C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 04/01/2024 – Delibera – Reclamo Santacroce Calcio Avverso Squalifica A Furiesi Gregorio 4 Giornate Ed All’ammenda Di Euro 150,00 78(C.U. N. 39 Del 14\12\2023)

Reclamo Santacroce Calcio Avverso Squalifica A Furiesi Gregorio 4 Giornate Ed All’ammenda Di Euro 150,00 78(C.U. N. 39 Del 14\12\2023)

Propone rituale reclamo la società SantaCroce Calcio avverso le sanzioni in oggetto, comminate dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G.”, per il calciatore e per offese da parte dei sostenitori al DG per quanto riguarda l’ammenda. Con rituale e tempestivo ricorso, la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni. Dopo aver evidenziato alcune imprecisioni del rapporto arbitrale sia per l’indicazione del minuto della realizzazione di una rete, sia riguardo alla mancata annotazione di una sostituzione, contesta che l’arbitro sia stato in grado di capire se le parole offensive provenienti dalla panchina fossero a lui indirizzate e, soprattutto, se fosse stato il Furieri a pronunciarle. Per l’ammenda sostiene che le frasi pronunciate nei suoi confronti dagli spalti siano state pronunciate da una persona disabile e peraltro tifoso della squadra ospite. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto. Ammette l’inesattezza per quanto riguarda l’annotazione del minuto della segnatura (circostanza peraltro irrilevante), mentre nega che vi sia stata la sostituzione indicata dalla società reclamante (posto anche in questo caso la irrilevanza della circostanza). Per il resto conferma la riferibilità al Furiesi della frase offensiva per averlo visto ed udito bene, confermata anche dalla circostanza che il giocatore, alla espulsione, se ne usciva senza battere ciglio, con ciò confermando implicitamente di essere l’autore delle offese. Quanto alle offese del pubblico il DG afferma di non essere in grado di sapere se l’autore fosse o meno disabile (peraltro circostanza irrilevante), ma afferma senza alcun dubbio che la persona in questione apparteneva alla tifoseria del Santacroce Calcio. Le sanzioni irrogate sono conformi, anche alla luce dei recenti aumenti dei minimi edittali e vanno confermate.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa. Delibera depositata in data 02.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 78 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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