C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – Gara Tirrenia 1973 / Camaiore Calcio (1-2) del 18/11/2023. Campionato Under 17 Provinciali. In C.U. n.24 del 22/11/2023 D.P. di Lucca.

Gara Tirrenia 1973 / Camaiore Calcio (1-2) del 18/11/2023. Campionato Under 17 Provinciali. In C.U. n.24 del 22/11/2023 D.P. di Lucca.

Reclama la società Tirrenia avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Moriconi Andrea “per comportamento offensivo nei confronti del D.G.”. La reclamante sostiene che “al momento protestava contro il D.G. per avere ricevuto un fallo di gioco, ma non reiterava nessuna ingiuria verso il D.G., ma battibeccava con il suo capitano…”. Chiede una riduzione della squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, rileva che il capitano cui fa riferimento la reclamante non era nelle vicinanze e che l’offesa è stata inequivocabilmente rivolta a lui così come riportato nel suo referto. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Quanto riportato dell’arbitro appare chiaro e inequivocabile. Non altrettanto chiara la difesa del calciatore in quanto usando il termine “reiterava” lascia intendere che l’offesa ci sia stata ma non è stata ripetuta. La Corte rileva inoltre che due negazioni affermano. In conclusione, il Collegio ritiene che la versione dell’arbitro è assolutamente chiara ed inequivocabile e deve essere valutata come non contestabile, anche in virtù del valore di prova privilegiata che il C.G.S. attribuisce alle dichiarazioni dei D.G. In punto di quantificazione la sanzione appare adeguata e conforme alle disposizioni normative.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 17.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 58 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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