo dosimetrico, appaiono sproporzionate rispetto alla obiettiva gravità delle dichiarazioni postate da tecnico. Si ritiene opportuno, dunque, ridurle al fine di ricondurle a quei criteri di congruità con riguardo alle violazioni contestate e in linea con i precedenti di questo Tribunale in materia. Si provvede, quindi, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - al sig. Piero Borri, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontare in gare ufficiali; - alla società US Gaglianico CSI, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Roberto Proietti

 

Depositato in data 18 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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