C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 04/01/2024 – Delibera – Reclamo F.C. Poppi Avverso Ammenda 250,00 Euro (C.U. N° 39 Del 14\12\2023) Propone rituale reclamo la F.C. Poppi, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per omessa vigilanza dello spogliatoio arbitrale ove, persone non identificate, danneggiavano gli effetti personali del DG. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dall’arbitro.”.

Reclamo F.C. Poppi Avverso Ammenda 250,00 Euro (C.U. N° 39 Del 14\12\2023) Propone rituale reclamo la F.C. Poppi, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per omessa vigilanza dello spogliatoio arbitrale ove, persone non identificate, danneggiavano gli effetti personali del DG. Resta a carico della società responsabile il risarcimento dei danni subiti dall’arbitro.”.

La reclamante col reclamo, contesta i fatti in particolare di non aver prestato assistenza al DG ed anzi di aver fatto tutto quanto previsto dalle norme in proposito. Precisa di aver dato disponibilità a prendere in consegna l’auto del DG, il quale non avrebbe aderito a tale invito, ma in particolare di non aver in alcun modo notiziato la società dei danni subiti dal suo telefono. Infatti sostiene di aver consegnato al DG le chiavi dello spogliatoio e di aver posto in essere tutte le misure di sicurezza affinchè gli effetti personali dell’arbitro fossero al sicuro. La società quindi afferma che il dirigente accompagnatore non è stato in alcun modo reso edotto del danno subito dal DG mostrandogli il telefono che l’arbitro stesso afferma aver subito danni (schermo rotto). La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive il suo arrivo presso l’impianto sportivo, conferma di non aver affidato alla custodia della società l’auto, in quanto era stato accompagnato dal padre e non aveva ritenuto di approfittare del posteggio custodito (la circostanza peraltro a nulla rileva in ordine alla questione in esame). Afferma inoltre che nessun dirigente della società Poppi gli avrebbe fornito assistenza al termine della gara e quindi di non aver avuto l’opportunità di segnalare il danno causato da ignoti. L’arbitro sarebbe quindi uscito dall’impianto da solo e, vista la presenza di una pattuglia dei Carabinieri, avrebbe cercato, ma inutilmente, di attirare la loro attenzione per chiedere delucidazioni sul da farsi. Il DG dichiara di essere assolutamente certo che il danno sia stato causato durante il secondo tempo della partita, in quanto avrebbe inserito il timer del telefono per il calcolo dei tempi dell’intervallo ed in tale circostanza non aveva rilevato alcun danno all’apparecchio telefonico. Osserva la Corte, pur dolendosi dei danni subiti dal dispositivo telefonico del DG, che per porre a carico della società ospitante sia la sanzione dell’ammenda, sia il conseguente onere del risarcimento, sia necessario da parte degli ufficiali di gara porre in essere alcuni accorgimenti, primo fra tutti informare la società ospitante facendo constatare il danno subito nell’immediatezza dell’accaduto e, in ogni caso, prima di abbandonare l’impianto sportivo. Rileva inoltre come la circostanza che non vi fosse il dirigente accompagnatore presente, non esimeva il DG dal segnalare un fatto così grave a qualsiasi altro dirigente della società ospitante anche andando a cercarlo prima di abbandonare l’impianto. L’arbitro stesso conferma quindi di non aver segnalato ad alcuno il danno. La sanzione pertanto va annullata.

P.Q.M.

La C.A.S.T. accoglie il reclamo, annulla l’ammenda ed ordina restituirsi la tassa di reclamo. Delibera depositata in data 02.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 80 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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