F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0142/CSA pubblicata del 27 Febbraio 2026 – calciatore Alvaro Iuliano Ongilio
Decisione/0142/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0183/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0183/CSA/2025-2026 proposto dal calciatore Alvaro Iuliano Ongilio in data 30.01.2026 avverso la sanzione della squalifica fino al 20.01.2027 inflitta al reclamante, in relazione gara Città di Acireale 1946/Nuova Igea Virtus del 18.01.2026; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.01.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
uditi l'Avv. Filippo Pandolfi e il calciatore Alvaro Iuliano Ongilio; relatore nella camera di consiglio del giorno 12.02.2026, l'Avv. Andrea Galli; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Alvaro Iuliano Ongilio, tesserato per la S.S.D. Città di Acireale 1946, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Città di Acireale 1946/Nuova Igea Virtus del 18.01.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al reclamante la sanzione della squalifica fino al 20.01.2027, “Per avere, al termine della gara, inseguito l’Arbitro fino all'ingresso degli spogliatoi tentando di colpirlo reiteratamente con pugni e gomitate, alcune delle quali sfioravano l'Ufficiale di gara, e non riuscendo nell’intento solo grazie alla presenza dalle Forze dell'Ordine.”
Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata a suo carico rispetto ai fatti verificatisi nelle circostanze per cui è causa.
In particolare, il Sig. Iuliano Ongilio, in via preliminare ha dedotto che emergerebbero delle lacunosità dalla refertazione arbitrale, di tal che non si potrebbe dare prova privilegiata a fatti e comportamenti illeciti/violativi, quando gli stessi non siano puntualmente descritti e riportati nel referto stesso, siano contraddittori, oppure oggettivamente e fattualmente impossibili ed irrealizzabili. In particolare, a detta del reclamante, l’Assistente Arbitrale n. 2 avrebbe descritto i fatti in maniera evanescente ed approssimativa e il Direttore di gara non ha addebitato alcuna parola specifica al sig. Iuliano Ongilio. Inoltre, non sarebbe possibile inseguire una persona e cercare di colpirla con gomitate, considerato che l’inseguimento presuppone che l’inseguitore si trovi dietro il soggetto da inseguire e che la gomitata è un colpo scagliato all’indietro. Infine, il sig. Iuliano Ongilio ha dedotto, altresì, l’eccessività e sproporzionalità della sanzione inflittagli, invocando anche la continuazione ex art. 81 c.p., circostanze attenuanti ex artt. 12, 13 e 16 C.G.S. (tra cui l’assenza di precedenti sanzioni disciplinari ed una lettera del Parroco della Cattedrale di Acireale attestante l’impegno nel sociale del sig. Iuliano Ongilio), nonché i principi di gradualità e ragionevolezza della sanzione, in uno con la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost. e la errata applicazione dell’art. 36 C.G.S., evidenziando da ultimo l’impegno nel sociale del sig. Iuliano Ongilio.
Il reclamante ha rassegnato le seguenti conclusioni piuttosto articolate: in via preliminare e principale, derubricare la condotta posta in essere dal sig. Iuliano Ongilio ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. e, per l’effetto, ridurre la sanzione della squalifica fino al 20 gennaio 2027 al presofferto, ovvero a 4 giornate di squalifica; in via preliminare e principale, derubricare la condotta posta in essere dal sig. Iuliano Ongilio ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. e, per l’effetto, ridurre la sanzione della squalifica fino al 20 gennaio 2027 a 1 mese di squalifica; in via preliminare e principale, derubricare la condotta posta in essere dal sig. Iuliano Ongilio ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. e, per l’effetto, ridurre la sanzione della squalifica fino al 20 gennaio 2027 a 5, 6 o 7 giornate di squalifica; in via subordinata, derubricare la condotta posta in essere dal sig. Iuliano Ongilio ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. e, per l’effetto, ridurre la sanzione della squalifica fino al 20 gennaio 2027 a 8 giornate di squalifica; sempre in via subordinata, derubricare la condotta posta in essere dal sig. Iuliano Ongilio ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. e, per l’effetto, ridurre la sanzione della squalifica fino al 20 gennaio 2027 a 2 mesi di squalifica; in estrema via subordinata, derubricare la condotta posta in essere dal sig. Iuliano Ongilio ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. e, per l’effetto, ridurre la sanzione della squalifica fino al 20 gennaio 2027 a 12 giornate di squalifica; in estrema e denegata via subordinata, richiamati gli artt. 12, 13 e 16 C.G.S., l’art. 27 Cost., l’art. 81 C.P., ridurre la sanzione della squalifica fino al 20 gennaio 2027 nella misura ritenuta equa e di giustizia e comunque non superiore a mesi 6 di squalifica.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 febbraio 2026 è comparso per il reclamante l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di difesa, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo neppure in parte possa trovare accoglimento e debba pertanto essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., risulta, con riferimento alla condotta del Sig. Iuliano Ongilio, quanto segue: - SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2: “…il numero 35 di casa sig. IULlANO Ongilio Alvaro (Cap.), oltre a protestare animatamente verso il collega AE, ha cercato in piu' occasioni di scagliarsi contro di lui e successivamente contro il sottoscritto, ma veniva prontamente fermato dai presenti e dalle forze dell’ordine.” --SUPPLEMENTO Arbitro Papi Cosimo mail lunedì 19 gennaio 2026 16:09 Con riferimento a quanto riportato in referto circa il contegno del Capitano Iuliano e dei soggetti non identificati, nonché quella che ha portato alla condotta violenta della pedata sul gluteo si sono svolte in una soluzione di continuità al termine della gara. Il sig. Iuliano infatti mi inseguiva e tentava di colpirmi nel tragitto che mi portava agli spogliatoi mentre ricevevo offese e minacce da soggetti appartenenti alla Società Acireale. In tale contesto ricevevo anche la suddetta pedata.”
Oltre alla estrema gravità della condotta posta in essere dal Sig. Iuliano Ongilio e come sopra refertata, occorre primariamente evidenziare come la stessa non integri un episodio isolato, bensì si collochi nell’ambito di un contesto più articolato e duraturo nel tempo, in cui al termine della gara, dopo il fischio finale, una ventina di persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, hanno fatto indebito ingresso sul terreno di gioco tentando di raggiungere l'Arbitro, rivolgendogli espressioni offensive e minacciose, afferrandolo per un braccio, stringendolo con forza e rivolgendogli frasi gravemente offensive e intimidatorie, incitando gli altri presenti ad assumere condotte violente e tentando di colpirlo, rendendosi necessario il prolungato intervento delle Forze dell'Ordine che sono riuscite a scortare gli Ufficiali di gara verso gli spogliatoi, mentre venivano accerchiati da dirigenti e calciatori della società, tra cui proprio il Capitano Iualiano Ongilio; in tale circostanza l'Arbitro è stato anche colpito al gluteo destro con un calcio, mentre un’altra persona non identificata ha tentato di colpire un Assistente Arbitrale con una gomitata.
A conferma, si riporta anche la refertazione dell’Arbitro e del suo Assistente in riferimento ai fatti accaduti: - REFERTO ARBITRALE - PUBBLICO E INCIDENTI: Al termine della gara, dopo il fischio finale, mentre cercavo di rientrare nel mio spogliatoio, mi venivano incontro, sulla pista di atletica che contorna il terreno di gioco, una ventina di persone non identificate la maggior parte abbigliate con giubbotti e sciarpe della società che mi offendevano e tentavano di raggiungermi con fare aggressivo e minaccioso, intento non riuscito per l'intervento delle forze dell'ordine presenti. In particolare, un signore canuto con stemmi della società Acireale sugli indumenti mi veniva incontro, mi prendeva per un braccio stringendomi con forza e mi urlava pezzo di merda, ti ammazzo, da qua non ti facciamo uscire intanto continuava a stringermi il braccio e incitava altri presenti ad uccidermi, non deve uscire da qua. Intervenivano quindi le forze dell'ordine che cercavano di bloccare l'aggressore, ma nonostante ciò e il suddetto sostenitore canuto provava a colpirmi con una gomitata all'altezza dello sterno che schivavo indietreggiando. Accerchiato e scortato dalle forze dell'ordine, continuavo il percorso verso lo spogliatoio inseguito da soggetti non identificati, dirigenti e calciatori della società Acireale che reiteravano le offese e minacce; uno di loro, che non riuscivo ad identificare mi colpiva con un calcio al sedere all'altezza del gluteo destro provocando un dolore immediato che perdurava per alcuni minuti. Nonostante non sia riuscito ad identificare nell'immediatezza l'autore del gesto, poiché di spalle, mi voltavo e vedevo il calciatore numero 83 della società Acireale a circa un metro da me, circostanza che mi fa ritenere che possa essere stato lui l'aggressore in quanto soggetto più vicino a me seppur tergale. Preciso che i soggetti non identificati si trovavano sulla pista che circonda il terreno di gioco, sulle scale che portano agli spogliatoi e nel corridoio degli spogliatoi. Queste persone indossavano vari indumenti dell'Acireale ma non erano presenti in alcuna distinta. - SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2: Al termine della gara, pareggiata su calcio di rigore allo scadere dagli ospiti, membri della squadra di casa Acireale e gente a loro riconducibile (visto l'abbigliamento indossato) hanno dapprima cercato di raggiungere il collega AE e successivamente inveito contro il sottoscritto. Nel dettaglio, persone non in distinta e riconducibili alla societa' di casa insultavano la terna tutta ed in più occasioni impedivano il rientro verso lo spogliatoio. ......DESCRIZIONE CONDOTTA ONGILIO…… Infine, un soggetto con indosso un giubbotto con logo della squadra di casa Acireale tentava di colpirmi con una gomitata, ma prontamente fermato dalle forze dell'ordine, che in quel momento mi accompagnavano verso lo spogliatoio.
Dalla lettura coordinata del referto arbitrale e del supplemento del 19 gennaio 2026, nonché delle segnalazioni dell’Assistente dell’Arbitro n. 2, emerge, quindi, un quadro assolutamente univoco in ordine alla gravità e continuità della condotta tenuta dal sig. Iuliano Ongilio.
Risulta, infatti, accertato che gli ufficiali di gara sono stati vittima di un violento "assedio" perpetrato da sostenitori, dirigenti e calciatori della società Acireale. In questo contesto di estrema tensione e violenza più o meno latente, l'Arbitro e l’Assistente n. 2 hanno puntualmente identificato il calciatore Iuliano Ongilio, nella sua qualità di Capitano, quale autore di una condotta aggressiva reiterata. Nello specifico, l’atleta non si è limitato a protestare animatamente, ma ha cercato in più occasioni di scagliarsi fisicamente contro il Direttore di Gara e contro l'Assistente stesso, tentando di colpirli. Tale impeto aggressivo è stato arginato esclusivamente grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine e di alcuni presenti, che hanno evitato il contatto fisico diretto interponendosi tra il calciatore e gli Ufficiali di gara. Nello specifico, i referti attestano che il calciatore sanzionato, nell’ambito della propria condotta, protestava animatamente e reiteratamente nei confronti dell’Arbitro, tentava in più occasioni di scagliarsi verso di lui e contro l’AA2, venendo trattenuto da altri presenti e dalle forze dell’ordine, inseguiva l’Arbitro nel percorso verso gli spogliatoi, cercando di raggiungerlo fisicamente, ponendo in essere tale condotta in un’unica soluzione di continuità con le aggressioni e minacce provenienti dagli altri soggetti appartenenti alla società Acireale e trovandosi altresì nelle immediate vicinanze nel momento in cui l’Arbitro veniva colpito con un calcio al gluteo.
Tale quadro descrive la partecipazione attiva dell’atleta in un contesto complessivo di gravissima aggressione collettiva nei confronti degli Ufficiali di gara, in cui l’intervento delle forze dell’ordine è risultato determinante per scongiurare conseguenze potenzialmente drammatiche per la loro incolumità.
Il ruolo di Capitano ricoperto dal sig. Iuliano Ongilio aggrava, se possibile, la percezione della sua condotta, poiché lungi dal placare gli animi o proteggere gli Ufficiali di gara, ha partecipato attivamente all'azione aggressiva, venendo così meno ai doveri di esempio, lealtà e correttezza che la sua funzione impone e contribuendo in modo rilevante, sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, alla creazione di un clima di violenza e intimidazione.
I fatti oggetto del presente giudizio, pertanto, rientrano indubbiamente nell’ambito applicativo dell’art. 35, commi 1 e 2, C.G.S., che disciplinano atti di condotta violenta nei confronti dell’Arbitro o degli Assistenti, anche di natura intenzionale, diretti a produrre una lesione personale e che si concretizzino in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività: e ciò indipendentemente dall’esito dell’azione violenta e da eventuali danni fisici procurati agli Ufficiali di gara.
Per tali condotte, la sanzione minima prevista è pari a due anni di squalifica, addirittura suscettibile di essere aggravata, ex art. 14, lett. a), C.G.S., per il ruolo di Capitano rivestito dal calciatore.
Cionondimeno, la Corte ritiene di poter valorizzare, in particolare, le attestazioni prodotte dalla difesa relativamente all’assenza di precedenti disciplinari nelle ultime tre stagioni sportive e la lettera del Parroco della Cattedrale di Acireale, che descrive il calciatore come persona impegnata nel sociale e dalle qualità morali positive. Tali elementi, pur non potendo integrare circostanze attenuanti specifiche, sia per la loro natura, sia perché non attengono al fatto né alla sua dinamica e né incidono sul grado della colpevolezza, possono tuttavia essere complessivamente valorizzati quali circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 15, comma 1, C.G.S., che consentono una riduzione sino alla metà della sanzione edittale, unitamente alla valutazione di una condotta posta in essere con un’unica soluzione di continuità, pur non svalutando in alcun modo l’assoluta gravità del comportamento, la sua reiterazione, la partecipazione consapevole e volontaria a un’aggressione collettiva agli Ufficiali di gara, il pericolo concreto per la loro sicurezza, l’intervento decisivo delle forze dell’ordine: elementi che richiedono il mantenimento della funzione afflittiva, deterrente e rieducativa della pena sportiva.
È solo dunque in questo ampio contesto valutativo che risulta adeguata la più lieve sanzione comminata dal Giudice Sportivo che, come tale, merita di essere confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
