F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0091/CFA pubblicata il 20 Febbraio 2026 (motivazioni) – società F.C. Crotone S.r.l.

Decisione/0091/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0103/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Luca Scordino – Componente

Antonino Anastasi – Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Ivo Correale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0103/CFA/2025-2026, proposto dalla società F.C. Crotone S.r.l. in data 16.01.2026;

per la riforma della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 133/TFNSVE-2025/2026;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, in videoconferenza, dell’11 febbraio 2026 il dr. Ivo Correale e uditi l’Avv. Federica Ferrari, in sostituzione dell’Avv. Cesare Di Cintio, per la reclamante, e l’Avv. Giuseppe Aiello per la società A.S.D. Elisir.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata via “pec” dalla A.S.D. Elisir (d’ora in avanti “Elisir”) alla F.C. Crotone s.r.l. (d’ora in avanti “il Crotone”), relativamente alla “richiesta premio di preparazione” ritenuto maturato dalla stessa come società detentrice il vincolo annuale di tesseramento, nelle stagioni dal 2019 al 2023, del calciatore Rocco Ammendola.

In seguito al riscontro negativo del Crotone, Elisir reiterava la richiesta, allegando l’attestazione del premio presente sul “Portale Servizi FIGC” e, in assenza di nuovo riscontro positivo, proponeva ricorso al Tribunale federale nazionale-Sezione vertenze economiche, il quale assumeva la decisione in questa sede impugnata.

In particolare, il Tribunale così testualmente disponeva:

“preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentite le parti presenti in udienza;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo”.

Tale decisione era pubblicata lo stesso giorno della camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

Il Crotone, però, ritenendo che quello pubblicato fosse unicamente il dispositivo della decisione, vista la sostanziale laconicità del suo contenuto, attendeva i dieci giorni di termine massimo per la pubblicazione della decisione, di cui all’art. 82, comma 4, C.G.S., per poi procedere, in assenza dell’attesa pubblicazione, a richiedere, il 23 dicembre 2025, alla segreteria del Tribunale informazioni sulla data di pubblicazione, ritenuta ormai prossima. Quest’ultima rispondeva in data 14 gennaio 2026, precisando che la decisione era stata assunta nella stessa data del 10 dicembre 2025.

Il Crotone, quindi, avvedendosi solo allora che la decisione del 10 dicembre 2025 era da considerarsi quale provvedimento conclusivo della vertenza e non quale mero dispositivo, proponeva reclamo alla Corte federale d’appello.

In sintesi, la reclamante esponeva quanto segue.

“Sulla natura del provvedimento impugnato – assenza di motivazione del provvedimento assunto.”.

Il Crotone riteneva che quello pubblicato il 10 dicembre 2025 fosse unicamente il dispositivo della “pronuncianda” sentenza, essendo il medesimo privo di qualsiasi riferimento alle difese delle parti, alle argomentazioni rilevate, alla discussione tenutasi in udienza, nonché alle ragioni che avrebbero indotto il Tribunale a determinare l’accoglimento del ricorso.

Inoltre, alcune controversie discusse alla stessa udienza del 10 dicembre 2025 erano state trattenute a riserva e il 22 dicembre 2025 anche l’ultima riserva assunta dal Collegio giudicante risultava sciolta, con il conseguente deposito del provvedimento decisorio, per cui la reclamante riteneva che anche la vertenza che la interessava avrebbe seguito la stessa sorte.

Lo stesso provvedimento conteneva l’espressione “delibera come da dispositivo”, facendo ritenere che tale esso fosse, e non vi era cenno ad alcuna motivazione che desse conto delle ragioni addotte per sostenere la fondatezza del ricorso della Elisir.

 “Nullità del provvedimento per mancanza assoluta di motivazione”.

La decisione reclamata, ad ogni modo, anche a volerla qualificare come avente un contenuto decisorio definitivo, era nulla perché priva completamente di motivazione, in violazione degli art. 44, comma 3, e 51 C.G.S.

“Tardivita’ del ricorso proposto da ASD Elisir per violazione dell’art. 91 comma 3”.

Il Crotone riprendeva, quindi, quanto già eccepito in primo grado e non esaminato dal Tribunale, rilevando la tardività del ricorso della Elisir, in violazione del termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro e premi posto dall’art. 91, comma 3, C.G.S., in correlazione all’art. 90, comma 1, lett. b) e c). C.G.S.

In particolare, risultava che: a) la comunicazione relativa al premio di formazione per il giocatore Rocco Ammendola era stata inserita sul “Portale Servizi FIGC” nel mese di agosto 2025; b) in data 2 settembre 2025, la Elisir aveva allegato l’attestazione del premio alla richiesta di pagamento, dimostrando di averne piena conoscenza; c) dal 2 settembre 2025 al 30 ottobre 2025, data di introduzione del giudizio, Elisir non aveva promosso azioni nei confronti del Crotone, con ogni conseguente decadenza.

“Inammissibilità del ricorso per mancata notifica al calciatore - violazione e/o erronea applicazione dell’art. 91 comma 3”.

La reclamante riproponeva anche un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto lo stesso non era stato notificato al calciatore, in violazione dell’art. 91, comma 3, C.G.S. - in combinato con l’art. 49, comma 8, C.G.S. - che qualifica, nel caso di cui all’art. 90, comma 1, lett. b) e c), cit., il calciatore come “interessato”.

Infine, nel merito della pretesa, la reclamante lamentava:

“Erronea applicazione del C.U. 232/a del 28 giugno 2023 con riferimento all’articolo 99 NOIF”.

In data 28 giugno 2023, con il Comunicato Ufficiale 232/A, il Presidente federale aveva approvato la modifica di alcune disposizioni delle Norme organizzative interne della FIGC (“N.O.I.F.), tra cui l’articolo 99 comma 1, rubricato “Premio di formazione tecnica” stabilendo che “a seguito…di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”…la società che ne acquisisce il diritto alla prestazione è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore è stato tesserato prima un premio di formazione tecnica”.

Per la reclamante, tale disposizione prevedeva che solo il tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” potesse consentire la maturazione del premio; poiché, invece, il calciatore Ammendola era stato tesserato il 25 luglio 2023 con vincolo biennale come “giovane di serie”, la norma non era applicabile.

In realtà, il premio di formazione tecnica anche per i “giovani di serie” era stato previsto solo con il C.U. n. 59/A del 4 agosto 2023, che aveva – appunto - “esteso” tale beneficio per le società dilettantistiche, ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 33, comma 2, delle medesime N.O.I.F.

Nel caso di specie il principio “tempus regit actum” escludeva che la novità normativa potesse estendersi anche al caso di specie, ove il tesseramento del calciatore era avvenuto in data anteriore a quella del 4 agosto 2023, come anche rilevato recentemente da pronunce di questa Corte federale d’appello.

Si costituiva in giudizio Elisir, ponendo in evidenza che:

a) il reclamo si palesava tardivo, in quanto proposto ben oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione della decisione, intervenuta il 10 dicembre 2025;

b) il provvedimento adottato dal Tribunale era ben riconoscibile come decisione ed escludeva, nella sua stessa conformazione, che fosse un mero dispositivo, come riconosciuto anche dalla Segreteria nella comunicazione al Crotone del 14 gennaio 2026, la quale, ad ogni modo, non poteva essere ritenuta idonea a rimettere in termini la reclamante;

c) il Crotone non aveva comunque ancora versato alcun premio.

La causa era assegnata alla trattazione delle Sezioni Unite di questa Corte e, nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza l’11 febbraio 2026, i difensori delle parti illustravano le rispettive argomentazioni.

In pari data è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo del Crotone si palesa tardivo e la conseguente irritualità dell’introduzione del presente giudizio impedisce la trattazione delle argomentazioni, sia pure relative a eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, sollevate dalla reclamante.

È noto, infatti, che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, C.G.S., la decisione dell’organo di giustizia sportiva (qualunque esso sia, tranne l’eccezione di cui all’art. 73, comma 4, C.G.S. che non riguarda questo caso) deve essere redatta nel termine di dieci giorni da quello in cui è stata adottata.

Per quel che riguarda più nello specifico il Tribunale federale, l’art. 82, comma 4, C.G.S. prevede, a sua volta, che, al termine dell’udienza che definisce il giudizio, viene pubblicato il dispositivo della decisione - la quale deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo - che non può essere oggetto di impugnativa avanti alla Corte federale d’appello.

Ebbene, da tale combinato di norme, queste Sezioni Unite ritengono che possano derivare, a corollario, le seguenti conclusioni.

2. Se lo schema “classico” previsto dalle surrichiamate norme prevede la pubblicazione del dispositivo lo stesso giorno in cui si è tenuta l’udienza e la pubblicazione della relativa decisione entro il termine massimo di dieci giorni, non vi è norma o interpretazione di sorta che possa escludere che la decisione possa anche essere pubblicata in un termine inferiore a dieci giorni, a partire dal momento di chiusura dell’udienza, in un lasso di tempo che può restringersi a ritroso da quello di nove giorni in poi fino allo stesso giorno di trattenimento della causa in decisione. Così come non vi è norma che obblighi l’organo giudicante a pubblicare comunque – e separatamente – un dispositivo e una decisione distinti, se quest’ultima può essere pubblicata il medesimo giorno della trattazione in udienza.

Anzi, uno dei principi cardine dell’intero Codice di giustizia sportiva è quello della speditezza e tempestività del processo, fissando anche termini stretti per la fissazione delle udienze e per la durata di svolgimento dell’intero processo, così che una pubblicazione della decisione in un termine pressoché immediato rispetto a quello di conclusione dell’udienza non può che essere considerata pienamente coerente con lo spirito del complesso normativo federale.

3. Chiarito ciò in merito alla astratta possibilità di pubblicare una decisione - e non solo il dispositivo - (anche) lo stesso giorno in cui si è tenuta l’udienza, rimane, per quel che qui rileva, verificare se, in concreto, il Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche abbia dato luogo all’adozione di un provvedimento ambiguo, inidoneo a essere riconosciuto come decisione piuttosto che come mero dispositivo, come affermato dal reclamante Crotone.

Ebbene, queste Sezioni Unite ritengono che tale tesi non sia condivisibile, per ragioni sia “formali” che “sostanziali”.

4. Pur ammettendo, con la reclamante, che la struttura e il contenuto del provvedimento impugnato in questa sede siano alquanto laconici, si ritiene che tale provvedimento abbia i contenuti minimi per essere riconosciuto come decisione in senso proprio e non come mero dispositivo.

In primo luogo, sotto un profilo “formale”, il provvedimento riporta nell’intestazione, in alto a sinistra, la dicitura “Decisione n.” e non quella “Dispositivo n.”, come invece presente proprio nel dispositivo della presente sentenza pubblicato l’11 febbraio 2026. Tutte le sentenze pubblicate dalla giustizia sportiva hanno un numero di registro diverso dal numero del dispositivo, proprio per evitare ambiguità e fraintendimenti di sorta.

Già questo doveva indurre parte reclamante a ritenere che quella che era stata pubblicata il 10 dicembre 2025 era una decisione e non il solo dispositivo, a quel punto inutile da formare e pubblicare separatamente.

Sempre sotto il profilo formale, mentre il dispositivo come tale contiene (oltre al suo specifico numero di registro) solo l’intestazione dell’organo giudicante, i suoi componenti per quell’udienza, il richiamo al numero generale del Registro procedimenti, la presenza in udienza dei legali, oltre al contenuto sintetico della decisione dopo la dicitura “P.Q.M.”, il provvedimento in questa sede (tardivamente) impugnato contiene ulteriori elementi – sia pure schematicamente illustrati - tipici di una decisione, quali: un breve richiamo alle premesse di fatto, l’individuazione della documentazione depositata, la quantificazione del “premio” e quindi dell’oggetto del contendere, l’attestazione di avere sentito le parti in udienza, l’accenno alla attestazione rilasciata dalla piattaforma telematica FIGC.

5. Anche in senso sostanziale, il provvedimento in questa sede impugnato ben poteva riconoscersi come decisione, in quanto conteneva la locuzione “accertata la fondatezza della domanda” e la parola “delibera” (come da dispositivo), da intendersi, quest’ultima, come espressione del ragionamento giuridico definitivo e non come richiamo al dispositivo susseguente, tale da caratterizzare l’intero provvedimento come dispositivo esso stesso, secondo la ricostruzione di parte reclamante.

Si ritiene utile richiamare in argomento Cass. Civ., Sez. III, 8.7.25, n. 18603, secondo cui, per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza, è necessario avere riguardo al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria.

In questo caso la natura decisoria era palese, per quanto detto.

Inoltre, valga al medesimo fine, il richiamo all’art. 88 C.P.A., secondo il quale la “sentenza” deve contenere: a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata; b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati; c) le domande; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa; g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata; h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

L’art. 132, comma 1, C.P.C., individua anche esso, per quel che qui rileva, il contenuto della sentenza, prevedendo: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori…; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice; tutti elementi – questi – ulteriori rispetto a un mero dispositivo e presenti nella decisione in questa sede impugnata.

In sostanza, esiste una differenza formale e sostanziale tra dispositivo e decisione che non poteva indurre parte ricorrente a non riconoscere la decisione come tale.

Che, poi, la decisione in questione poteva essere oggetto di critica perché troppo sintetica, e quindi sostanzialmente priva di motivazione, era un profilo da far verificare, nei termini previsti, alla Corte federale d’appello, come d’altronde accaduto per altre società sportive che hanno visto decidere fattispecie analoga, sul medesimo “premio” per giovani calciatori, con decisione motivata laconicamente in modo del tutto “sovrapponibile” a quella oggi in esame e che hanno impugnato ritualmente, nei dieci giorni dalla pubblicazione, avanti a questa Corte federale d’appello, la decisione di primo grado, dimostrando la sua riconoscibilità come provvedimento definito decisorio (fattispecie di cui alla decisione di questa Corte, Sez. IV,  n. 66/2025-2026).

La laconicità, se intesa come carenza assoluta della motivazione di una decisione, ben può trovare rimedio in sede di appello, là dove l’art. 106, comma 2, C.G.S. dispone che la Corte federale d’appello “…Se rileva che l’organo di primo grado…non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito”, non prevedendo, quindi, una ipotesi di “nullità” assoluta, da sola idonea a riformare la decisione priva di motivazione senza ulteriore intervento della Corte sulla questione sostanziale, né un’ipotesi di rinvio al giudice di prime cure, ammessa solo per inammissibilità o improcedibilità dichiarate in primo grado o per violazione di norme sul contraddittorio.

In tal senso, va conseguenzialmente escluso che la comunicazione del 14 gennaio 2026 della Segreteria del Tribunale - che riscontrava come data della pubblicazione della decisione quella stessa del 10 dicembre 2025 - possa considerarsi idonea a rimettere in termini la parte, ai fini dell’appellabilità della stessa, atteso che la Segreteria in questione si è limitata ad attestare un fatto già riconoscibile lo stesso 10 dicembre 2025, per quanto detto finora.In sostanza, queste Sezioni Unite ritengono che possa affermarsi il seguente principio: i termini perentori per l’impugnazione di una decisione sono oggettivi, legati al trascorrere del tempo e alla struttura del provvedimento stesso, e non possono essere dipendenti dalla riconoscibilità “soggettiva” della stessa da parte di ciascun soggetto interessato.

Per quanto dedotto, e sulla scorta delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

P.Q.M.

Dichiara irricevibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Ivo Correale                                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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