F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 425/TFN-SVE del 23 Febbraio 2026 (motivazioni) – V. Mazzola Siena SSD A RL/ASD Monteroni
Decisione/0425/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0461/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Paola Balducci - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena SSD A RL (945140) contro la società ASD Monteroni (947535) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Paradisi Lorenzo (6535296), la seguente
DECISIONE
In data 15 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società V. Mazzola Siena SSD A RL (945140) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazione, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Monteroni (947535) , al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. relativo al calciatore Paradisi Lorenzo (6535296).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 21 luglio 2022 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Il premio è stato quantificato in euro 148,00 (centoquarantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 20 ottobre 2025.
All’udienza fissata il giorno 23 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Monteroni (947535) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Paradisi Lorenzo (6535296) nella misura di euro 148,00 (centoquarantotto/00), in favore della società V. Mazzola Siena SSD A RL (945140).
Così deciso nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paola Balducci Giuseppe Lepore
Depositato in data 23 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
