F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 171/TFN – SD del 25 Febbraio 2026 (motivazioni) – Oreste Cavaliere, ASD AVC Vogherese 1919 – 153/TFNSD
Decisione/0171/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0153/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Monica Coscia – Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18671/245pf25-26/GC/PN/fm del 24 gennaio 2026 e depositato il 24 gennaio 2026, nei confronti del sig. Oreste Cavaliere della società ASD AVC Vogherese 1919, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 24 gennaio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Oreste Cavaliere, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD AVC Vogherese 1919;
- la società ASD AVC Vogherese 1919; per rispondere:
a) il sig. Oreste Cavaliere
1) della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, per avere lo stesso fatto in modo che la società A.S.D. AVC Vogherese 1919, in sede di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025 - 2026, non allegasse alla domanda di iscrizione copia del verbale di assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2025 – 2026, firmato per conformità dal presidente della società, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera A), punto 2);
2) della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, per avere lo stesso fatto in modo che la società A.S.D. AVC Vogherese 1919, in sede di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025 - 2026, non allegasse alla domanda di iscrizione la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di lodi emessi entro il 31 maggio 2025 dal Collegio Arbitrale LND/AIC o dal Collegio Arbitrale LND/AIAC, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera A), punto 8.a);
3) della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, per avere lo stesso fatto in modo che la società A.S.D. AVC Vogherese 1919, in sede di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025 - 2026, non allegasse alla domanda di iscrizione tutte le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 maggio 2025, di quanto previsto dai contratti depositati in favore di calciatori ed allenatori, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera A), punto 9);
4) della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, per avere lo stesso fatto in modo che la società A.S.D. AVC Vogherese 1919, in sede di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025 - 2026, non allegasse alla domanda di iscrizione dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’Ente proprietario unitamente a copia dell’eventuale convenzione stipulata con il medesimo, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera A), punto 10);
b) la società A.S.D. AVC Vogherese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Oreste Cavaliere così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D. avente ad oggetto il mancato adempimento da parte della A.S.D. AVC Vogherese 1919 di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento Interregionale in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.
A seguito di tale segnalazione, la Procura Federale iscriveva il procedimento disciplinare n. 245 pf 25-26 nel registro dei procedimenti, avviando l’attività istruttoria finalizzata all’accertamento dei fatti segnalati.
Nel corso della fase istruttoria, la Procura Federale procedeva all’acquisizione di documentazione ritenuta rilevante ai fini dell’indagine, ed in particolare:
1) nota Co.Vi.So.D. del 16 luglio 2025, relativa alle irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dalla A.S.D. AVC Vogherese 1919 in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026;
2) comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento Interregionale, recante la disciplina degli adempimenti richiesti alle società ai fini dell’iscrizione al campionato;
3) foglio censimento della società A.S.D. AVC Vogherese 1919 per la stagione sportiva 2025/2026.
Dalla documentazione acquisita, la Procura Federale riteneva emergere che il sig. Oreste Cavaliere, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società, avesse consentito e comunque non impedito che la A.S.D. AVC Vogherese 1919, in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026, non allegasse alla domanda di iscrizione la documentazione prescritta dal citato Comunicato Ufficiale n. 154, ed in particolare:
- copia del verbale assembleare relativo all’attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2025/2026;
- la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di lodi arbitrali emessi entro il 31 maggio 2025;
- le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 maggio 2025, di quanto previsto dai contratti depositati in favore di calciatori e allenatori;
- la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’Ente proprietario, unitamente alla copia dell’eventuale convenzione.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale procedeva alla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini in data 11 dicembre 2025, rappresentando ai soggetti interessati le violazioni ipotizzate e assegnando i termini per l’esercizio delle facoltà difensive previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Successivamente alla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, su istanza della difesa del sig. Oreste Cavaliere, la Procura Federale ne disponeva l’audizione.
Nel corso dell’audizione, l’odierno deferito dichiarava di non contestare le irregolarità oggetto del procedimento disciplinare, fornendo chiarimenti in ordine alle circostanze che avevano determinato le omissioni riscontrate nella fase di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026.
In particolare, il sig. Cavaliere riferiva che gli errori contestati erano riconducibili a criticità organizzative interne alla società, connesse alle dimissioni del segretario storico avvenute nel giugno 2025, figura che sino a quel momento si era occupata della gestione delle procedure di iscrizione ai campionati e della predisposizione della relativa documentazione. Rappresentava, inoltre, che il nuovo segretario era stato individuato e inserito soltanto a metà agosto 2025, con conseguente difficoltà nella fase iniziale della procedura di iscrizione.
Il deferito evidenziava altresì che, nella fase di caricamento della documentazione attraverso il sistema informatico, la società era stata indotta a ritenere che la documentazione richiesta fosse stata correttamente allegata, e che solo a seguito della contestazione pervenuta dalla Lega a metà luglio 2025, la società aveva preso piena consapevolezza delle irregolarità riscontrate.
Il sig. Cavaliere dichiarava quindi che la società si era attivata per porre rimedio alle carenze segnalate, anche mediante l’ausilio dell’attuale difensore, procedendo alla produzione della documentazione necessaria e completando gli adempimenti richiesti ai fini dell’iscrizione.
Nel corso dell’audizione, il deferito manifestava, inoltre, la propria disponibilità a collaborare con gli organi federali e chiedeva che le circostanze rappresentate fossero tenute in considerazione nell’ambito del procedimento disciplinare.
All’esito dell’attività istruttoria svolta, la Procura Federale, ritenuta la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare, emetteva atto di deferimento in data 24 gennaio 2026, contestando al sig. Oreste Cavaliere e alla A.S.D. AVC Vogherese 1919 le violazioni di cui in atti.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza per la discussione del procedimento per il giorno 17 febbraio 2026, ore 10:30. Nessuna delle parti presentava memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 17 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Lorenzo Giua e l’Avv. Cristina Fanetti per la Procura Federale.
Per le parti deferite comparivano l’Avv. Filippo Marioni, nonché il sig. Oreste Cavaliere personalmente.
Nel corso dell’udienza, il sig. Oreste Cavaliere chiedeva di essere sentito e ribadiva quanto già rappresentato in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, confermando di non contestare le violazioni ascritte e richiamando le criticità organizzative interne alla società che avevano inciso sulla fase di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026. Il deferito richiamava, altresì, l’attività successivamente svolta dalla società per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.
I rappresentanti della Procura Federale si riportavano integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento, insistendo per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Oreste Cavaliere, mesi 8 (otto) di inibizione;
- alla società A.S.D. AVC Vogherese 1919, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché euro 12.000,00 di ammenda.
L’Avv. Filippo Marioni rappresentava che il sig. Oreste Cavaliere aveva ammesso le violazioni contestate, prestando collaborazione nel corso del procedimento, e chiedeva l’applicazione della sanzione minima nonché il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, lett. c) ed e), del Codice di Giustizia Sportiva. Il Tribunale, quindi, tratteneva la causa in decisione.
La decisione
Dall’esame della documentazione acquisita nel corso del procedimento, nonché delle risultanze dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, emerge che la società A.S.D. AVC Vogherese 1919, in sede di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026, non ha allegato integralmente la documentazione prescritta dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nei termini e con le modalità ivi previste, con conseguente violazione delle disposizioni richiamate nell’atto di deferimento.
Le risultanze istruttorie hanno evidenziato come la documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione al campionato non fosse stata inizialmente caricata in modo completo e conforme alle prescrizioni federali entro i termini stabiliti, circostanza che ha determinato l’avvio del presente procedimento disciplinare.
In particolare, risulta accertata la mancata produzione:
- del verbale assembleare relativo all’attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2025/2026;
- della documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di lodi arbitrali emessi entro il 31 maggio 2025;
- delle dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 maggio 2025, di quanto previsto dai contratti depositati in favore di calciatori e allenatori;
- della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’Ente proprietario, unitamente alla copia dell’eventuale convenzione.
Il Tribunale rileva che tali adempimenti rivestono carattere essenziale nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in quanto funzionali alla verifica del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione ai campionati.
Le scadenze fissate dalla disciplina federale devono ritenersi tassative e non derogabili, in quanto funzionali alla regolare organizzazione delle competizioni e alla tutela della par condicio tra le società partecipanti.
Alla luce delle risultanze istruttorie deve, pertanto, ritenersi integrata la violazione contestata nei confronti del sig. Oreste Cavaliere, nella qualità indicata nell’atto di deferimento, nonché la conseguente responsabilità della società ASD AVC Vogherese 1919, secondo quanto previsto dalla normativa federale richiamata.
Parimenti, deve affermarsi la responsabilità diretta della società A.S.D. AVC Vogherese 1919, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in virtù del principio di immedesimazione organica, che rende imputabili al sodalizio sportivo le condotte poste in essere dal proprio rappresentante legale.
Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene di dover valutare le circostanze emerse nel corso del procedimento e, in particolare, la condotta collaborativa tenuta dal deferito, il quale ha ammesso le violazioni contestate senza sollevare contestazioni in ordine ai fatti e ha prestato collaborazione nel corso del procedimento, sia in sede di audizione innanzi alla Procura Federale sia nel corso dell’udienza dibattimentale.
Assume, inoltre, rilievo l’immediata attivazione della società per porre rimedio alle irregolarità emerse, attività che ha consentito il completamento degli adempimenti richiesti e la conseguente iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene congrue le sanzioni irrogate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Oreste Cavaliere, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD AVC Vogherese 1919, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Carlo Sica
Depositato in data 25 febbraio 2026
IL SEGRETARIO
Marco Lai
