C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – Reclamo proposto dall’Associazione P. Carli Salviano avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Livorno ha squalificato, fino al giorno 19.01.2024, l’Allenatore signor D’Alessio Cristian.
Reclamo proposto dall’Associazione P. Carli Salviano avverso la delibera con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Livorno ha squalificato, fino al giorno 19.01.2024, l’Allenatore signor D’Alessio Cristian.
Del provvedimento indicato in premessa: “Comportamento ingiurioso verso il D.G.” si duole, con tempestivo e rituale reclamo, la Società Carli Salviano che, chiedendo una “riduzione sostanziale” del provvedimento, fornisce una descrizione dei fatti diversa da quella indicata dal D.G. sul rapporto di gara. Sostiene in particolare la reclamante che l’Allenatore è stato espulso perché dopo aver richiamato l’attenzione dell’Arbitro con la frase “c’è un bimbo a terra” ha replicato all’invito del D.G. a calmarsi con la frase “ calmati una s….” uscendo quindi dal campo dopo aver ricevuto la notifica dell’inevitabile provvedimento di espulsione. A ulteriore sostegno della doglianza la reclamante, dopo aver evidenziato che il provvedimento impugnato qualifica il D’Alessio come Allenatore anziché come Massaggiatore, rileva che per comportamenti asseritamente più gravi il medesimo Giudice ha sanzionato in egual misura l’Allenatore della squadra avversaria. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione in esame. In via preliminare, si osserva che questa Corte è chiamata unicamente ad esaminare il comportamento tenuto nella circostanza dal D’Alessio, quale emerge dagli atti ufficiali, con esclusione di qualsiasi comparazione con altri provvedimenti. Il Collegio ha trasmesso il reclamo al D.G. per eventuali ulteriori osservazioni ricevendo integrale conferma di quanto in esso riportato e precisamente che il D’Alessio, dopo la notifica dell’espulsione per proteste e l’Arbitro ha reagito con la frase “ma vai nel …”. Alla luce di quanto emerso dal rapporto di gara, del quale si ricorda il carattere di prova privilegiata, la Corte non può che respingere il reclamo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana (C.S.A.T.) respinge il reclamo e dispone l’acquisizione in via definitiva del contributo processuale versato. Delibera depositata in data 17.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 61 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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