F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 350/TFN-SVE del 18 Febbraio 2026 (motivazioni) – Ricorso della società San Giuseppe SSL A r.l. – 405/TFNSVE
Decisione/0350/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0405/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Lorenzo Sodero – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società San Giuseppe SSL A R.L (941217) contro la società Barbaiana (69391) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Avanzi Edoardo (3053073), Calchi Pietro (2169651), Conti Matteo (2214715), Guindani Samuele (2477077), Perrini Diego Giovanni (2037605) e Sassaroli Daniele (2523759) la seguente
DECISIONE
In data 31 dicembre 2025 la società SAN GIUSEPPE SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. (941217) depositava sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, una comunicazione indirizzata il 7/11/2025 alla società POL. BARBAIANA (69391) e per conoscenza alla Commissione Premi Roma avente per oggetto” DEBITO PREMIO DI PREPARAZIONE”, con la quale veniva sollecitato il pagamento del premio di preparazione relativo al tesseramento di numero 6 giocatori , tra i quali AVANZI EDOARDO, e preannunciato il ricorso in caso di mancato pagamento.
Successivamente, in data 04 febbraio 2026, sul medesimo portale, la predetta società provvedeva a depositare una comunicazione a questo Tribunale con cui precisava che il ricorso doveva intendersi solo per il sopra citato AVANZI EDOARDO.
A seguire, poi, la medesima società provvedeva il 5 febbraio 2026 all’ulteriore deposito di atto, in pari data notificato alla società POL. BARBAIANA, con il quale si dava atto che, in assenza di intervenuto pagamento, si procedeva al deposito del ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, al fine di ottenere il pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Avanzi Edoardo.
All’udienza del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il procedimento veniva trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi che, dall’esame della documentazione versata in atti, risulta che la società San Giuseppe SSD a r.l., con il primo deposito effettuato sul Portale del Processo Sportivo Telematico in data 31 dicembre 2025, aveva solo formalmente sollecitato alla società Pol. Barbaiana il pagamento del “premio di preparazione” relativo a vari calciatori tra i quali anche l’Avanzi a cui poi precisava, con informale comunicazione, doveva soltanto riferirsi la domanda.
Mentre, con il successivo deposito del 5 febbraio 2026, la medesima società dichiarava di aver proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche per ottenere il pagamento del “premio di formazione tecnica”, ontologicamente distinto dal premio di preparazione per presupposti normativi, natura e procedura.
Il ricorso, per come proposto, in ogni caso, risulta irrituale, poiché introdotto con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa federale che disciplina i presupposti e le forme di proposizione dei ricorsi in materia di premio di formazione tecnica e, pertanto, l’intero procedimento deve essere dichiarato inammissibile come, conseguentemente, il ricorso.
L’art. 99 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), invero, disciplina puntualmente il procedimento relativo alle controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 18 febbraio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
