F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 419/TFN-SVE del 23 Febbraio 2026 (motivazioni) – ASD SS Romulea/Corticella SSDSRL
Decisione/0419/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0333/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Antonino Piro – Componente
Gino Scaccia - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SS Romulea (954969) contro la società Corticella SSDSRL (630409) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Quadraccia Alessio (2102154), la seguente
DECISIONE
In data 20.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. SS Romulea (matricola 954969) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cordicella S.S.D. a r.l. (matricola 630409), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Alessio Quadraccia (matricola 2102154).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato in data 29 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014-2015 / 2015-2016 e 2016-2017. Il premio è stato quantificato in euro 240,00 (duecentoquaranta/00) come quantificato e certificato dall’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 28 ottobre 2025.
All’udienza fissata il giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle Parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle Parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Cordicella S.S.D. a r.l. (matricola 630409), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Alessio Quadraccia (matricola 2102154) nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00) come in parte motiva, in favore della società A.S.D. SS Romulea (matricola n. 954969).
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Giuseppe Lepore
Depositato in data 23 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
