F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0092/CFA pubblicata il 23 Febbraio 2026 (motivazioni) – Sig. Antonio Zappi-Sig. Emanuele Marchesi/PF

 

Decisione/0092/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0106/CFA/2025-2026, proposto dal signor Antonio Zappi in data 28 gennaio 2026, sul reclamo numero 0108/CFA/2025-2026, proposto dal signor Emanuele Marchesi in data 29 gennaio 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0143/TFNSD-2025-2026 del 22 gennaio2026;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 19.02.2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Matteo Sperduti, l’Avv. Daniele Sterrantino e l’Avv. Sergio Santoro per il Sig. Antonio Zappi, l’Avv. Rosa Colucci per il Sig. Emanuele Marchesi, il Cons. Giuseppe Chinè e l’Avv. Dario Perugini per la Procura federale; sono altresì presenti i Sigg.ri Antonio Zappi ed Emanuele Marchesi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 29 luglio 2025, la Procura federale, a seguito di una nota del 28 luglio 2025 della Segreteria della Presidenza della FIGC cui era allegato un esposto denuncia inviato a mezzo raccomandata indirizzata al Responsabile delle Relazioni istituzionali e Ufficio legislativo della FIGC, dall’arbitro effettivo della Sezione di Macerata Sig. Roberto Patrassi - iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 120pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione del sig. Roberto Patrassi in ordine a presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere da vertici dell'AIA”.

Altra copia di tale atto, inviata sempre a mezzo raccomandata, veniva ricevuta in data 30.07.2025 anche dal Procuratore federale.

Con tale esposto denuncia si segnalavano “… comportamenti reiterati, gravi e sistemici, posti in essere dal Presidente AIA Antonio Zappi e da altri dirigenti apicali dell'Associazione, che, secondo quanto appreso e documentato, hanno cercato di indurre, con modalità aggressive e minacciose, plurimi dirigenti arbitrali a rassegnare le dimissioni dai propri incarichi, in contrasto con i principi di autonomia e libera autodeterminazione delle strutture arbitrali. Tali condotte, verificatesi nei giorni 29 e 30 giugno u.s., risultano essere organizzate, coordinate e finalizzate alla rimozione forzata di figure sgradite per motivazioni interne, al fine di sostituirle con soggetti preventivamente selezionati dalla dirigenza centrale, in assenza di trasparenza e nel disprezzo delle regole di correttezza istituzionale e sportiva”.

L’esposto proseguiva elencando una serie di associati AIA che avrebbero subito indebite pressioni al fine di ottenerne «dimissioni immediate e “volontarie”» per poterli poi avvicendare con altri associati evidentemente più graditi ai vertici arbitrali.

Nello specifico, le indebite pressioni sarebbero state esercitate nei confronti dei sigg. Alessandro Pizzi, responsabile della Commissione arbitri nazionale D (CAN D), indotto a dimettersi dall’incarico, con anticipata cessazione del contratto biennale intercorrente con la FIGC, nonché, con analoghi modi e finalità, Maurizio Ciampi responsabile CAN C, Tiziano Reni, Presidente CRA Toscana, Roberto Branciforte, Presidente CRA Sardegna e Nicola Fraschetti, Presidente CRA Umbria.

La Procura federale ha ascoltato gli arbitri citati nell’esposto nonché il sig. Franco Falvo, responsabile della CAN 5, che secondo due successive segnalazioni sarebbe stato destinatario di minacce per ottenerne le dimissioni.

Il sig. Patrassi, udito successivamente, ha negato di essere l’autore dell’esposto disconoscendone sia il contenuto che la sigla apposta in calce e si è riservato di dimettersi dall’AIA e di presentare querela di falso.

Nel corso dell’indagine, la Procura federale ha chiesto e ottenuto due successive proroghe del termine di conclusione.

Sono stati auditi i signori Maurizio Ciampi; Alessandro Pizzi; Silvia Moro, segretario nazionale AIA; Emanuele Marchesi, componente del Comitato nazionale AIA; Antonio Zappi. È stata acquisita varia documentazione, tra cui copie di e-mail e screenshot di messaggi WhatsApp intercorsi fra il Presidente Zappi, da un lato, i sigg. Ciampi e Pizzi, dall’altro.

In data 19 novembre 2025 la Procura federale ha notificato ai sigg. Antonio Zappi ed Emanuele Marchesi la comunicazione di chiusura delle indagini.

Il Presidente Zappi ha chiesto di essere nuovamente audito e ha rilasciato una breve dichiarazione nella quale ha ribadito la propria estraneità ai fatti o comunque la liceità di questi.

2. Con atto del 15 dicembre 2025, il Procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare:

(i) il sig. Antonio Zappi, quale Presidente dell’Associazione italiana arbitri, per rispondere:

a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA e dagli artt. 3, 5, 6.1 del Codice etico AIA, secondo cui gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità e ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale ed anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, che - a decorrere dalla sua entrata in vigore - impone che tutti i Responsabili apicali degli Organi tecnici restino in carica per due stagioni sportive, per avere lo stesso, in qualità di Presidente dell’Associazione italiana arbitri, in occasione della seduta del Comitato nazionale AIA del 4 luglio 2025, fissata, tra l’altro, per le nomine dei Responsabili e Componenti OO.TT.NN., al fine di fare deliberare dall’Organo Collegiale la nomina dei Sig.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi, rispettivamente a Responsabile della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’AIA, posto in essere una pluralità di condotte che hanno di fatto indotto i Sigg.ri Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi a rassegnare le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi, ricoperti all’epoca dei fatti, di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’AIA, nonostante i medesimi Ciampi e Pizzi avessero contratti biennali stipulati con la F.I.G.C. aventi entrambi scadenza il 30 giugno 2026, come previsto dall’art. 25, comma 1 del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, nonché ad accettare incarichi diversi e non apicali, comunque meno remunerati di quelli precedentemente ricoperti (segnatamente, Ciampi componente CAN e Pizzi componente CAN C).

b) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA e dagli artt. 3, 5 e 6.1 del Codice etico AIA, secondo cui gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità e ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale, per avere lo stesso, in qualità di Presidente dell’Associazione italiana arbitri, al fine di celare la circostanza che i Sigg.ri Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi fossero stati indotti a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’AIA a seguito di una sua espressa richiesta finalizzata a nominare al loro posto, rispettivamente, i Sigg.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi, avallato e fatto propria una proposta di modifica del verbale della seduta del Comitato nazionale AIA del 4 luglio 2025, formalmente avanzata dal Sig. Emanuele Marchesi, Componente del Comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri, nella parte relativa alle nomine dei Responsabili degli organi tecnici nazionali e dei Componenti gli organi tecnici nazionali, dal contenuto non veridico, in quanto consistente in una integrale riscrittura della verbalizzazione non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato dal Presidente Zappi in occasione della predetta seduta con riguardo alle motivazioni sottese alla nomina dei Sigg.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi rispettivamente quali Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’AIA

(omissis).

(ii) il Sig. Emanuele Marchesi, quale componente del Comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri per rispondere:

a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c) del Regolamento AIA e dagli artt. 3, 5 e 6.1 del Codice etico AIA, secondo cui gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità e ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale, per avere lo stesso, in qualità di Componente del Comitato nazionale AIA, al fine di celare la circostanza che i Sigg.ri Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi fossero stati indotti a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’AIA a seguito di una espressa richiesta del Presidente Zappi finalizzata a nominare al loro posto i Sigg.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi, redatto una modifica del verbale della seduta del Comitato nazionale AIA del 4 luglio 2025, nella parte relativa alle nomine dei Responsabili degli organi tecnici nazionali e dei Componenti gli organi tecnici nazionali, dal contenuto non veridico in quanto consistente in una integrale riscrittura della verbalizzazione non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato dal Presidente Zappi durante la predetta seduta con riguardo alle motivazioni sottese alla nomina dei Sigg.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi rispettivamente quali Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’AIA

(omissis).

(Entrambi i capi di incolpazione, che qui si intendono integralmente riprodotti, proseguono con la dettagliata descrizione delle condotte poste a base del deferimento).

Successivamente il Presidente Zappi, dopo aver concluso per l’archiviazione del procedimento ha depositato - ai sensi dell’art. 126 del CGS FIGC - una richiesta di applicazione concordata della sanzione nella misura di 15 giorni, precisando che tale iniziativa non costituiva ammissione di colpevolezza.

La richiesta, tuttavia, non ha trovato il consenso della Procura federale.

3. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale nazionale - respinte, dichiarate inammissibili o superate alcune eccezioni formulate dalla difesa del Presidente Zappi e qualificate come preliminari o pregiudiziali - ha ritenuto fondato il deferimento e per l’effetto - a fronte della richiesta della Procura federale di condanna del sig. Zappi a 13 mesi di inibizione e del sig. Marchesi a 6 mesi di inibizione - l’ha integralmente accolta per il primo e ha irrogato al secondo la sanzione nella misura ridotta di 2 mesi di inibizione.

In precedenza - con ordinanza n. 26/2025-2026 - il Tribunale aveva

- rigettato una istanza di sospensione del processo per l'audizione dei sigg.ri Ciampi e Pizzi, riservando la valutazione in ordine all'audizione degli stessi all'esito della discussione del merito;

- disposto l'immediata acquisizione dei contratti stipulati dalla FIGC con i sigg.ri Ciampi e Pizzi, relativamente alle stagioni sportive n. 2024-2025 e 2025-2026, estraendoli dagli atti del fascicolo RG n. 135/TFNSD;

- rigettato la relativa istanza di sospensione concedendo termine alle parti per l'esame dei contratti.

Inoltre, con ordinanza a verbale, il Tribunale - tra l’altro - aveva rilevato che eventuali contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai sigg. Ciampi e Pizzi avrebbero potuto essere valutate all’esito della discussione, unitamente all’esigenza di disporre nuove audizioni, e che il termine accordato per l’esame dai contratti dei sigg. Ciampi e Pizzi sarebbe congruo, per essere tali documenti già a disposizione dell’istante in quanto contenuti nel fascicolo di altro procedimento attivato a sua iniziativa.

Il Presidente Zappi e i suoi difensori, ritenendo violati i propri diritti per il mancato accoglimento delle richieste presentate in udienza, hanno dichiarato di non accettare in contraddittorio e si sono allontanati.

4. Con reclamo n. 106, depositato il 29 gennaio 2026, il Presidente Zappi ha impugnato la decisione di primo grado, contestando anche le ordinanze istruttorie rese dal Tribunale in udienza, e ha chiesto:

in via principale, il proscioglimento per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituirebbe illecito disciplinare;

in via subordinata, quale conseguenza della asserita violazione del contraddittorio, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al giudice di primo grado; in ulteriore subordine, l’applicazione di una sanzione più mite, fermo il vincolo della continuazione;

in via istruttoria, l’acquisizione e la diretta valutazione delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti su specifici capitoli di prova o la loro audizione come testi, l’audizione in contraddittorio dei sigg. Ciampi e Pizzi, l’audizione del legale del sig. Ciampi.

Con memoria depositata il 13 febbraio 2026, la Procura federale si è costituita in giudizio per resistere al reclamo, controdeducendo.

5. Anche il signor Marchesi ha impugnato la decisione di primo grado depositando il 29 gennaio scorso il reclamo n. 108, con il quale ha concluso:

in via principale, per il proscioglimento; in subordine, per l’irrogazione di una sanzione più lieve o la diminuzione della durata della sanzione.

Anche a fronte di questo reclamo la Procura federale si è costituita in giudizio con memoria depositata il 13 febbraio 2026, per resistere e controdedurre.

6. All’udienza del 18 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza, i reclami sono stati chiamati congiuntamente e, dopo la discussione delle parti, trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. I reclami sono rivolti avverso la medesima decisione. Vanno perciò preliminarmente riuniti a norma dell’art. 103, comma 3, CGS FIGC.

8. In estrema sintesi, con l’atto di deferimento la Procura federale ha contestato al signor Zappi, Presidente dell’AIA, una pluralità di condotte poste in essere in prossimità della seduta del Comitato nazionale dell’Associazione del 4 luglio 2025, funzionali a far deliberare dall’organo collegiale la nomina dei sigg. Daniele Orsato a responsabile della CAN C e Stefano Braschi a responsabile della CAN D.

In tale prospettiva, le condotte avrebbero di fatto indotto i sigg. Ciampi e Pizzi a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi apicali, al fine di renderli vacanti e consentire in tal modo le nuove nomine.

La contestazione ha inoltre valorizzato che sia il sig. Ciampi che il sig. Pizzi erano titolari di contratti biennali stipulati con la FIGC, entrambi con scadenza al 30 giugno 2026, coerentemente con quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del Regolamento AIA nel testo entrato in vigore con il C.U. FIGC n. 268/a del 27 giugno 2024.

Secondo il deferimento, inoltre, le dimissioni avrebbero comportato l’accettazione di incarichi diversi e non apicali, e comunque meno remunerati.

Al sig. Marchesi e ancora al sig. Zappi viene rimproverata l’illegittima e non veridica modifica del verbale, già in precedenza approvato, della riunione del Comitato nazionale AIA del 4 luglio 2025, nella parte relativa alle nomine dei responsabili e dei componenti degli organi tecnici nazionali.

La Procura federale assume violati i principi di lealtà, correttezza e probità richiamati dall’art. 4, comma 1, CGS FIGC, sia in via autonoma che con specifico riferimento alla pertinente normativa settoriale.

9. Nel proprio reclamo, il Presidente Zappi articola quattro macro-motivi di doglianza, ulteriormente specificati al loro interno in svariati sub-motivi.

Il reclamante ha dichiarato di impugnare anche le due ordinanze istruttorie adottate in sede di udienza dal Tribunale federale.

In questa parte, il reclamo - evidentemente motivato da ragioni tuzioristiche - è inammissibile, posto che le ordinanze non hanno natura decisoria e non sono autonomamente impugnabili se non per abnormità, fattispecie che qui non ricorre (Corte fed. app., SS.UU., n. 51/2025-2026).

I relativi supposti vizi, dunque, potranno essere considerati solo in quanto si riflettano sulla decisione di merito, viziandola.

9.1. Con il primo motivo di appello, dettagliatamente articolato al suo interno, il reclamante dichiara di ripresentare le eccezioni preliminari, pregiudiziali e di merito formulate in primo grado. Denuncia poi la nullità della decisione impugnata per genericità e illegittimità della motivazione e mancata o omessa pronuncia su punti essenziali delle richieste delle parti, il travisamento dei fatti, la violazione dei principi del processo sportivo, del diritto di difesa e del contraddittorio, delle norme federali, di disposizioni costituzionali.

9.1.1. In questo ambito, il sub-motivo I.1, in relazione al punto 1.1 della decisione impugnata, censura il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 9, comma 4, 36, commi 1 e 2, CGS CONI nonché degli artt. 50, comma 3, 60 e 62, comma 3, CGS.

Erroneamente il Tribunale non avrebbe accolto la richiesta di acquisire in contraddittorio la testimonianza dei sigg. Ciampi e Pizzi, avanzata come atto di accertamento dei fatti e mezzo istruttorio finalizzato a determinare la portata di dichiarazioni istruttorie considerate contrastanti.

La richiesta si fonderebbe sull’art. 60 CGS FIGC; la testimonianza dei sigg. Ciampi e Pizzi avrebbe potuto essere disposta d’ufficio; la “necessità di provvedere” discenderebbe dalla contraddittorietà delle dichiarazioni acquisite a riscontro dei fatti.

Per altro verso, il primo giudice, nel rinviare al merito la valutazione della richiesta, avrebbe operato una inammissibile inversione delle fasi del giudizio.

In concreto la valutazione, comunque, sarebbe stata omessa, con conseguente vizio di nullità della decisione per violazione del principio del contraddittorio.

Oltretutto, sulla base delle dichiarazioni acquisite, in sé contrastanti, sarebbe impossibile raggiungere quel livello probatorio minimo che, secondo la giurisprudenza consolidata, sarebbe indispensabile per ritenere fondata l’incolpazione di un illecito disciplinare.

Dal canto suo, il giudice eso-federale avrebbe affermato sia l’illegittimità di una pronuncia fondata su prove assunte senza contraddittorio, sia l’obbligo del giudicante di esporre e motivare le ragioni del rifiuto di accoglimento dell’istanza istruttoria proposta dalla parte.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe colto la distinzione fra dichiarazioni testimoniali, semplice strumento di valutazione della credibilità del teste, e testimonianza, mezzo di ricostruzione della verità fattuale.

La censura non può essere accolta.

Quanto alla denunciata omissione di pronuncia sulla richiesta, il Tribunale federale, nelle ordinanze dibattimentali, non l’ha respinta, ma si è riservato di valutarla al momento dell’esame del merito, luogo destinato al vaglio del compendio probatorio raccolto e, in particolare, della affermata contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai sigg. Ciampi e Pizzi. E, pronunciando nel merito, il primo giudice, nell’esercizio del proprio libero convincimento, ha ritenuto la causa sufficientemente istruita e dunque non bisognosa di ulteriori apporti istruttori.

Se poi, in effetti, una integrazione istruttoria del materiale probatorio in atti fosse o sia consentita o necessaria e, correlativamente, se il Tribunale abbia o no agito correttamente nel non disporla, è questione che verrà valutata nel prosieguo, tenuto conto che il reclamante ha rinnovato la richiesta in questa sede di appello.

Quanto al punto dell’asserita violazione del contraddittorio e del principio della parità delle parti, osserva il Collegio che il reclamante non può valersi del precedente rappresentato da una recente decisione eso-federale (Coll. gar. sport, Sez. I, n. 70/2021), che attiene al ben diverso tema del rispetto di tali principi cardine nell’ipotesi di formazione della prova in dibattimento e cioè quando, nell’utilizzo dei poteri officiosi in tema di istruzione probatoria ex art. 9 e 36 CGS CONI, il giudice federale abbia demandato alla Procura federale l’acquisizione di testimonianze.

Formazione della prova in dibattimento cui nella specie, invece, il primo giudice non ha dato corso.

9.1.2. Con il sub-motivo I.2, in relazione al punto 1.2 della decisione impugnata, il reclamante si duole della modalità di acquisizione dei contratti stipulati con la FIGC dai sigg. Ciampi e Pizzi, disposta con la prima ordinanza dibattimentale. I documenti sarebbero stati acquisiti illegittimamente in quanto tratti da un diverso fascicolo processuale, peraltro relativo a un giudizio non ancora definito, di cui il giudice non poteva avere contezza, e in ogni caso acquisiti senza il rispetto delle prescritte formalità. Inoltre, il termine concesso dall’ordinanza a verbale per esaminarli sarebbe stato eccessivamente breve, con violazione del diritto di difesa.

Questa doglianza non può essere condivisa.

Il reclamante non nega di avere avuto disponibilità dei documenti, quanto meno a partire dal 7 gennaio 2026, giorno in cui sono stati depositati nel fascicolo n. 135 TFN SD, non dice quali sarebbero state le corrette formalità da rispettare, non indica quali conseguenze negative avrebbero avuto per lui modi e tempi dell’acquisizione.

Da ciò, dunque, l’infondatezza della censura.

9.1.3. Con il sub-motivo I.3, in relazione al punto 1.5 della decisione impugnata, il Presidente Zappi deduce la violazione dell’art. 118 CGS. Nell’avvio dell’istruttoria, la Procura federale si sarebbe limitata a una mera ricerca sull’esistenza del soggetto firmatario dell’esposto e avrebbe ascoltato diversi soggetti invece di udire preliminarmente - come da consuetudine - l’esponente che, convocato solo quando appariva che le accuse mosse non avevano immediato riscontro, ha negato di essere l’autore dell’esposto stesso e ne ha disconosciuto il contenuto, riservandosi di depositare querela per falso.

Al contrario, l’organo inquirente avrebbe dovuto in primo luogo accertare la fondatezza e l’autenticità della segnalazione e del suo autore e poi svolgere le relative indagini.

Infatti, per costante giurisprudenza, a fronte di una denuncia anonima, la Procura federale dovrebbe svolgere una “attività preprocedimentale”, volta a verificare se dall’atto possano ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis qualificata. Tale attività sarebbe necessaria per disporre l’iscrizione di un soggetto nell’apposito registro dei fatti e degli atti disciplinarmente rilevanti e di essa occorrerebbe dare specifica contezza.

Diversamente, nel caso di specie, la Procura federale avrebbe posto in essere attività preliminari, non preprocedimentali ma erroneamente ritenute equiparabili a queste, violando di fatto la giurisprudenza ora richiamata. In definitiva, l’istruttoria sarebbe stata avviata sulla base di una denuncia anonima o inviata da un soggetto non identificato né identificabile, che di per sé non potrebbe essere utilizzata come elemento di prova e non integrerebbe neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presupporrebbe sempre la riconoscibilità della relativa fonte.

Da tutto ciò discenderebbe l’improcedibilità del deferimento.

La doglianza non è fondata.

Essa mira a contestare le modalità con cui la Procura federale ha svolto l’istruttoria, che, invece, sono rimesse alle autonome scelte dell’organo inquirente.

Tale organo non ha l’obbligo di osservare una ritenuta regola consuetudinaria, secondo cui le audizioni dovrebbero avviarsi con quella del denunciante.

Nella specie, a fronte di un esposto presentato da un soggetto che, all’esito di una ricerca sulla piattaforma Sinfonia4you, risultava essere un tesserato AIA della sezione AIA di Macerata, la Procura federale ha immediatamente ascoltato i tesserati indicati come destinatari di indebite pressioni e, in quanto nelle audizioni emergeva una situazione non nitida circa le richieste di dimissioni provenienti dal Presidente Zappi, ha disposto l’audizione dell’esponente.

Il documento aveva la perfetta apparenza di una compiuta notizia di reato, non era di per sé anonimo e recava la compiuta identificazione dell’esponente. Soddisfaceva dunque i requisiti prescritti dall’art. 118, comma 2, CGS FIGC.

Vero è che l’esponente, come già accennato, ha negato di essere l’autore dell’esposto, ne ha disconosciuto il contenuto nonché la sigla apposta in calce, non ha voluto rispondere alla domanda circa il sospetto su chi avesse utilizzato il suo nome, si è riservato di depositare querela di falso e, dopo qualche giorno, ha presentato le sue dimissioni dall’AIA.

In disparte il punto della correttezza e della fondatezza del disconoscimento (non risulta in atti la preannunciata querela di falso), tutto ciò non può aver trasformato retroattivamente l’esposto in una denuncia anonima, che tale non sembrava, secondo buona fede, al momento della ricezione, con la conseguente inutilizzabilità dell’attività istruttoria svolta sino allora, e non può condurre alla improcedibilità del deferimento.

Infatti, a stare alla tesi del deferito, una volta emerso l’affermato carattere apocrifo dell’esposto, la Procura federale avrebbe dovuto compiere atti preprocedimentali (non si sa bene quali), in realtà già svolti con l’audizione dell’apparente esponente, e poi rinnovare le audizioni già svolte. Tutto ciò, con uno spreco di attività giustiziale su cui è impossibile convenire.

E inoltre, anche a voler ricondurre l’esposto a una denuncia anonima, è stato anche chiarito che, sebbene questa non possa essere utilizzata come prova, ciò non esclude che possano essere compiute delle indagini volte a ottenere riscontri indipendenti sui fatti esposti nella medesima denuncia.

In particolare, non si può negare alla Procura federale il potere di agire d’ufficio (sancito dall’art. 44 CGS CONI), avviando un’indagine ogniqualvolta venga a conoscenza di una ipotesi di illecito, sia autonomamente sia attraverso segnalazioni ricevute, a prescindere dalla loro forma (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 56/2025; Coll. gar. sport, Sez. II, n. 35/2024).

Ora, nel caso in esame, l’esposto - particolarmente dettagliato nel suo contenuto - ha costituito il punto di partenza delle successive indagini, che hanno poi condotto all’apertura del procedimento disciplinare.

In questo contesto, l’operato della Procura federale appare pienamente conforme a quanto previsto dall’art. 118, comma 2, CGS FIGC, che riconosce al Procuratore federale la facoltà di attivarsi anche su propria iniziativa, o di avviare un procedimento nel caso in cui la denuncia o l’esposto, come nel caso di specie, descriva fatti gravi e circostanziati e l’autore della stessa sia agevolmente identificabile o appaia identificato.

Infine, anche là dove si volesse ipotizzare un’irregolarità nella fase iniziale della raccolta delle notizie, tale vizio non sarebbe comunque tale da incidere sulla legittimità complessiva del procedimento o sulla validità degli atti di incolpazione, non risultando in alcun modo compromesso né il diritto di difesa dell’incolpato né il principio del contraddittorio.

Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell’art. 118 CGS FIGC.

9.1.4. Con il sub-motivo I.4, in relazione al punto 1.7 della decisione impugnata, il reclamante si duole del mancato accoglimento da parte della Procura federale della istanza di integrazione istruttoria da lui presentata a seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

Il deferito ricorda di aver chiesto, alla luce della contraddittorietà delle risultanze processuali:

- l'audizione di tutti i componenti del Comitato nazionale;

- l'audizione dell'Avv. Giancarlo Viglione, esplicitamente citato dal sig. Maurizio Ciampi in ordine alle proprie dimissioni;

- l'ascolto in contraddittorio dei sigg. Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi;

- l 'acquisizione dei rapporti contrattuali di tutte le parti coinvolte.

La Procura avrebbe respinto l’istanza con formula generica, in violazione del diritto di difesa.

Al contrario, la giurisprudenza ammetterebbe l’acquisizione di materiale probatorio anche dopo la chiusura delle indagini. Il Codice, peraltro, non escluderebbe in questa fase la presentazione di nuove indagini o istanze istruttorie, di cui l’organo istruttore dovrebbe tener conto al fine di procedere, appunto, alla integrazione dell’indagine o all’archiviazione.

La censura non ha pregio.

A norma dell’art. 123 CGS FIGC, concluse le indagini, l’incolpando ha un termine non superiore a 15 giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria difensiva.

Non è invece contemplata la facoltà di chiedere una integrazione istruttoria. Questa non sarebbe coerente con l’esigenza di celerità propria del processo sportivo per cui, definita l’istruttoria nei tempi certi e serrati previsti dalle norme, ogni ulteriore valutazione passa al dibattimento.

Al contrario, l’art. 119, comma 6, CGS FIGC rende inutilizzabili gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini e diversamente da quanto dispone l’art. 123, comma 3, ultimo periodo, CGS FIGC - non vi è norma che preveda la riapertura del termine in casi di eventuale accoglimento di una istanza di integrazione istruttoria.

Comunque sia di ciò, la Procura federale non avrebbe alcun obbligo di dar corso a una richiesta di tal genere. È la Procura federale a dover valutare la completezza dell’istruttoria e, quante volte disponga il deferimento sulla base di una indagine incompleta, ad assumersi il rischio di un esito negativo del giudizio.

9.1.5. Con il sub-motivo I.5, in relazione al punto 1.8 della decisione impugnata, il reclamante censura la violazione dell’art. 119, comma 5, CGS FIGC, in ordine alla richiesta e alla concessione della prima proroga del termine per la conclusione delle indagini.

La richiesta non sarebbe stata motivata né supportata da elementi concreti a sostegno.

Non sarebbe sufficiente osservare, come ha fatto il Tribunale, che la valutazione della richiesta spetta solo alla Procura generale dello sport, organismo sovra procedimentale esterno al giudizio. Ad evitare un vuoto normativo, dato dall’assenza di poteri difensivi in capo alla parte sottoposta a procedimento per contestare o impugnare nell’immediato la richiesta, dovrebbe ammettersi che spetta al giudice endofederale vagliarne presupposti e motivazioni.

Nella specie, la richiesta sarebbe stata orientata a una mera replicazione dell’attività di indagine e, di fatto, avrebbe comportato una modifica nella interpretazione fattuale della situazione. Mancando i presupposti della proroga del termine, questa sarebbe stata illegittima e, di conseguenza, improcedibile sarebbe stato il deferimento.

Al riguardo, ritiene il Collegio che, invece, che il Tribunale federale abbia motivato correttamente sul punto.

Nell’articolato complesso giustiziale endo ed eso-federale, l’unica valutazione sulla richiesta di proroga del termine delle indagini spetta alla Procura generale dello sport; il Tribunale federale non può vagliare l’adeguatezza, la concretezza e l’effettività delle relative motivazioni, ogni valutazione dell’istruttoria e del materiale ivi raccolto dovendo confluire nella decisione giustiziale.

9.1.6. Con il sub-motivo I.6, in relazione al punto 1.9 della decisione impugnata, il reclamante denuncia la violazione dell’art. 128 CGS FIGC, per violazione delle disposizioni contenute nella parte preliminare del testo letto ai sigg. Ciampi e Pizzi ascoltati in istruttoria.

Nella parte che qui interessa, il testo recita: “Si rappresenta che eventuali dichiarazioni successive rese dall’interessato saranno valutate con minore valenza per quanto attiene alla disposizione di cui all’art. 128 del CGS”.

Sarebbero nulle le ulteriori audizioni dei sigg.ri Ciampi e Pizzi, contraddittorie rispetto alla prima, valendo anche per la dichiarazione testimoniale la regola della richiamata disposizione.

Il Tribunale non avrebbe motivato sul punto o avrebbe motivato male, non potendo limitarsi ad attribuire carattere di clausola di mero stile alla clausola ricordata.

Solo le prime audizioni sarebbero effettivamente utilizzabili ai fini accusatori mentre quelle successive, in virtù proprio di quanto ricordato dall’art. 128, perderebbero valenza.

Neppure tale sub-motivo appare fondato.

Il primo giudice ha correttamente rilevato che l’art. 128 CGS FIGC, a partire dalla rubrica (“ Collaborazione degli indagati”), non ha nulla a che vedere con le dichiarazioni rese in istruttoria, che sono rimesse alla valutazione della Procura federale, in prima battuta, ai fini dell’archiviazione o del deferimento, e poi a quella del giudice.

E non si vede come una clausola tralaticia possa diventare regola relativa alla formazione del libero convincimento del giudice.

Di conseguenza, anche questa censura deve essere rigettata.

10. Con il terzo motivo del reclamo, il Presidente Zappi contesta nel merito la decisione di primo grado, sostenendone la nullità per genericità e illegittimità della motivazione nonché per omessa pronuncia su punti essenziali delle richieste delle parti e per travisamento dei fatti.

10.1. In particolare, con il sub-motivo II.1, il Presidente Zappi sostiene la inammissibilità della contestazione della violazione dell’art. 4 CGS FIGC.

Richiamando un precedente (Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI, 13 ottobre 2008, relativo alla controversia tra l’AIA e l’arbitro Paparesta per la revoca della posizione di quest’ultimo), il reclamante ricorda i poteri organizzativi e strutturali della Associazione, per i quali l’avvicendamento dei ruoli non potrebbe considerarsi determinazione non conforme al dovere di lealtà e buona fede nell’attuazione del rapporto associativo.

La vicenda andrebbe valutata alla luce della sola normativa di settore, cioè del Regolamento AIA, e in particolare degli artt. 8, 11, 25 e 42 del Regolamento medesimo.

In questo ambito, l’art. 8 attribuirebbe al Presidente nazionale poteri potestativi per attuare le direttive tese ad assolvere le finalità istituzionale dell’Associazione.

Egli avrebbe poteri assai ampi anche nei confronti degli organi tecnici, i componenti dei quali non sarebbero titolari di un diritto soggettivo al mantenimento del contratto biennale indipendentemente da ogni valutazione tecnica o associativa. Lo stesso art. 25 Reg. AIA, nel prevedere che il componente degli organi tecnici possa essere sostituito, delineerebbe una durata biennale dell’incarico solo tendenziale.

Al riguardo, ritiene il Collegio che il precedente non appaia pertinente e la normativa settoriale non sia determinante, perché ciò che viene in discussione, appunto, è se presupposti e modalità della delibera di avvicendamento dei sigg. Ciampi e Pizzi siano stati o no in concreto conformi ai doveri di lealtà e buona fede nell’attuazione del rapporto associativo.

10.2. Con il sub-motivo II.2, il reclamante si duole dell’erronea analisi del contesto fattuale operata dal Tribunale federale.

All’esito di una analisi particolarmente dettagliata del materiale istruttorio, il Tribunale ha ritenuto sussistere gli illeciti disciplinari contestati ai deferiti.

10.2.1. Nello specifico, nell’ambito del sub-motivo II.2, il punto II.1 espone il quadro cronologico, la prorogatio e le riforme regolamentari.

Nelle successioni delle presidenze dell’AIA (per il quadriennio olimpico 2022-2024, sig. Trentalange e, a seguito delle dimissioni di questi, sig. Pacifici; per il quadriennio olimpico 2024-2028, sig. Zappi) sarebbero intervenute, in modo giudicato privo di coordinamento e di armonizzazione, revisioni dei Regolamenti associativi con la previsione, tra l’altro, della durata biennale e dei limiti di permanenza nella carica dei responsabili degli organi tecnici nazionali. L’intervenuta nomina degli organi tecnici in data 4 luglio 2024 da parte di un Comitato nazionale scaduto e in prorogatio avrebbe prodotto una disarmonia fra il mandato biennale e l’esigenza di rimettere alla futura governance la scelta dell’indirizzo tecnico, tra l’altro non rispettando il principio generale dell’allineamento della durata delle cariche al quadriennio olimpico.

10.2.2. La successiva censura II.2.2 è dedicata all’analisi delle vicende successive, comprese le richieste di manifestazioni di interesse rivolte agli associati.

10.2.3. La censura II.2.3 insiste sull’assenza di coercizione e sulla natura degli accordi.

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse degli associati, il Presidente Zappi avrebbe avviato una interlocuzione con i sigg. Ciampi e Pizzi al fine di valutarne l’adesione a un nuovo progetto tecnico da attuarsi se del caso, per brevità, anche attraverso le dimissioni di questi ultimi.

10.2.4. La censura II.2.4 esamina le questioni contrattuali, il recesso e la tutela economica degli associati.

Nei rapporti fra i sigg. Zappi, Ciampi e Pizzi non sarebbe mai emerso l’aspetto economico relativo al cambio di ruolo. Anzi il Presidente, venuto a sapere che le dimissioni e l’attribuzione di un diverso incarico avrebbero comportato per i due associati una diminuzione del compenso, avrebbe autonomamente proposto alla Federazione di realizzare una integrazione economica che avrebbe evitato la perdita economica attraverso la partecipazione degli interessati al nuovo “Progetto Young”.

Come si dedurrebbe dall’art. 4, comma 2, dei contratti stipulati dai sigg. Ciampi e Pizzi con la FIGC, l’incarico di questi avrebbe potuto cessare in ogni momento per decisione discrezionale del Comitato nazionale.

10.3. Con la censura II.3, si contesta l’erroneità della ricostruzione fattuale operata dalla decisione di primo grado rispetto a entrambi i capi dell’incolpazione.

La censura si diffonde sulla analisi delle audizioni e dei documenti scambiati dagli interessati e sostiene la mancata credibilità dei sigg. Ciampi e Pizzi.

È necessario allora procedere all’esame del materiale istruttorio a partire dalle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti in sede di audizione, nella lettura del quale si contrappongono Procura e Tribunale federale, da un lato, il reclamante Zappi, dall’altro.

10.3.1. Per inquadrare la questione, è utile premettere quanto segue.

Quando, il 14 dicembre 2024, il signor Antonio Zappi è stato eletto per il quadriennio olimpico Presidente dell’AIA, assieme al nuovo Comitato nazionale, i responsabili degli organi tecnici, nominati con delibera del 4 luglio 2024, erano destinati a rimanere in carica per due stagioni sportive per effetto della disposizione del modificato art. 25, comma 1, Reg. AIA.

Nell’intento di sostituirli con persone di propria fiducia ovvero - come egli afferma - di portare avanti un diverso progetto tecnico, il Presidente Zappi ha avviato una intensa attività per ottenere le dimissioni di almeno alcuni di essi e consentirne la sostituzione da parte del Comitato nazionale.

10.3.2. I sigg. Reni, Fraschetti, Branciforte e Falvo, uditi in istruttoria, hanno tutti confermato di avere ricevuto dal Presidente o da suoi collaboratori richieste di dimissioni o proposte di accettazione di un diverso incarico, motivate con ragioni tecniche; richieste e proposte cui non hanno aderito.

Hanno precisato che richieste e proposte, pur provocando dispiacere (Reni) ovvero sorpresa e amarezza (Fraschetti), non erano accompagnate da offese o minacce, anche se, con l’arbitro Reni, il Presidente ha insistito che non dovesse passare il messaggio delle dimissioni richieste e, con l’arbitro Fraschetti, ha sottolineato come le dimissioni non gli venissero richieste. Per quest’ultimo si è diffusa la notizia delle dimissioni, ma poi si è detto trattarsi di un errore di comunicazione

L’arbitro Falvo ha riferito che, nella riunione del Comitato nazionale del 1° luglio 2025, il sig. Massini, vice presidente vicario dell’associazione, gli avrebbe fatto delle osservazioni, verosimilmente, a suo dire, per metterlo in difficoltà e indurlo a un passo indietro.

Più articolati sono i contenuti delle audizioni dei signori Ciampi e Pizzi.

10.3.3. Il sig. Ciampi è stato ascoltato una prima volta il 30 luglio 2025.

In quella circostanza, il sig. Ciampi ha affermato di non aver ricevuto nessuna pressione né minaccia dal Presidente che, in un incontro svoltosi la sera del precedente 10 giugno, gli avrebbe chiesto la disponibilità ad accettare l’incarico di vice responsabile CAN A e B, per consentire l’avvicendamento con l’arbitro Orsato come responsabile CAN C. Il Presidente sarebbe tornato sull’argomento la sera del 3 luglio, sottolineando la necessità di dimissioni per procedere alla nomina convenuta. Egli aveva manifestato perplessità e preoccupazioni solo per l’impossibilità di rispettare il termine di preavviso di 15 giorni previsto dal contratto con la FIGC, al che il Presidente, lasciandolo comunque libero di scegliere, gli avrebbe fatto avere via WhatsApp un testo di mere dimissioni da utilizzare, da lui poi inviate via e-mail il 3 luglio 2025 alle ore 21.34. Ha ricordato di avere condiviso quello che stava succedendo in ordine alle modalità procedurali dell’avvicendamento con il collega Pizzi e ha ribadito, infine, di avere deciso liberamente di assumere il nuovo ruolo che attualmente riveste.

Nella successiva audizione del 29 settembre 2025, il signor Ciampi ha integrato il racconto e ha specificato che, in un primo incontro conviviale, il Presidente non gli avrebbe parlato di dimissioni, proponendogli solo di passare a qualsiasi altro incarico, perché aveva intenzione di sostituirlo con l’arbitro Orsato. Mentre credeva che la proposta fossa stata abbandonata, il 3 luglio il Presidente, a seguito dell’accettazione del sig. Orsato, gli ha chiesto la formalizzazione delle dimissioni da responsabile della CAN C, mandandogliene il testo per WhatsApp e richiamandolo per chiedergli se fosse intenzionato a firmare le dimissioni. Perplesso per la questione del preavviso, ha risposto che si sarebbe consultato con il suo avvocato, il quale gli avrebbe prospettato il rischio di un’azione risarcitoria. Ha confermato che il Presidente gli ha detto di essere libero di scegliere. Molto scosso e in preda a una crisi personale, ha parlato della situazione con la moglie, che gli avrebbe suggerito di non dimettersi e di rispettare il contratto in corso, e con il vice presidente Massini, che gli avrebbe consigliato di non dimettersi senza una liberatoria della FIGC. La sera del 3 luglio il Presidente lo ha ancora chiamato per dirgli di non essere riuscito a contattare la FIGC e assicurargli che in ogni caso avrebbe coperto eventuali conseguenze economiche con un fondo dell’AIA. Il Presidente avrebbe inteso convincerlo a dare le dimissioni, tanto da provocargli una crisi di nervi con pianto. Ha precisato che, nell’incontro del 10 giugno, avrebbe avuto la percezione di una condivisione del progetto da parte della FIGC, in ciò smentito dall’avv. Viglione. Stanco e provato dalla vicenda, si sarebbe risolto a dare le dimissioni, utilizzando un testo secondo la propria volontà. Una volta dimessosi, ha ricevuto un incarico per un compenso di 10.000 euro inferiore al precedente, mentre il Presidente lo avrebbe rassicurato che non avrebbe subito danni per poi dirgli che la FIGC non aveva ritenuto di aumentare il compenso per lo stesso ruolo. Avrebbe accettato il nuovo incarico, sebbene in perdita, perché, essendosi già dimesso, non aveva altra scelta. Ha ricordato di avere parlato con il collega Pizzi, che avrebbe avuto analoga richiesta, dimettendosi poi nel cuore della notte perché esausto e forse anche più scosso di lui. Infatti, in caso di mancate dimissioni, sarebbero r maste bloccate tutte le nomine arbitrali e, insi me con il collega, avrebbe portato la responsabilità di bloccare l’inizio della nuova stagione sportiva.

10.3.4. Il signor Pizzi, ascoltato una prima volta il 27 agosto 2025, ha dichiarato di non aver ricevuto telefonate con toni minacciosi né pressioni dal Presidente per presentare le dimissioni. Il 29 giugno, questi gli avrebbe prospettato un nuovo percorso tecnico nell’ambito di un quadro generale delle nomine e gli avrebbe parlato della possibilità di lasciare il ruolo di responsabile di CAN D per essere inserito in CAN C come componente. Egli ha dato disponibilità, sottolineando però l’esigenza di risolvere il problema relativo al contratto in corso con la FIGC. A una successiva, esplicita richiesta di dimissioni (telefonata della sera del 3 luglio) sarebbe rimasto spiazzato e preoccupato, ma solo in relazione alla questione contrattuale; comunque, la procedura gli sarebbe parsa poco lineare. In quella stessa circostanza, il Presidente gli avrebbe comunicato di non essere riuscito a fissare incontri con gli organi competenti della FIGC, prospettandogli la possibilità di rinviare le nomine di 14 giorni per poter rispettare la clausola di preavviso. Non voleva essere causa del ritardo, anche per evitare un danno reputazionale, ma non poteva continuare nell’incarico in mancanza della fiducia tecnica e anche per un senso di appartenenza all’AIA. Per questo, nella notte fra il 3 e il 4 luglio 2025, si è risolto alle dimissioni inviando al Presidente una prima e-mail di dimissioni e poi una seconda, nella quale utilizzava un testo più articolato, mandatogli dal Presidente per WhatsApp.

Udito nuovamente in data 8 ottobre 2025, il sig. Pizzi ha riferito che, il 29 giugno, il Presidente Zappi gli avrebbe chiesto di passare in CAN C come semplice componente, promettendogli di occuparsi dell’aspetto economico e chiedendogli riserbo, cosicché si sarebbe meravigliato della pubblicazione della notizia su un quotidiano sportivo. Contattato dal Presidente il 3 luglio (con sua sorpresa, perché aveva interpretato il silenzio del Presidente come caduta dell’ipotesi), avrebbe per la prima volta ricevuto una richiesta di formali dimissioni per consentire la nomina al suo posto dell’arbitro Braschi, richiesta che in quel momento ha immediatamente rigettato perché non aveva garanzie sulle conseguenze del mancato preavviso di recesso dal contratto con la FIGC. Alla prospettazione del Presidente di rinviare di 14 giorni le nomine di tutti gli organi tecnici per consentire il rispetto di tale termine, questa gli sarebbe parsa inverosimile perché priva di precedenti nella storia dell’AIA e fonte di responsabilità nei confronti dell’intero apparato associativo. Dopo essersi confrontato al telefono con il collega Ciampi - che aveva ricevuto analoga proposta e sarebbe stato molto coinvolto emotivamente per la mancanza di fiducia del Presidente - ha richiamato il sig. Zappi fra le 24.00 e la 1.00 per comunicargli l’intenzione di dimettersi e gli ha inviato una e-mail con la formula “come richiesto dal presidente mi dimetto…”.  Il Presidente gli ha mandato un messaggio WhatsApp con una bozza di dimissioni, formulata diversamente, che ha copiato e inviato. Si è dimesso perché non aveva più la fiducia del Presidente, il quale, ritiene, aveva bisogno di una casella vuota per provvedere alla nomina di altri colleghi di sua fiducia, e, dopo 30 anni di appartenenza all’AIA, non voleva disattendere una indicazione proveniente dal vertice. A tutt’oggi non ha avuto alcun incarico integrativo con un conseguente minore introito annuo di 30.000 euro, anche perché - come il Presidente gli ha detto - la Federazione non avrebbe ancora espresso l’assenso a un progetto integrativo, mentre altri colleghi in CAN C percepirebbero compensi di gran lunga superiori.

Da ultimo, in data 17 novembre 2025, il sig. Pizzi, a precisazione delle precedenti dichiarazioni, ha confermato lo scambio notturno di messaggi con il Presidente, con la richiesta di quest’ultimo di modificare il testo delle dimissioni per farle apparire come frutto di una iniziativa del tutto volontaria, come peraltro sempre le dimissioni dovrebbero essere. Le sue non sarebbero state pienamente tali e, alla luce delle vicende e delle situazioni contrattuali successive, se potesse tornare indietro, non le ridarebbe. All’epoca non gli sono state date alternative perché tutte le eventuali discussioni contrattuali sarebbero dovute avvenire in un secondo tempo. Ha confermato la proposta del Presidente di far eventualmente slittare le nomine di 14 giorni per poter rispettare il termine di preavviso.

10.3.5. Il Presidente Zappi, ascoltato come persona sottoposta a indagine, ha negato di avere esercitato pressioni indebite e ha offerto la propria versione dei fatti.

Ha sottolineato trattarsi di un nuovo progetto tecnico, cui l’arbitro Ciampi avrebbe dato sostanziale disponibilità come uomo dell’AIA, pur con proprio danno economico. Non ha negato il problema del preavviso, ma ha rilevato che, venendo in questione una scelta volontaria del sig. Ciampi, non era sua competenza occuparsene. Su richiesta di quest’ultimo, gli ha fornito un modello di dimissioni. Sebbene non gli avesse mai garantito il mantenimento del compenso attuale, dopo le dimissioni ha proposto alla FIGC un progetto nel quale anche il sig. Ciampi sarebbe stato coinvolto; la Federazione però non avrebbe dato disponibilità. Alla vigilia del Comitato nazionale, l’arbitro Ciampi non sarebbe stato sereno, anche se non ricorda se si sia messo a piangere, non sa perché fosse combattuto sul da farsi. Ha negato di avere scelto Orsato come designatore CAN C per i rapporti pregressi, ha riconosciuto i messaggi WhatsApp che gli sono stati mostrati, ha sottolineato che i suoi attuali rapporti con il sig. Ciampi sarebbero ottimi.

Quanto al sig. Pizzi, avrebbe accettato perché un uomo dell’AIA e in un primo tempo non gli avrebbe prospettato dubbi su recesso e compenso. Ha ricordato di avergli mandato un modello per le dimissioni e di avergli chiesto di non citare una richiesta di dimissioni che non sarebbe stata rispondente alla realtà dei fatti.

I due associati avrebbero accettato di subire una perdita economica perché avrebbero condiviso il progetto tecnico anche in vista del loro sviluppo professionale.

Ha sottolineato di non aver mai loro promesso il mantenimento del compenso attuale; tuttavia, si sarebbe impegnato, pur senza buon fine, per la realizzazione di una iniziativa destinata a compensare la perdita economica. Altri arbitri percepirebbero un compenso integrativo perché partecipano a un altro progetto, che invece la FIGC ha condiviso.

Anche se, nella notte fra il 3 e il 4 luglio, ha prospettato ai componenti del Comitato nazionale la eventualità di dover rinviare ogni decisione a causa delle indecisioni dei sigg. Ciampi e Pizzi, non avrebbe mai parlato a questi ultimi di un possibile rinvio di 14 giorni delle nomine.

Quanto al verbale, ha negato di avere proposto l’inserimento dell’inciso poi espunto e ha dichiarato di non sapere perché il collega Marchesi abbia assunto l’iniziativa della modifica.

Ha ricordato che altri presidenti di CRA, contattati con la proposta di nuovi ruoli negli organi tecnici nazionali, non si sono dimessi. Altri invece hanno accettato.

Infine, ha risposto di avere ancora rapporti cordiali con i sigg. Ciampi e Pizzi.

10.4. Il motivo è infondato.

Difatti, la censura, per come formulata, tende a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

Il Tribunale ha, invece, svolto una ricostruzione analitica, valorizzando plurimi elementi convergenti e apprezzandoli nel loro insieme, senza frammentare il compendio in singole circostanze isolate.

In particolare, ha attribuito rilievo alle interlocuzioni con Ciampi e Pizzi in date ravvicinate alla seduta del 4 luglio 2025, alle richieste di dimissioni formulate il 3 luglio 2025, al contesto delle nomine e alle rassicurazioni prospettate circa la gestione del profilo contrattuale con la FIGC, pur in assenza di un potere diretto di incidenza sul rapporto.

10.5. Peraltro, il Collegio ritiene credibile l’ultima versione delle dichiarazioni dei signori Ciampi e Pizzi, che è coerente con le dichiarazioni dell’altro deferito, sig. Marchesi, e con il testo delle e-mail e degli screenshot dei messaggi WhatsApp in atti, intercorsi fra i protagonisti della vicenda e provenienti anche dal Presidente Zappi.

E ciò, per un duplice motivo.

Da un lato, la prima versione è palesemente determinata dallo spirito di corpo, non bene inteso, e dall’intento di non arrecare all’Associazione un danno sia di immagine che di concreta funzionalità. In più luoghi delle audizioni, anche di altri associati, appare fortissimo il senso di appartenenza e, se si vuole, l’orgoglio di essere “un uomo dell’AIA”, sicché è del tutto verosimile che i due tesserati abbiano avuto remore a esporre pubblicamente circostanze che avrebbero messo in cattiva luce il Presidente e, per inevitabile riflesso, l’Associazione nel suo complesso.

Dall’altro, non si vede per quale motivo i sigg. Ciampi e Pizzi dovrebbero offrire versioni diffamatorie delle iniziative del Presidente, in assenza di un astio o un malanimo che è mai emerso e che anzi contrasterebbe con il corretto stato attuale dei rapporti intercorrenti con loro, su cui lo stesso reclamante insiste.

10.6. Né si possono ritenere queste dichiarazioni in contrasto con le manifestazioni di interesse espresse a seguito della nota in data 9 gennaio 2025 del Comitato nazionale relativa all’iscrizione all’Albo dei dirigenti tecnici, di verifica, amministrativi, consultivi e altri organi associativi ed operativi AIA.

Fra le diverse manifestazioni di interesse pervenute, vi sono state quelle dei sigg. Ciampi (organo tecnico CAN A/B e C) e Pizzi (organo tecnico CAN C e D).

La circostanza dimostrerebbe l’infondatezza della contestazione rivolta al Presidente Zappi sub a), perché sarebbe contraddittorio ritenere indebitamente pressati - come a torto avrebbe detto il primo giudice - arbitri chiamati ad assumere funzioni dirigenziali per le quali essi stessi avrebbero manifestato specifico interesse.

Tuttavia, il rilievo non si mostra concludente.

Non vi è contraddizione fra l’esprimere una preferenza de futuro, in vista dell’attribuzione di futuri incarichi associativi, e volontà di mantenere sino a scadenza la carica presente, la conferma nella quale risulta comunque come una delle tre preferenze espresse.

10.7. In def nitiva, resta inspiegabile la ragione per cui du responsabili di organi tecnici dell’AIA, in ossequio a un nuovo progetto tecnico, peraltro non chiaramente delineato, avrebbero dovuto spontaneamente risolversi ad accettare incarichi con compensi considerevolmente inferiori a quelli al momento percepiti, che avrebbero potuto mantenere per un altro anno, e a rinunziare a posizioni apicali in cambio della partecipazione come vice-responsabili o componenti di altri organi, seppur considerati di maggior prestigio.

Non solo, ma anche affrontando il rischio di una possibile azione risarcitoria promossa dalla FIGC per il mancato rispetto del termine di preavviso nel recesso dai contratti stipulati con la Federazione.

Questo profilo non è rimasto estraneo alle interlocuzioni. Il Presidente Zappi era ben consapevole del rilievo della questione, tanto che, per convincere i colleghi a rassegnare le dimissioni, ha promesso copertura economica presso un non meglio precisato fondo dell’AIA (il dato non è contestato) ovvero interventi presso la FIGC che non erano nei suoi poteri, non sembrano aver avuto luogo e comunque, anche se posti in essere, non hanno avuto seguito.

10.8. Considerati il tempo notturno e le complessive modalità della vicenda (per il sig. Pizzi, il sig. Marchesi ha ricordato di averlo chiamato alla vigilia della riunione del Comitato nazionale e di avergli passato il Presidente Zappi; la telefonata fu “lunga e

convulsa”), è del tutto ragionevole concludere che le decisioni di dimettersi siano state prese a seguito delle insistenti pressioni esercitate dal Presidente Zappi nel corso di una convulsa nottata; pressioni che hanno prodotto nei due associati una condizione di fortissimo stress (il sig. Ciampi riferisce di una sua crisi di pianto), anche per il dichiarato venir meno della fiducia tecnica del Presidente, e li hanno indotti infine a rassegnare dimissioni non effettivamente volute.

10.9. Si aggiunga che, con la mail del 24 giugno 2025, in atti, il sig. Marchesi, componente del Comitato nazionale AIA, aveva espresso perplessità sull’avvicendamento dei responsabili degli organi tecnici rilevando che “chi ha un incarico biennale non debba essere preso in considerazione per un diverso ruolo, in analogia ad esempio agli esperti amministrativi o legali. Quindi a mio parere tutti i capicommissione e presidenti CRA devono essere confermati per logica continuazione di lavoro impostato, anche per non dare l'idea di avere bisogno di togliere un tecnico dal proprio incarico, come se mancassero le risorse. Chiaramente le commissioni saranno poi composte da tecnici di fiducia, e saranno dati obiettivi chiari da raggiungere.”.

Il Presidente Zappi sostiene l’inutilizzabilità del messaggio, perché depositato nel corso del giudizio ed estraneo al compendio probatorio prodotto dalla Procura federale, sicché egli non avrebbe potuto difendersi sul punto.

Questo rilievo, però, non può essere accolto, perché il deferito non può ragionevolmente sostenere di non conoscere una e-mail che gli è stata indirizzata e che non nega di avere ricevuto, comunque depositata in atti il 7 gennaio 2026 a fronte di una udienza del 12 gennaio; né, per altro verso, illustra quali difese l’asserita ristrettezza dei tempi gli avrebbe impedito di svolgere.

Il sig. Marchesi, persona indubbiamente vicina al Presidente, sentito a verbale come persona sottoposta a indagine ha confermato i dubbi di opportunità e, significativamente, non ha voluto rispondere alla domanda circa i dubbi di legittimità della procedura seguita per sostituire i colleghi.

Lo stesso sig. Marchesi ha ricordato l’amarezza del sig. Pizzi e, a domanda, ha confessato di avere difficoltà a dare una risposta compiuta alla domanda se le dimissioni dei sigg. Ciampi e Pizzi fossero state effettivamente dimissioni spontanee.

10.10. È poi significativa l’insistenza del Presidente Zappi nel non voler far comparire le dimissioni come determinate da una sua richiesta.

Anche l’arbitro Reni ha riferito come il Presidente avesse insistito che non dovesse passare il messaggio delle dimissioni richieste.

Inoltre, nella notte fra il 3 e il 4 luglio, il Presidente Zappi ha chiesto la modifica della formula delle dimissioni dei colleghi, concepite con modalità non gradite perché sarebbero apparse in contrasto con la supposta volontarietà delle dimissioni e a tal fine ha inviato un diverso modello.

Questa cautela è giunta al punto da condurre a una modifica del verbale della riunione del Comitato nazionale del 4 luglio 2025, formulata allo scopo di eliminare, escludendolo, qualunque accenno a una richiesta di dimissioni proveniente dal Presidente.

11. Ci si collega così alla condotta contestata al Presidente Zappi nel capo di incolpazione sub) b, come pure al sig. Marchesi.

Per riportare il capo di incolpazione nella parte di interesse:

- mentre nella verbalizzazione redatta nel corso della seduta del C.N. del 4 luglio 2025 dal Segretario dell’AIA, dott.ssa Silvia Moro, si legge “Il Presidente apre il dibattito e illustra le proposte per le nomine dei Responsabili degli organi tecnici nazionali e dei Component gliorgani tecnici nazionali per la corre te stagione sportiva. Al termine della discussione, s riporta il repilogo degli associati che vengono nominati ed entrano a far parte degli Organi Tecnici nazionali. Precisa che l’effetto delle conferme di nomina discende dalle esigenze di conformità ai principi informatori. L’associato Maurizio Ciampi, a fronte della proposta accettata, ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN C; la nota di dimissioni è stata trasmessa anche alla Federazione ai fini dell’efficacia ai fini lavoristici; lo stesso percorso è stato intrapreso dall’associato Alessandro Pizzi, le cui dimissioni volontarie, senza alcuna richiesta di rassegnazione dimissioni da parte del Presidente, hanno comportato la sua sostituzione con Stefano Braschi. Relativamente alla CAN, per effetto della circostanza che l’Organo Tecnico nella passata stagione sportiva aveva un Componente in più rispetto alla stagione appena conclusa, non reintegrato con il passaggio di Damato al Settore Tecnico, propone di provvedere alla ricomposizione dell’intero organico con un componente aggiuntivo.”,

- nella versione riscritta, si legge “Il Presidente apre il dibattito e illustra le proposte per le nomine dei Responsabili degli organi tecnici nazionali e dei Presidenti dei CRA per il completamento del biennio (dove necessario per quanto si evidenzia nel seguito) e dei Componenti degli organi tecnici nazionali per la corrente stagione sportiva. Per quanto riguarda i Responsabili di commissione e i Presidenti dei CRA il Presidente ricorda che la nomina è biennale e durerà fino al termine della nuova stagione sportiva, come da Regolamento AIA vigente, in conformità ai “Principi Informatori dei Regolamenti della Associazione italiana arbitri”, approvati da FIGC con C.U. 249/A del 14.6.2024, C.U. 9/A del 15.7.2024, C.U. 43/A del 30/7/2024. Il Presidente premette che, nella stagione sportiva appena conclusa, la CAN era costituita da un componente in meno rispetto alla precedente, in ragione della mancata sostituzione di Antonio Damato a seguito della nomina come Responsabile del Settore Tecnico; pertanto propone di provvedere alla ricomposizione dell’intera commissione per un totale di cinque componenti oltre al Responsabile. In tal senso propone la nomina a componente CAN dell’associato Maurizio Ciampi che, a fronte della proposta accettata, ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN C; la nota di dimissioni è stata trasmessa anche alla Federazione in relazione all’efficacia ai fini lavoristici. Relativamente alla CAN C, pertanto, emerge la necessità di nominare un nuovo Responsabile che rimarrà in carica fino alla conclusione del biennio, che il presidente individua in Daniele Orsato, al quale affiancare una commissione totalmente nuova, tra i cui componenti propone il nominativo di Alessandro Pizzi che, analogamente all’associato Ciampi, a seguito della proposta accettata ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN D; anche in questo caso la nota di dimissioni è stata trasmessa alla Federazione in relazione all’efficacia ai fini lavoristici. Anche per la CAN D, pertanto, si evidenzia la necessità di nominare un nuovo Responsabile che rimarrà in carica fino alla conclusione del biennio: per tale ruolo il presidente propone il nominativo di Stefano Braschi. Viene poi formulata la proposta complessiva del Presidente circa la composizione di tutte le altre commissioni nazionali. Inoltre, essendo pervenute le dimissioni da Presidenti CRA di Giuseppe De Santis (Abruzzo), a seguito dell’accettazione della proposta di inserimento in CAN D quale Componente Coordinatore Scambi, e di Domenico Celi (Puglia) per motivi personali, propone la loro sostituzione fino a completamento del biennio come di seguito. Al termine della discussione, si elencano gli associati che vengono nominati/confermati all’interno degli Organi Tecnici nazionali, dei quali si riporta il riepilogo complessivo”.

11.1.A questo proposito, con la censura II. 4, il Presidente Zappi sostiene che la posizione di Procura e Tribunale sarebbe del tutto sprovvista di elementi probatori.

Il reclamo del sig. Marchesi afferma la legittimità della modifica del verbale una volta approvato, la mancata condivisione con il Presidente del testo di modifica, l’irrilevanza del contesto e l’insussistenza di incidenza e di motivazioni disciplinarmente rilevanti nella sua condotta. Il reclamante deduce che il Tribunale federale avrebbe costruito un contesto suggestivo e non provato, attribuendo al reclamante un intento di copertura o di sterilizzazione di sospetti.

11.2. Ora, una prima versione del verbale della riunione, approvata dal Comitato nazionale nella riunione dell’11 luglio, è stata poi ampiamente rimaneggiata su proposta del sig. Marchesi, conosciuta e condivisa dal Presidente (dichiarazione Zappi del 31 ottobre 2025), il quale, dopo averla esaminata, ha detto al Segretario nazionale dell’AIA che l’avrebbe fatta sua per sottoporla poi all’approvazione alla prima seduta utile (dichiarazione Moro del 10 ottobre e poi del 10 novembre).

La modifica è stata poi approvata dal Comitato a distanza di tempo, vale a dire il 29 agosto.

Ora, anche a voler ritenere che l’organizzazione interna del Comitato nazionale AIA consentisse l’invio di osservazioni successive, tale evenienza non è idonea, di per sé, a scriminare una proposta che, per ampiezza e contenuto, si risolva in una riscrittura sostanziale della verbalizzazione.

La possibilità di formulare osservazioni è funzionale, per sua natura, a correggere refusi, chiarire passaggi equivoci o integrare omissioni meramente materiali.

Essa non legittima l’introduzione di circostanze non rappresentate nella riunione, né consente la rielaborazione del testo in modo da attribuire all’organo collegiale una ricostruzione diversa e orientata dei presupposti delle decisioni assunte.

Questo lim te è tanto più stringente quando la questio e att nga a un passaggio istituzionalmente sensib le e oggetto d attenzione, interna o esterna, poiché proprio in tali casi il verbale assolve una funzione di garanzia e di tracciabilità.

In tale prospettiva, anche a prescindere dalla scansione interna di approvazione dei verbali, la ratio decidendi della pronuncia impugnata risiede nella natura e nel significato della proposta di modifica.

A questo proposito, balza agli occhi che nel secondo testo, pur tanto dettagliato da trasformare la verbalizzazione in una narrazione, è stato soppresso l’inciso, “senza alcuna richiesta di rassegnazione di dimissioni da parte del Presidente”.

Ascoltato in istruttoria, il sig. Marchesi ha negato di essere stato ispirato dall’intento di far sparire il riferimento alla richiesta di dimissioni, ma non ha saputo dare una spiegazione credibile della ragione che lo ha portato ad assumere l’iniziativa di espungere dal verbale del 4 luglio una frase altrui tutt’altro che neutra che, pronunziata dal Presidente nel corso della riunione, figura negli appunti presi dalla segretaria dell’AIA ai fini della verbalizzazione successiva ed è confermata dal Presidente Zappi e ricordata dallo stesso sig. Marchesi.

11.3. La difesa di quest’ultimo, quando sostiene che, al momento in cui ha inviato la e-mail di modifica (24 luglio), non sarebbe stato a conoscenza dell’istruttoria disciplinare in corso, è scarsamente comprensibile, in quanto a quella data l’esposto che dato origine al procedimento non era ancora pervenuto alla Procura federale.

Tale difesa, ancora, è irrilevante, posto che il sig. Marchesi ha confermato che “quando scrivev[a] la nuova versione della verbalizzazione della seduta del 4.7.2025 er[a] a conoscenza, ma solo a livello di chiacchiere di corridoio, che il Presidente Zappi aveva mandato a Pizzi e Ciampi delle bozze di lettere di dimissioni affinché i due le formalizzassero”.

Ne segue che le censure del Presidente Zappi e del sig. Marchesi non possono essere accolte.

12. A questo punto, occorre darsi carico del terzo motivo del reclamo, con il quale il Presidente Zappi critica il rigetto delle istanze istruttorie operato dal giudice di primo grado, le rinnova e sostiene ancora la nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il Tribunale federale avrebbe potuto e dovuto disporre d’ufficio la prova testimoniale richiesta della quale sarebbe emersa la necessità, considerata l’incertezza del quadro probatorio emerso in istruttoria, specie con riguardo alle dichiarazioni in sé contraddittorie dei sigg. Ciampi e Pizzi, peraltro a loro volta smentite dalle considerazioni di segno opposto svolte nelle memorie del deferito. Contraddizione che il giudice avrebbe dovuto risolvere senza limitarsi a una mera interpretazione, mentre non risulterebbe nemmeno se il Tribunale federale abbia valutato le dichiarazioni depositate del Presidente Zappi.

Poiché il giudizio di appello, non vincolato all’attività probatoria svolta in prime cure, consentirebbe l’acquisizione di nuove prove senza apparenti limitazioni, il reclamante rinnova le richieste di mezzi istruttori, chiedendo che il Collegio disponga l’audizione in contraddittorio di alcuni soggetti, nonché dei sigg. Ciampi e Pizzi, su specifici capitoli di prova e allegandone dichiarazioni testimoniali, di cui chiede l’acquisizione al fascicolo processuale.

Nel caso in cui la Corte ritenesse che l’asseritamente illegittimo e immotivato rigetto delle istanze istruttorie abbia prodotto la nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio, il reclamante chiede che, annullata la pronuncia, gli atti siano rimessi al Tribunale federale per una nuova valutazione in contraddittorio con la difesa.

12.1. L’istanza non può essere accolta.

Infatti, essa si fonda essenzialmente sulla ritenuta contraddittorietà delle dichiarazioni dei sigg. Ciampi e Pizzi, di cui il reclamante chiede il rinnovo dell’audizione in contraddittorio.

Peraltro, già nella prima audizione il sig. Ciampi ha parlato di una richiesta di dimissioni; il sig. Pizzi ha asserito di avere ritenuto poco lineare la procedura seguita dal Presidente. Anche il sig. Reni si era riferito a dimissioni. E il sig. Marchesi, pur non ricordando se il termine “dimissioni” fosse stato riferito dal sig. Pizzi nei loro colloqui telefonici, lo ha ritenuto implicito nel discorso affrontato.

Le dichiarazioni in atti dei sigg. Ciampi e Pizzi non sono testimonianze, ma contenuto di audizioni svolte in istruttoria. Da ciò, la non pertinenza del richiamato art. 6, comma 3, della Convenzione EDU.

In questa fase, l’audizione degli interessati sarebbe una nuova testimonianza, questa volta assunta in udienza, come tale regolata dall’art. 60 CGS FIGC e dall’art. 36 CGS CONI.

Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, la valutazione delle risultanze delle prove e della loro completezza, come pure il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla esigenza di assumere testimonianze ulteriori, è questione di merito, riservata al giudice di quella fase, e non sindacabile in sede di legittimità, purché il giudice motivi adeguatamente (Coll. gar. sport, IV Sez., n. 75/2025; Coll. gar. sport, Sez. II, n. 56/2025; Coll. gar. sport., Sez. II, n. 38/2025; Coll. gar. sport, SS.UU., n. 63/2018, quest’ultima con ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte di cassazione).

Si è detto, inoltre, che il giudice di merito è libero di apprezzare le denunciate contraddizioni tra le deposizioni e può ritenere sufficiente il compendio probatorio acquisito, respingendo la richiesta di ammissione della prova testimoniale (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 56/2025; Coll. gar. sport, SS.UU., n. 5/2018, anche questa quest’ultima con ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte di cassazione).

Ora, il Collegio ritiene che il Tribunale federale abbia soddisfatto l’indispensabile onere di motivazione e che la decisione impugnata sia corretta, vuoi per le ragioni di cui prima si è detto con riguardo alla valutazione in sé delle dichiarazioni contestate per contraddittorietà, vuoi perché queste costituiscono - come si è ampiamente illustrato in precedenza - solo uno dei tasselli probatori utilizzati per affermare la responsabilità del deferito, e nemmeno quello determinante.

Dunque, non sussiste l’esigenza di acquisire queste testimonianze, la cui richiesta va pertanto rigettata.

Considerando la causa idoneamente istruita, sulla base dei rilievi più volte esposti, il Collegio non vede neppure la necessità di dar luogo alle altre testimonianze richieste.

Quanto alle dichiarazioni testimoniali dei sigg. Massini, Finzi e Perrone, di cui il reclamante chiede l’acquisizione, queste sono inammissibili, in quanto la produzione di dichiarazioni scritte non è compatibile con l’art. 60 CGS FIGC e non può aggirare la disciplina della testimonianza (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 46/2022).

13. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, e valutate nel loro insieme le complesse articolazioni della vicenda, il Collegio riscontra un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare il confortevole convincimento (Coll. gar. sport, sez. II, n. 38/2022; Coll. gar. sport, SS.UU., n. 71/2021; Corte fed. app., SS. UU., n. 88/2025-2026; Corte fed. app., SS. UU., n. 81/2025-2026; TAS, lodo arbitrale in proc. n. 2024/A/11046) ovvero la prevalente probabilità (Cass. civ., Sez. III, n. 28722/2024; Cass. civ., Sez. lav., n. 21714/2024; Cass. civ., Sez. II, n. 2951/2024) della commissione degli illeciti disciplinari contestati ai deferiti, secondo i capi di incolpazione loro rispettivamente ascritti.

In particolare, è provato che il Presidente Zappi, valendosi dell’influenza derivante dalla sua carica, ha posto in essere robuste e ripetute pressioni emotive nei confronti dei sigg. Ciampi e Pizzi per realizzare l’obiettivo di ottenerne le dimissioni e procedere alla nomina di altri arbitri nelle posizioni di responsabilità così divenute vacanti e il sig. Marchesi, d’intesa con il Presidente, ha posto in essere una condotta finalizzata a occultare un fondamentale elemento di prova di quell’illecito.

Come il reclamante è consapevole (pag. 34 dell’appello), egli avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato pratico delle dimissioni dagli incarichi dei sigg. Ciampi e Pizzi, proponendone e ottenendone la revoca da parte del Comitato nazionale. Via che, invece, non ha ritenuto di percorrere perché, verosimilmente, consapevole dei “costi politici” che una iniziativa del genere avrebbe comportato.

14. Con particolare riguardo al capo di incolpazione sub a), la questione che si pone, allora, è se il Presidente Zappi abbia superato i limiti del legittimo esercizio delle proprie funzioni.

Ora, i comportamenti oggetto del deferimento - che già apparirebbero sleali e scorretti sul piano degli ordinari rapporti fra consociati - si mostrano ancora più antigiuridici nell’ordinamento federale già alla luce della generale previsione dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC (per una dettagliata analisi della quale, anche in relazione alla normativa sovranazionale, si rinvia, da ultimo, a Corte fed. app., SS. UU., n. 73/2025-2026), qui richiamato dall’art. 9, comma 7 bis, CGS FIGC.

Basterà ricordare che il principio di lealtà costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo: la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell’ordinamento medesimo (Coll. gar. sport, parere n. 5/2017; Corte fed. app., SS. UU., n. 37/2023-2024; Corte fed. app., SS.UU., n. 103/2022-2023; Corte fed. app., SS.UU., n. 66/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 50/2022-2023).

14.1. Per la classe arbitrale, poi, la correttezza e la lealtà, e quindi del giuridicamente lecito, sono poste a un livello ancora più alto.

Ciò dipende dall’elevato carattere istituzionale della figura dell’arbitro (da ultimo, Corte fed. app., sez. I, n. 85/2025-2026; Corte fed. app., Sez. I, n. 44/2025-2026; ivi riferimenti ulteriori), che viene percepita immediatamente dagli altri tesserati e dal pubblico sul campo di gioco, ma non si esaurisce in quella funzione, posto che in tutti i suoi ruoli l’arbitro ha la responsabilità di salvaguardare i valori dello spirito sportivo.

Per tale ragione, la normativa di settore pone a carico degli associati AIA specifici e ancor più stringenti doveri di condotta.

Per quanto qui interessa, l’art. 42 del regolamento AIA recita:

“1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della   credibilità   ed immagine   dell’AIA   e   del   loro  ruolo arbitrale;

…”.

Analoghi precetti, ancora arricchiti e ulteriormente dettagliati, reca il Codice etico AIA, di svariate disposizioni del quale viene pure rimproverata la violazione sia al sig. Zappi che al sig. Marchesi.

15. Infine, entrambi i reclami contestano la misura e, nel caso del sig. Marchesi, la specie delle sanzioni inflitte.

Anzi il signor Zappi, con il quarto motivo di appello, sostiene la nullità della decisione per omessa motivazione sul profilo sanzionatorio.

Il Tribunale avrebbe trascurato di specificare il percorso seguito nel calcolare la sanzione applicata e mancherebbe - anche con riguardo alle circostanze attenuanti e aggravanti, di cui rimarrebbe oscura l’eventuale applicazione - quella dettagliata e specifica giustificazione tanto più necessaria quanto più la pena si allontani dal minimo edittale.

Per il sig. Marchesi, sarebbero state in ogni caso congrue sanzioni meno afflittive; il Tribunale federale avrebbe errato nel prendere le mosse dalla entità della sanzione richiesta dalla Procura federale (6 mesi di inibizione), ritenuta troppo elevata se si pongono a confronto i capi di incolpazione sub a) e sub b).

15.1. Nel motivare la specie e la misura delle sanzioni, il Tribunale federale:

quanto al sig. Zappi, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due diversi illeciti contestati (che in effetti sussiste, essendo dimostrata l’esistenza di un collegamento tra più condotte riconducibili all’esecuzione di un medesimo disegno criminoso: Corte fed. app., SS.UU., n. 84/2025-2026) e tenuto conto della posizione del deferito - Presidente di un organismo di assoluto livello e prestigio in seno alla FIGC -, della gravità dei fatti rapportata proprio all’incarico ricoperto e delle sleali modalità con le quali, abusando della propria funzione, ha ottenuto le dimissioni degli associati Ciampi e Pizzi;

quanto al sig. Marchesi, ha dato rilievo all’aver fornito elementi di interesse per gli accertamenti istruttori e al comportamento processuale.

Il Tribunale federale non ha riconosciuto né circostanze aggravanti, né circostanze attenuanti, né le une né le altre richieste. In particolare, la Procura federale non ha contestato l’aggravante prevista dall’art. 64, comma 1, lett. a), Reg. AIA. Dunque, il primo giudice non aveva obbligo di motivare sul punto.

15.2. In modo sintetico ma efficace, il Tribunale federale si è conformato alla regola codicistica del carattere di effettività e di afflittività della sanzione (art. 44, comma 5, CGS FIGC) e a un orientamento giurisprudenziale consolidato (esposto riassuntivamente, da ultimo, da Corte fed. app., SS.UU., n. 88/2025-2026; Corte fed. app., Sez. I, n. 80/2025-2026), alla stregua del quale l’entità della sanzione deve essere:

commisurata in primo luogo alla natura e gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto accertate (art. 12 CGS FIGC), in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo;

connotata dai caratteri di effettività e afflittività, rivolti a perseguire l’obiettivo di evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione;

conforme ai principi di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti (da ultimo, anche per riferimenti ulteriori, Corte fed. app., SS.UU., n. 37/2025-2026; Corte fed. app., n. 28/2025-2026; Corte fed. app., SS.UU., n. 4/2025-2026).

15.3. Quanto alla natura e gravità dei fatti, queste emergono chiaramente da ciò che sinora si è detto, fermo ovviamente il diverso grado di antigiuridicità delle condotte addebitate ai due deferiti.

Sono soddisfatti, poi, i criteri dell’adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza, che sembrano in realtà declinazioni specifiche di un generale canone di giustizia, di cui il giudice sportivo deve fare uso nel procedere alla determinazione equitativa della sanzione (Coll. gar. sport, Sez. I, n. 25/2018; Corte fed. app., n. 28/2025-2026; Corte fed. app., SS.UU.; n. 67/2022-2023).

Per il sig. Zappi appare equo stabilire la misura della inibizione nella misura di 10 mesi, aumentata a 13 per effetto dell’aumento di un terzo dovuto all’applicazione della continuazione.

Per il sig. Marchesi, il fatto contestato richiede la sanzione dell’inibizione, che peraltro, tenuto conto della condotta istruttoria e processuale del deferito, può essere contenuta nella misura di 2 mesi.

In definitiva, anche i motivi da ultimo presi in esame non appaiono fondati.

16. Dalle considerazioni che precedono discende che i reclami riuniti sono entrambi infondati nella loro interezza e vanno perciò respinti, con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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