F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 418/TFN-SVE del 23 Febbraio 2026 (motivazioni) – ASD Calcio Capua/ASD Calcio Pomigliano

Decisione/0418/TFNSVE-2025-2026

 

Registro procedimenti n. 0377/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Gino Scaccia – Componente

Marina Vajana – Componente

 Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Calcio Capua (930726) contro la società ASD Calcio Pomigliano (949333) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Sollo Salvatore (2739572), la seguente

DECISIONE

In data 29.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SSC Capua (Matricola 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Calcio Pomigliano (Matricola 949333), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Sollo Salvatore (Matricola 2739572).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo sia stato sottoscritto in data 8 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 150,00 (centocinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 23.11.2025.

All’udienza fissata per il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale disponeva con ordinanza la rinnovazione della notifica del ricorso alla società resistente entro il termine del 9 febbraio 2026.

Alla successiva udienza del 23 febbraio 2026, tenutasi sempre in videoconferenza, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto che il rinnovo della notifica del ricorso a mezzo pec nel termine fissato ha avuto esito positivo;

- sentita la parte ricorrente presente in udienza;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la ASD Calcio Pomigliano (Matricola 949333) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Sollo Salvatore (Matricola 2739572) nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00) in favore della società ASD SSC Capua (Matricola 930726).

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 23 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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