C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – Oggetto: impugnazione della Floria S.S.D. a R.L. avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Firenze sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 11/11/2023 contro Albereta San Salvi (C.U. Delegazione Provinciale di Firenze n. 23 del 29/11/2019)

Oggetto: impugnazione della Floria S.S.D. a R.L. avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Firenze sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 11/11/2023 contro Albereta San Salvi (C.U. Delegazione Provinciale di Firenze n. 23 del 29/11/2019)

La Società Floria S.S.D. a R.L. impugna la decisione del G.S.T. che disponeva a proprio carico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 con la seguente motivazione: “(…) Il G.S.T., sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 15.11.2023, esaminati gli atti ufficiali, rileva che la gara in oggetto veniva sospesa definitivamente dall’ Arbitro al 24° del p.t. sul risultato di 2-0 a causa dell'improvviso venir meno dell'illuminazione a tutto l'impianto sportivo ove si stava svolgendo la partita; la ricorrente riferiva nel ricorso, ritualmente proposto, di essersi immediatamente attivata con la Società sportiva responsabile della gestione dell'impianto, quest'ultima faceva pervenire in loco il suo manutentore dell'impianto elettrico il quale però, come da dichiarazione prodotta, asseriva di non essere potuto intervenire, neppure in via d'urgenza, in quanto il guasto era riconducibile ad una cabina elettrica Enel la cui manutenzione era di competenza esclusiva del Comune di Firenze e solo quest'ultimo avrebbe potuto incaricare una ditta a metter mano alla struttura per ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto di illuminazione. Riferiva inoltre la ricorrente che difatti due giorni più tardi, il il 13.11.2023, una ditta incaricata dal Comune riparava il guasto. La S.S.D. Floria fondava, quindi, il suo ricorso adducendo la causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F. come esimente della sua responsabilità sull'accaduto ovvero sul mancato regolare svolgimento della partita. Rileva questo Giudice che per quanto la narrazione della ricorrente appaia plausibile, essa di per sè non può bastare ad adempiere la rigorosa prova dei presupposti di sussistenza che l'invocata causa di giustificazione necessita. il fatto impeditivo della regolare prosecuzione della partita, per come descritto anche nello stesso ricorso, non appare connotato dei requisiti di generalità e gravità come capita - ad esempio- allorquando il black out si estende agli edifici attorno se non all'intero quartiere o paese e la responsabilità estranea al gestore dell'impianto si appalesa; per di più la dichiarazione del manutentore della società che gestisce l'impianto è una affermazione unilaterale, seppur credibile, che non trova riscontri oggettivi; ben altra sorte avrebbe avuto l'allegazione di un documento formale da parte di Enel o del Comune di Firenze con l'assunzione della propria responsabilità; responsabilità che -però- sarebbe eventualmente potuta essere dedotta anche portando all'attenzione di questo Giudice la prova del loro intervento riparativo che viene dichiarato esserci stato due giorni dopo. Tutto ciò premesso, ricorda questo Giudice Sportivo Territoriale che la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco nella fattispecie e segnatamente dell’ impianto di illuminazione compete alla Società ospitante giusta la decisione F.I.G.C. n. 1 annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco essendo detta Società responsabile del regolare allestimento del campo. Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioni ufficiali della F.I.G.C., posta a salvaguardia del regolare svolgimento delle gare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni. Un diverso avviso in proposito comporterebbe, nella realtà, ricorrenti interferenze e sospetti, nonché un’estensione oltre misura del concetto di forza maggiore e di altre esimenti. Ne consegue che a carico dell’ ospitante S.S.D. Floria sussiste la responsabilità per la causa che ha impedito il regolare svolgimento della gara con tutte le conseguenze regolamentari (…).” La società Floria impugnava tale decisione chiedendone, previa audizione avanti alla Corte Territoriale, l’annullamento e/o la revoca, con conseguente ripetizione della gara. In particolare la ricorrente, in primis, assume che il G.S.T. avrebbe omesso, in violazione dell’art. 62 comma 2 del C.G.S., di valutare una parte del referto del D.G. e segnatamente quella in cui l’Arbitro esplicita che il blackout dell’impianto di gioco era dovuto ad un problema della cabina Enel. Laddove avesse valutato tale parte del referto il Giudice Sportivo avrebbe inevitabilmente dovuto verificare se la Società reclamante (o chi per essa) avrebbe potuto intervenire su un bene di terzi (la cabina dell’Enel appunto). Peraltro – evidenzia ancora la reclamante – la Società Floria fa un uso sporadico dell’impianto ove si è verificato il fatto, in quanto detto impianto è gestito dalla Società Porta Romana e pertanto l’obbligo di controllo che la Floria ha sull’impianto di illuminazione de quo dovrebbe essere parametrato anche a tale considerazione ed in ogni caso non si può pretendere che tale obbligo possa estendersi anche ad un elemento appartenente ad un soggetto terzo. In particolare, rileva la Reclamante, la cabina Enel in questione, si trova “a monte” dell’impianto di illuminazione, al di fuori dell’impianto di gioco ed eventuali interventi di manutenzione e/o riparazione possono essere effettuati solo da personale del Comune di Firenze all’uopo incaricato. Ancora la Reclamante ricorda come la condotta della Floria sia stata comunque fattiva e diligente. Infatti la predetta ha dapprima contattato la Società che gestisce l’impianto di gioco (ovvero il Porta Romana) e, una volta intervenuto il tecnico incaricato da quest’ultima Società, il quale verificava l’origine del malfunzionamento e la conseguente impossibilità di intervenire direttamente, sollecitava immediatamente il Porta Romana a mettersi in contatto con gli uffici comunali competenti. Tuttavia dato che il fatto si è verificato nella giornata di sabato in tardo pomeriggio, il tentativo di contattare gli uffici risultava vano in quanto gli stessi erano chiusi. Nonostante ciò, rileva la Reclamante, il guasto veniva riparato il lunedì successivo alla gara ovvero il primo giorno lavorativo utile. In definitiva, dato che il guasto è riconducibile ad un elemento esterno all’impianto di illuminazione ed al campo di gioco, ritiene la reclamante che alla Società Floria non sia imputabile alcuna colpa per il blackout verificatosi in occasione della gara in epigrafe e conclude affermando che se l’evento straordinario non è superabile con la normale prudenza ed accortezza esigibili da una società sportiva allora quest’ultima dovrebbe andare esente da ogni responsabilità. Ancora, aggiunge la Reclamante, qualora residui un minimo profilo di incertezza circa la sussistenza dell’esimente, sarebbe comunque preferibile che il risultato venisse determinato sul campo e non con una decisione “a tavolino”, nel rispetto di un principio di merito sportivo. Infine cita (ed allega) una decisione del 2014 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (precursore dell’attuale Collegio di Garanzia dello Sport) la quale fisserebbe alcuni insegnamenti tutt’ora validi ed applicabili anche al caso di specie. Alla riunione del 15/12/2023 era presente la Floria S.S.D. a R.L., a mezzo del proprio difensore e di soggetto idoneamente delegato, i quali si riportavano al contenuto del reclamo chiedendone l’accoglimento. Preliminarmente la Corte rileva che l’odierna reclamante ha correttamente introdotto il procedimento sportivo innanzi al G.S.T. chiedendo allo stesso, a mezzo rituale reclamo introdotto nei termini previsti dalla norma, la declaratoria di sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F.. Diversamente l’odierno gravame sarebbe risultato inammissibile e la Corte non avrebbe potuto in alcun modo esaminare il merito della questione. Ciò premesso, ad avviso della Corte appare dirimente la circostanza che il guasto all’origine del malfunzionamento dell’illuminazione del campo sia effettivamente riconducibile ad una cabina Enel di media tensione posta esternamente anche all’impianto di gioco, sulla quale né la Società Porta Romana (che ha appunto la gestione dell’impianto di gioco), né tantomeno la Società Floria hanno alcuna legittimazione ad intervenire. La circostanza in questione appare chiaramente dimostrata dalla dichiarazione resa dal Comune di Firenze in data 01.12.2023 in persona del Funzionario Responsabile ed allegata agli atti del presente giudizio alla quale fa da complemento, quantomeno per ciò che concerne il profilo attinente l’origine del guasto, la dichiarazione resa dal tecnico intervenuto in occasione della gara e già allegata al ricorso avanti al G.S.T.. Se ciò è vero, come è vero, il mancato funzionamento dell’illuminazione non è imputabile alla Società reclamante e nessuna responsabilità può essere alla medesima ascritta. Ai sensi dell’art. 10 punto 1 del C.G.S. “la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 03 (). Il Legislatore con questultima versione della norma ha inteso escludere, a differenze della normativa previgente, lipotesi di responsabilità oggettiva delle società in ordine a tutti quei fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, di guisa che la fattispecie dovrà essere valutata con gli ordinari parametri in tema di responsabilità. Nel caso di specie deve ritenersi che la Società reclamante abbia provato che l’evento (il guasto alla cabina Enel) che ha impedito il regolare svolgimento della gara sia stato determinato da una causa di forza maggiore. Infatti la mancata disponibilità della cabina Enel ove si era verificato il guasto, sulla quale poteva intervenire solo personale incaricato dal Comune, ha impedito la riparazione nell’immediatezza del fatto, interrompendo il nesso di causalità tra la condotta della società e l’evento. D’altra parte la Società Floria si era tempestivamente attivata per fare intervenire un tecnico della Società Porta Romana (come da dichiarazione già allegata al ricorso di primo grado) il quale tuttavia ha potuto solo constatare l’origine del guasto senza poter intervenire direttamente ed allo stesso tempo nel giorno ed all’ora in cui si è verificato il fatto appare verosimile che non sia stato possibile contattare gli uffici comunali competenti i quali, in ogni caso, per mezzo di propri tecnici, provvedevano alla riparazione il lunedì successivo (primo giorno lavorativo utile). Nel caso in esame ritiene quindi la Corte che non possa rinvenirsi un nesso causale tra la condotta della Società reclamante e l’evento (il guasto improvviso e non prevedibile all’impianto di illuminazione) che ha impedito il regolare svolgimento della gara. Inoltre quand’anche il guasto fosse stato dovuto ad una insufficiente manutenzione della cabina Enel, la Società non avrebbe alcuna responsabilità, non essendo essa il soggetto tenuto alla manutenzione ed anzi qualsiasi intervento manutentivo e/o di riparazione le sarebbe stato precluso. Infine l’impianto sportivo è gestito dalla Società Porta Romana ed utilizzato solo occasionalmente dalla odierna Reclamante ed anche tale circostanza, pur non decisiva, può essere presa in considerazione dalla Corte ai fini di una valutazione della vicenda nel suo complesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la ripetizione della gara indicata in epigrafe. Ordina la restituzione della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 19.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 68 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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