C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 04/01/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Rio Marina avverso la decisione con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Livorno ha inflitto a propri calciatori le seguenti sanzioni: – squalifica per cinque gare effettive a Colombi Kai perché rivolgeva frasi ingiuriose verso il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano; – squalifica per quattro gare effettive per il comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. a ciascuno dei Calciatori: Calmatui Stefan; Mura Teodor; Stanzione Leonardo. (C.U. n. 27 del 13.12.2023).

Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Rio Marina avverso la decisione con la quale il G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Livorno ha inflitto a propri calciatori le seguenti sanzioni: - squalifica per cinque gare effettive a Colombi Kai perché rivolgeva frasi ingiuriose verso il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano; - squalifica per quattro gare effettive per il comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. a ciascuno dei Calciatori: Calmatui Stefan; Mura Teodor; Stanzione Leonardo. (C.U. n. 27 del 13.12.2023).

L’ esame del rapporto della gara Pier Carli Salviano A.S.D / U.S.D. Rio Marina ha determinato il G.S. Territoriale competente ad assumere vari provvedimenti disciplinari - impugnabili e non - a carico della Società Rio Marina che contesta unicamente quelli indicati in epigrafe. Assumendo di intendere “contribuire e spiegare” le azioni che sono all’origine delle sanzioni, la reclamante chiede che le sanzioni vengano correttamente attribuite ai Calciatori e che, comunque, ne venga ridotta l’entità. La Corte, richiesti ulteriori chiarimenti al D.G. sullo svolgersi degli eventi, passa a decisione ritenendo opportuno e necessario l’esame delle eccezioni contenute nell’atto di impugnazione della decisione e le considerazioni preliminari del Collegio. Il primo motivo di doglianza della reclamante è riferito al Calciatore Francesco Portoghesi per il quale si eccepisce il non potere essere stato ammonito al 27’ del II tempo essendo stato espulso al 22’ per doppia ammonizione. L’espulsione non è in alcun modo contestata e la errata indicazione del minuto di gara nel quale è avvenuto è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della sanzione. Con il secondo motivo la Società, affermando di aver effettuato tutte le sostituzioni di calciatori previste dalle norme, rileva non risultare dal rapporto di gara quelle relative a Mura che ha sostituito Ciummei e Cusenza che ha rilevato Stanzione. L’Arbitro nel supplemento qui reso chiarisce che le due sostituzioni non erano ancora state da lui decretate essendovi un’azione di gioco in corso. Subito dopo i calciatori della Società Rio Marina avevano iniziato ad uscire dal campo (la gara si trovava al 35’ del II tempo) causando la sospensione della gara e l’applicazione del conseguente provvedimento disciplinare. Da ultimo la Società ritiene essere incorso il D.G. in un ulteriore errore per aver indicato l’uscita dal campo di Stanzione, unitamente a Calmatui e Mura, mentre si trattava di Cusenza. Tale eccezione non risulta in alcun modo provata e non trova riscontro nel rapporto di gara, al quale la normativa attribuisce il carattere di prova assoluta. Quanto sopra rilevato il Collegio passa ad esaminare il provvedimento del G.S.T. Territoriale che ha inflitto le sanzioni indicate in premessa, rilevando quanto segue. Il rapporto di gara è così compilato alla dicitura “Giocatori espulsi”: 22’ – 2’ – Portoghesi Francesco – 10 Rio Marina - Somma di ammonizioni a seguito dell’ammonizione per proteste, il Sig. Colombi Kai n. 8, capitano della società Rio Marina mi rivolgeva prima invettive e insisteva nelle proteste conseguenti all’espulsione, alla notifica abbandona il TDG senza ulteriori proteste.

La Corte deve far rilevare all’Arbitro che, agli effetti della commisurazione delle sanzioni, dal rapporto di gara devono risultare con esattezza le parole usate e il modo con il quale vengono pronunciate non competendogli qualificare se si tratta di comportamento irrispettoso, irriguardoso o ingiurioso e se vi è stato contatto fisico, prerogativa di esclusiva competenza del G.S. agli effetti della quantificazione della sanzione. Nel caso di specie queste le sanzioni inflitte: - al Calciatore Francesco Portoghesi, squalifica per una giornata di gara; - al Calciatore Kai Colombi la squalifica per cinque giornate effettive così motivata “rivolgeva frasi ingiuriose verso il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano; - squalifica per 4 (quattro) giornate di gara ai Calciatori: tutte con la motivazione” per comportamento irriguardoso verso il D.G.” Il rapporto di gara non reca alcuna traccia di quale sia stato il comportamento irriguardoso emergendo l’espulsione unicamente dalla lista di gara della Società per cui appare evidente che il G.S.T. abbia inteso sanzionare, considerandolo comportamento irriguardoso – con interpretazione peraltro condivisibile – la prematura, indebita, uscita dal campo di detti Calciatori. Così analizzati gli atti la Corte, definitivamente pronunciando, afferma quanto segue: - la sanzione inflitta al Calciatore Portoghesi il Collegio non è atto reclamabile per cui il Collegio non si pronunzia; - con riferimento al Calciatore Colombi, l’assenza di precise indicazioni da parte del D.G. in ordine alla tipologia di frasi usate non consente a questo Giudice di applicare una delle sanzioni previste dall’art. 36 del C.G.S. Ciò che quindi può essere addebitato al Calciatore è l’espulsione per proteste il che – in assenza della risultanza in atti di ulteriori comportamenti sanzionabili – determina l’applicazione automatica della squalifica per una giornata di gara. - la sanzione applicata nei confronti di: Stefan Calmatui, Teodor Mura, Leonardo Stanzione appare eccessiva in ordine a quanto addebitato, rilevandosi che la loro uscita dal campo, seguita immediatamente da quella dell’intera squadra, come indicato al punto quattro del reclamo, riveste il carattere di atto irriguardoso contro le ultime decisioni tecniche assunte dal D.G..

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.S.A.T.) della Toscana in accoglimento del reclamo e definitivamente pronunciando infligge le seguenti sanzioni: - al Calciatore Kai Colombi, la squalifica per 1 (una) giornata di gara; - a ciascuno dei Calciatori Stefan Calmatui, Teodor Mura, Leonardo Stanzione, la squalifica per due giornate effettive di gara - la sanzione a Francesco Portoghesi non è atto reclamabile. Delibera depositata in data 30.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 77 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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