F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0140/CSA pubblicata del 25 Febbraio 2026 – Juventus F.C. S.p.A. – Kalulu Kyatengwa Pierre Kazaye Rommel
Decisione/0140/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0216/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Savo Amodio – Presidente
Patrizio Leozappa – Componente
Fabio Di Cagno – Componente
Michele Messina – Componente
Maurizio Greco - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0216/CSA/2025-2026 proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. (di seguito “JUVENTUS”) - anche per conto del tesserato Kalulu Kyatengwa Pierre Kazaye Rommel (di seguito, anche solamente “Pierre KALULU” o “KALULU”) avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva inflitta al medesimo tesserato calciatore in relazione alla gara Inter – Juventus del 14.02.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 129 del 17.02.2026;
visto il preannuncio di reclamo ed i successivi motivi con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 20 febbraio 2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Maurizio Greco;
Udito l'Avv. Luigi Chiappero, presenti altresì gli Avv.ti Maria Cesarina Turco e Roberta Ponte per i reclamanti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Al 42° del primo tempo della gara INTER – JUVENTUS disputata il 14.02.2026, il giocatore Pierre KALULU, numero 15 della società JUVENTUS - già sanzionato con l’ammonizione per un fallo di giuoco al 32° del primo tempo – veniva nuovamente ammonito per aver commesso un fallo di giuoco e, conseguenzialmente, così espulso.
Il Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, con delibera pubblicata sul C.U. n. 129 del 17.02.2026, sanzionava il suddetto giocatore con la squalifica per una gara effettiva per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.
Avverso tale decisione la Società, anche per conto del proprio tesserato, dopo aver presentato il preannuncio di reclamo ai sensi dell’art. 74 CGS, invocando la procedura d’urgenza, ed aver ottenuta copia degli atti, ha ritualmente depositato i relativi motivi di reclamo.
In particolare, ha specificato al riguardo che “… La richiesta di procedimento d’urgenza trae origine dall’articolo 74 co. VIII C.G.S. in base al quale il reclamo anche per la squalifica per una sola gara è ammesso laddove si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova…”.
Nel merito, la società JUVENTUS ha evidenziato che il proprio calciatore sarebbe stato ammonito e conseguentemente espulso per un errore dell’arbitro che, come si evidenziava dal referto, gli avrebbe imputato la commissione di un fallo di giuoco che in realtà era inesistente, a causa della simulazione dell’avversario.
Secondo la reclamante “…Si è così verificato, trasportando sul piano giuridico l’accaduto, quanto previsto dall’articolo 61 co. II CGS con allontanamento dal campo di soggetto diverso dall’autore dell’infrazione…”.
La Società ha inoltre posto in rilievo che, alla luce della normativa vigente, non si era potuto procedere, come richiesto dal calciatore nell’immediatezza dei fatti, alla verifica degli episodi attraverso il VAR, mentre, in virtù del citato art. 61 CGS, gli organi di giustizia sportiva avrebbero potuto utilizzare la ripresa televisiva ovvero ogni altro filmato per procedere all’accertamento del reale responsabile dell’infrazione.
A quest’ultimo proposito, riconoscendo che l’utilizzo della prova televisiva sia limitato ai casi di errore di persona, la reclamante ha affermato che “…l’arbitro con il suo documento ufficiale ha ritenuto colpevole un soggetto piuttosto che un altro per un fatto ben definito...”, esistendo “…la possibilità che lo scambio di persona si possa verificare all’esito di una simulazione...”.
Sostiene in sostanza la Società che “…La non rilevazione del fatto simulato (come avvenuto nel caso di specie) comporta anch’esso lo scambio di persona: il soggetto che viene punito è colui che sarebbe, invece, incolpevole se fosse stata rilevata la simulazione…”.
L’errore dell’arbitro sarebbe quindi stato “…frutto di una distorsione della realtà dallo stesso non percepita o non rilevata o non ritenuta significativa, che lo ha portato, tuttavia a sanzionare un soggetto (colui che sembra aver commesso il fatto) diverso dall’autore della infrazione (il simulatore) …”.
In conclusione, atteso che la mancata rilevazione della simulazione configurerebbe senza dubbio la fattispecie di cui all’art. 61, comma 2, CGS, in quanto il soggetto sanzionato disciplinarmente sarebbe diverso dall’autore dell’infrazione, la società JUVENTUS ritiene che sarebbe consentito in questa ipotesi l’utilizzo del mezzo tecnico di prova, che avrebbe consentito di porre in luce che l’episodio da sanzionare non era un fallo di KALULU, ma la simulazione dell’avversario.
Confermerebbe la ricostruzione dei fatti, a detta della reclamante, la circostanza che il calciatore “simulante” avrebbe reso dichiarazioni pubbliche ove avrebbe ammesso di aver accentuato la caduta per trarne un vantaggio e che dette dichiarazioni pubbliche potevano essere utilizzate, costituendo “altri filmati” previsti dal medesimo art. 61 CGS.
La simulazione dell’avversario e quindi l’errore dell’arbitro erano, altresì, confermati dalla dichiarazione del designatore arbitrale.
La società JUVENTUS – nel richiamare il principio di lealtà e correttezza, nonché quanto previsto dal regolamento VAR (che non ne consente l’utilizzo quando l’espulsione è conseguenza di una doppia ammonizione) e l’impossibilità di segnalare i fatti al Giudice sportivo ex art. 61, comma III e IV, lett. B – ha sostenuto che fosse indispensabile il ricorso alla “prova televisiva” alla luce dei principi fondamentali della disciplina sportiva, anche in virtù di una decisione del Collegio di Garanzia del Coni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ciò posto questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo, a prescindere dalla sussistenza di possibili profili di ammissibilità, sia infondato.
Così come si evince da una lettura combinata ed integrata del referto dell’arbitro, è indubbio che il medesimo abbia assunto la decisione disciplinare nei confronti del giocatore KALULU solo dopo averlo ritenuto responsabile di un fallo di giuoco, meritevole di essere sanzionato con l’ammonizione.
In sostanza, il fallo di giuoco costituisce la premessa e il presupposto del successivo provvedimento disciplinare, che appare essere, così, mera conseguenza della condotta (fallo) percepita e valutata dall’arbitro nell’esercizio della sua competenza esclusiva di accertamento e sanzionatoria nei confronti del calciatore responsabile dell’infrazione.
Fatta questa premessa, occorre stabilire se, nella specie, sia possibile accogliere la richiesta della Società di utilizzare i mezzi audiovisivi per valutare la sussistenza o meno dell’infrazione che ha portato all’espulsione del giocatore Kalulu.
Com’è noto, la prova richiesta dalla reclamante è ammessa dal Codice della giustizia sportiva in specifiche e peculiari ipotesi: in particolare, il comma 2 dell’art. 61 consente agli “organi di giustizia sportiva […] di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.
Impregiudicata, quindi, la sussistenza dell’infrazione, la possibilità di utilizzo, da parte degli organi di giustizia sportiva, di mezzi tecnici di prova (quali riprese televisive o altri filmati) è limitata alla dimostrazione di un avvenuto, mero scambio di persona, avendo l’arbitro inflitto l’ammonizione o l’espulsione ad un soggetto diverso dall’effettivo autore dell’infrazione.
Così circoscritta la possibilità di utilizzare l’invocato mezzo di prova, risulta evidente l’inaccoglibilità della richiesta della Società reclamante, la quale, invero, non deduce uno scambio di persona, ma chiede alla Corte di capovolgere la decisione squisitamente tecnica assunta dall’arbitro, che ha costituito il presupposto del provvedimento disciplinare.
In buona sostanza, nella specie non si disquisisce dell’attribuibilità della rilevata infrazione ad un determinato soggetto anziché ad un altro, effettivo autore del fallo sanzionato, ma si intende introdurre, surrettiziamente, il ben diverso tema della mancata rilevazione, da parte dell’arbitro, di un fallo di simulazione commesso da un giocatore avversario (“…mancato accertamento della simulazione…”).
Risulta evidente, quindi, che, nella vicenda in esame, la richiesta della prova “tecnica” risulti del tutto inammissibile in base a quanto tassativamente previsto dall’art. 61, comma 2, CGS, che, come si è già esposto in precedenza, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, non consentendo un riesame nel merito dell’operato del Direttore di gara, con riguardo tanto alla valutazione della condotta del calciatore sanzionato, né, tantomeno, alla mancata rilevazione di un’infrazione commessa da altro calciatore.
È proprio quest’ultima la fattispecie su cui si appunta l’attenzione della Società nel suo reclamo, atteso che essa postula l’utilizzo del mezzo di prova non per accertare un avvenuto scambio di persona, bensì per sanzionare un fatto diverso in quanto “…la punizione che doveva essere comminata per l’episodio in questione non era “un fallo di gioco” di Pierre Kalulu, ma la simulazione commessa dal calciatore Bastoni…”. Si tratta, in altre parole, di “eliminare la sanzione inflitta a Pierre Kazaye Rommel Kalulu Kyatengwa” attraverso un nuovo esame nel merito dell’episodio in quanto tale che porti all’accertamento della sussistenza di una (diversa) infrazione, da ascriversi ad un tesserato di una (diversa) squadra.
Nessun rilievo, tra l’altro, hanno, in questo ambito, la dichiarazione del giocatore Bastoni e quella del designatore Rocchi: la prima, infatti, non smentisce il contatto con il calciatore avversario, ma ammette solo un’“accentuazione” della caduta del calciatore dell’Inter; la seconda riporta una dichiarazione de relato in ordine ad un presunto errore dell’arbitro su una valutazione di giuoco, non ad uno scambio di persona.
Non coglie nel segno neppure l’invocato ricorso ai principi fondamentali di correttezza e lealtà da osservare nell’esercizio dell’attività sportiva, perché l’utilizzo del mezzo tecnico è consentito in relazione a specifiche limitate ipotesi in cui possono essere valutate le condotte “gravemente antisportive” (cfr. lett. 4, art. 61 CGS) che, costituendo analitiche e puntuali fattispecie, non possono essere analogicamente interpretate.
L’impossibilità di accedere alla prova televisiva, in relazione al reclamo de quo, farebbe anche dubitare della possibilità di introdurre il reclamo in via d’urgenza, essendo espressamente esclusa tale possibilità dall’art. 74, comma 8, CGS nel caso di squalifica per una gara. Ritiene tuttavia la Corte di superare detto rilievo, sussistendo una serie di ragioni che, come sopra esposte, evidenziano l’infondatezza del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Greco Antonino Savo Amodio
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
