F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 166/TFN – SD del 18 Febbraio 2026 (motivazioni) – Mario Serchione, Oliver Gachewicz – 125/TFNSD
Decisione/0166/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0125/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Gaetano Berretta - Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Daniela Nardo – Componente
Nicola Ruggiero – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15872/222pf25/26/GC/PN/fm del 17 dicembre 2025 e depositato il 18 dicembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Mario Serchione e Oliver Gachewicz, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
1) il sig. Mario Serchione, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della Pro Vercelli 1892 S.r.l.;
2) il sig. Oliver Gachewicz, all’epoca dei fatti Calciatore non tesserato
per rispondere
1. il sig. Mario Serchione, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara delle squadre schierate dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., consegnate all’arbitro, in occasione degli incontri Pro Vercelli – Ligorna del 12.2.2025, Ac Bra – Pro Vercelli del 15.2.2025, Pro Vercelli – Lavagnese 1919 del 22.2.2025, Chieri – Pro Vercelli del 1.3.2025, Pro Vercelli – Saluzzo del 8.3.2025, Cairese – Pro Vercelli del 29.3.2025; tutti valevoli per il campionato Juniores Nazionale U19, nelle quali è indicato il nominativo del sig. Oliver Gachewicz attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;
2. il sig. Oliver Gachewicz, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Nazionale U19, Pro Vercelli – Ligorna del 12.2.2025, Ac Bra - Pro Vercelli del 15.2.2025, Pro Vercelli – Lavagnese 1919 del 22.2.2025, Chieri - Pro Vercelli del 1.3.2025, Pro Vercelli – Saluzzo del 8.3.2025, Cairese - Pro Vercelli del 29.3.2025, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.
La fase istruttoria
L’indagine della Procura Federale traeva origine dalla ricezione, in data 3 settembre 2025, di una segnalazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. concernente l'impiego, da parte della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. nella stagione sportiva 2024/2025, del calciatore Oliver Gachewicz, in assenza di un regolare tesseramento federale.
Secondo quanto riportato nella denuncia, la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. avrebbe schierato il succitato Oliver Gachewicz in diverse partite del campionato Under – 19 della stagione 2024 – 2025 nonostante il medesimo calciatore non risultasse tesserato per la società sportiva.
Secondo quanto riportato nella segnalazione, i fatti sarebbero emersi a seguito della richiesta, formulata dalla Federazione di San Marino, di trasferimento internazionale di Oliver Gachewicz. A tale richiesta non si sarebbe infatti potuto dare seguito poiché il calciatore non risultava censito negli archivi federali.
L’attività istruttoria veniva espletata tramite l’analisi della documentazione trasmessa dall’Ufficio Tesseramento (in particolare le distinte delle gare alle quali avrebbe partecipato il calciatore, segnatamente gli incontri Pro Vercelli – Ligorna del 12.2.2025, Ac Bra – Pro Vercelli del 15.2.2025, Pro Vercelli – Lavagnese 1919 del 22.2.2025, Chieri – Pro Vercelli del 1.3.2025, Pro Vercelli – Saluzzo del 8.3.2025, Cairese – Pro Vercelli del 29.3.2025, valevoli per il campionato Juniores Nazionale U19) e tramite l’acquisizione di ulteriore documentazione trasmessa dal Segretario Generale della Lega Pro (nota del 26 settembre 2026), segnatamente l’attestazione della mancata iscrizione del Sig. Oliver Gachewicz nel database federale e i moduli censimento della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per la stagione 2024 – 2025.
L’indagine si concludeva in data 4 novembre 2025 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico del sig. Paolo Pinciroli, all'epoca dei fatti Presidente della società sportiva (violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Oliver Gachewicz nonché per averne consentito e, comunque, non impedito, la sua partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in diversi incontri del campionato U19 e per aver consentito e, comunque, non impedito, al calciatore di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa), del Sig. Mario Serchione, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. (violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in occasione degli incontri Pro Vercelli – Ligorna del 12.2.2025, Ac Bra - Pro Vercelli del 15.2.2025, Pro Vercelli – Lavagnese 1919 del 22.2.2025, Chieri - Pro Vercelli del 1.3.2025, Pro Vercelli – Saluzzo del 8.3.2025, Cairese - Pro Vercelli del 29.3.2025, tutti valevoli per il campionato Juniores Nazionale U19, nelle quali veniva indicato il nominativo del sig. Oliver Gachewicz attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso), del sig. Oliver Gachewicz, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. (violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Nazionale U19, Pro Vercelli – Ligorna del 12.2.2025, Ac Bra - Pro Vercelli del 15.2.2025, Pro Vercelli – Lavagnese 1919 del 22.2.2025, Chieri - Pro Vercelli del 1.3.2025, Pro Vercelli – Saluzzo del 8.3.2025, Cairese - Pro Vercelli del 29.3.2025, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva) e della stessa società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS in relazione alle condotte dei sigg.ri Paolo Pinciroli e Mario Serchione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Oliver Gachewicz poneva in essere gli atti ed i comportamenti oggetto dell’incolpazione.
Successivamente alla notificazione della Comunicazione di Conclusione Indagini, il sig. Paolo Pinciroli e la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. definivano la propria posizione ex art. 126 C.G.S.
I sig.ri Mario Serchione e Oliver Gachewicz non facevano pervenire allegazioni difensive.
La Procura Federale, alla luce delle acquisizioni istruttorie, riteneva comprovata la loro responsabilità disciplinare e ne disponeva pertanto il deferimento con atto depositato in data 18 dicembre 2025.
La fase predibattimentale
Il giudizio veniva chiamato per l’udienza dell’8 gennaio 2026.
I soggetti deferiti non svolgevano attività difensiva.
In data 8 gennaio 2026, poco prima dell’inizio della discussione del giudizio, perveniva una nota e-mail da parte del sig. Jakub Gachewicz, padre di Oliver Gachewicz. Nella nota, redatta in lingua inglese, veniva evidenziata l’assoluta buona fede del proprio figlio, il quale sarebbe stato sicuro di militare regolarmente per la F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l..
All'esito della Camera di consiglio, il Tribunale, con Ordinanza n. 24/2025-2026, rilevato che l’avviso di fissazione dell’udienza risultava consegnato al sig. Oliver Gachewicz in data non compatibile con il rispetto del termine di comparizione e che tanto il deferimento quanto l'avviso di convocazione nei confronti del sig. Mario Serchione risultavano notificati alla PEC della società Pro Vercelli, mancando in atti la prova della loro trasmissione al deferito, disponeva il rinvio della trattazione del procedimento all’odierna udienza del 10 febbraio 2026, onerando la Procura Federale di provvedere alla regolare notificazione del deferimento e dell’avviso di convocazione dell’udienza di discussione.
Con nota depositata il 15 gennaio 2026, la Procura Federale evidenziava che in realtà il sig. Mario Serchione risultava e risulta oggi regolarmente tesserato per la F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., come comprovato dall’allegato Estratto dell’Anagrafe Federale, con conseguente regolarità delle effettuate notificazioni.
I soggetti deferiti non si costituivano formalmente in giudizio.
Con nota e-mail depositata il 3 febbraio 2026, i sig.ri Jakub Gachewicz e Oliver Gachewicz depositavano una memoria sottoscritta dal sig. Jakub Gachewicz nella quale venivano ribadite le argomentazioni già sviluppate nella precedente e-mail dell’8 gennaio 2026 in ordine alla buona fede del calciatore deferito, il quale avrebbe avuto rassicurazioni da parte della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in ordine alla regolarità del suo tesseramento.
Il dibattimento
All’udienza del 10 febbraio 2026 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale nelle persone dell'Avv. Enrico Liberati e l'Avv. Daniele Labianca. Nessuno è comparso in rappresentanza dei soggetti deferiti.
L’Avv. Labianca ha richiamato l’attività istruttoria espletata e le conclusioni riportate nell’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste di irrogazione sanzionatoria.
- Mario Serchione: 5 mesi di inibizione.
- Oliver Gachewicz: 5 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali nel campionato di competenza.
La decisione
In via preliminare deve essere vagliata la regolarità dell’incardinamento del contradditorio processuale, atteso in particolare che il sig. Mario Serchione non risulta costituito in giudizio.
Con riguardo alla posizione del sig. Oliver Gachewicz, si rileva che l’Ordinanza n.24/2025-2026 risulta regolarmente trasmessa, con raccomandata a.r., nel luogo della sua formale residenza risultante dal certificato dello stato di famiglia (datato 28 ottobre 2025), agli atti del fascicolo processuale. La regolarità del contradditorio risulta inoltre comprovata dal fatto che il sig. Oliver Gachewicz ha fatto pervenire, tramite il padre Jakub, una e-mail in data 3 febbraio 2026 tramite la quale sono state elaborate argomentazioni difensive.
Con riguardo alla posizione del sig. Mario Serchione, si evidenzia, sulla base dell’intervenuta acquisizione dell’Estratto dell’Anagrafe Federale, che il medesimo risulta attualmente tesserato per la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., con conseguente regolarità delle notificazioni effettuate direttamente presso l’indirizzo telematico istituzionale della società sportiva (“fcprovercelli@pec.it”) ex art.53, comma 5, CGS.
Venendo al merito della fattispecie di responsabilità disciplinare oggetto del deferimento, il Tribunale osserva che la documentazione presente nel fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale a seguito dell’acquisizione della segnalazione dell’Ufficio Tesseramento, fornisce solida prova del fatto che il calciatore Oliver Gachewicz ha preso parte a diverse partite del campionato Juniores Under 19 militando nella squadra della F.C. Pro Vercelli 1892 sebbene non risultasse tesserato.
Depongono nel senso del mancato tesseramento le convergenti attestazioni sia dell’Ufficio Tesseramento, sia della Lega Pro, confermate dal fatto che la società Pro Vercelli ha sostanzialmente ammesso la violazione e ha definito la propria posizione tramite il patteggiamento previsto dall’art.126 CGS.
L’intervenuta partecipazione alle partite Pro Vercelli – Ligorna del 12.2.2025, Ac Bra - Pro Vercelli del 15.2.2025, Pro Vercelli – Lavagnese 1919 del 22.2.2025, Chieri - Pro Vercelli del 1.3.2025, Pro Vercelli – Saluzzo del 8.3.2025, Cairese - Pro Vercelli del 29.3.2025 risulta comprovata dall’intervenuta acquisizione delle distinte di gara sottoscritte dal Dirigente accompagnatore Mario Serchione, dove il nominativo del calciatore Oliver Gachewicz risulta inserito con identificazione tramite passaporto.
Deve essere conseguentemente accertata la violazione, da parte del calciatore Oliver Gachewicz – il quale risultava maggiorenne alla data di svolgimento delle partite (data di nascita 13 gennaio 2006, come riportato nella schermata del passaporto agli atti del fascicolo d’indagine) – della normativa federale secondo la quale i calciatori possono partecipare alle competizioni se regolarmente tesserati (art. 32, comma 2, CGS in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F).
Con riguardo alla posizione del dirigente accompagnatore Serchione rileva in particolare la violazione dell’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F a mente del quale la distinta di gara deve essere compilata con l’indicazione di calciatori tesserati.
La gravità della condotta del dirigente sig. Serchione, invero protratta per più partite di campionato, porta il Tribunale a determinare la sanzione disciplinare nei suoi confronti in misura pari a 5 mesi di inibizione.
Con riguardo alla posizione del calciatore Oliver Gachewicz, il Tribunale reputa ragionevole, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda, limitare la sanzione disciplinare a 2 giornate di squalifica
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Mario Serchione, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- al sig. Oliver Gachewicz, giornate 2 (due) di squalifica, da scontare in gare ufficiali, con decorrenza dal primo tesseramento in Italia.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta Roberto Proietti
Depositato in data 18 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
