F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 348/TFN-SVE del 12 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso della società Petrarca Calcio a 5 Srl SSD – 367/TFNSVE

Decisione/0348/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0367/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Carlo Cremonini - Componente

Antonino Piro – Componente

Gino Scaccia – Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del reclamo proposto dalla società Petrarca Calcio a 5 Srl SSD (780408) contro la società Antenore Sport Padova (949527) avverso la decisione della Commissione premi n. 187 pubblicata sul CU n. 5/E del 18 dicembre 2025 relativa alla richiesta di tesseramento del calciatore Giacomo Nicolazzi, la seguente

DECISIONE

In data 23 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Petrarca Calcio A Cinque Srl SSD ha proposto tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la decisione della Commissione Premi del 18.12.2025 (Comunicato Ufficiale 5/E in pari data) e notificata in data 19 dicembre 2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di pagamento del premio di tesseramento ex art. 96 NOIF in seguito al tesseramento del calciatore Giacomo Nicolazzi da parte della società Antenore Sport Padova in data 20 settembre 2023.

La Società ricorrente contesta il rigetto della richiesta del premio da parte della Commissione Premi motivato dal fatto che il calciatore “ non risulta essere stato tesserato con status giovane dilettante e o non professionista come si evince nel documento del movimento storico presente nel portale federale”.

Lamenta, infatti, la ricorrente Società che la Commissione Premi non ha tenuto conto della novella dello articolo 32 delle NOIF, in vigore dal 1 luglio 2022 , per la quale quando il calciatore compie nel corso della stagione sportiva il sedicesimo anno di età – come nel caso di specie -  lo stesso acquisisce automaticamente lo stato di giovane dilettante e non è necessario alcun altro tesseramento, come invece previsto dalla previgente formulazione dello articolo 32 NOIF.

La Società controparte ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha controdedotto.

Alla udienza del 2 febbraio è stata sentita la Parte ricorrente e il procedimento è stato discusso e deciso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Allo stato dell’acquisita documentazione, è emerso che effettivamente il calciatore Giacomo Nicolazzi, nato l’8 giugno 2008, ha compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2023/2024 così acquisendo automaticamente in capo alla  società Antenore Sport Padova il tesseramento con  status di giovane dilettante, cosi come previsto dallo articolo 32 novellato delle NOIF. Ne deriva che la Società ricorrente ha diritto al pagamento del premio di tesseramento da parte della società Antenore Sport Padova in riferimento al calciatore Giacomo Nicolazzi.

Si rimettono quindi gli atti alla Commissione Premi per la corretta quantificazione del premio di tesseramento ex art. 96 NOIF relativo al suddetto calciatore Giacomo Nicolazzi, sulla base delle su esposte considerazioni. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Petrarca Calcio a 5 Srl SSD, annulla l'impugnata decisione e rimette gli atti alla Commissione Premi per la quantificazione del premio di tesseramento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 12 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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