C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società Ricortola 1972 avverso la squalifica del giocatore Bertieri Emanuele per 7 gare ( C.U. n. 22 del 22.11.2023).

Oggetto: Reclamo della società Ricortola 1972 avverso la squalifica del giocatore Bertieri Emanuele per 7 gare ( C.U. n. 22 del 22.11.2023).

La società Ricortola 1972, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del calciatore Bertieri, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 19/11/2023, contro la Società Tirrenia 1973. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per condotta violenta verso un avversario, alla notifica dell’espulsione offendeva il D.G.” La Società reclamante eccepisce l'involontarietà del contatto dettagliando la dinamica dell'azione; il giocatore sarebbe stato precedentemente colpito sulle gambe e spinto violentemente e lo stesso, al fischio dell'arbitro, si sarebbe girato rapidamente andando a collidere, in modo fortuito, con il suo braccio teso con il viso dell'avversario. Ciò non avrebbe comunque prodotto nessun esito lesivo e anche l’avversario, resosi conto dell'involontarietà del gesto, non avrebbe nemmeno protestato riprendendo la gara senza nessun problema. L'arbitro avrebbe comunque male interpretato il contatto avvenuto tra i due giocatori in quanto si trovava lontano dall'azione di gioco. Il Sig. Bertieri, dopo la notifica del cartellino rosso, si sarebbe allontanato dal terreno di gioco senza protestare ma, incalzato dall'arbitro che lo invitava ad abbandonare il terreno di gioco per una celere ripresa della gara, avrebbe semplicemente alzato la mano per fargli cenno di aver compreso l’esigenza. Insistendo sull’involontarietà del gesto e chiedendo l’audizione di tutti i dirigenti (di entrambe le squadre) presenti conclude chiedendo la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può essere accolto. Con riferimento alle istanze istruttorie invocate questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non poterle ammettere precisando che le stesse Carte Federali (che conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale) stabiliscono all’art. 60 C.G.S. che le testimonianze possano essere introdotte nel procedimento sportivo solo “quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso”. Al contrario il C.G.S. all’art. 61, titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” stabilisce che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere, nel rapporto di gara, la condotta incriminata, nel dettagliarla e nell’individuare il soggetto responsabile. Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto nel quale il D.G., in un documento estremamente chiaro e puntuale, replica alle censure introdotte dal reclamo. L’arbitro attesta di avere visto distintamente l’azione trovandosi a pochi passi dai due giocatori e precisa che il Bertieri colpì con un pugno, in modo intenzionale, il suo avversario; la volontarietà del gesto viene desunta dal fatto che il giocatore serrò il solo pugno destro ed alzò il braccio, con il gomito sopra la testa per colpire l’altro calciatore allo zigomo. La mancata reazione dell’avversario è esclusivamente dovuta alla tempestività dell’espulsione che non fu contestata da nessun giocatore del Ricortola ed anzi, i compagni del Bertieri, si prodigarono a placare il compagno espulso consigliandogli di non protestare ulteriormente. Appare poi curioso che il movimento adottato dal giocatore, finalizzato nella versione difensiva a dare un semplice segno di assenso al D.G. che attendeva di riprendere il gioco, fosse proprio il gesto dell’ombrello che necessita dell’utilizzo congiunto e coordinato di entrambe le braccia e non di una sola. Dunque il comportamento del giocatore risulta indubitabilmente passibile della sanzione minima di tre giornate per il gesto violento, sanzione che deve essere necessariamente aumentata di almeno altre quattro per l’offesa all’arbitro per un totale, come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, di sette giornate di squalifica.

P . Q . M .

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 19.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 59 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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