C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 04/01/2024 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società U.S. Monti avverso la squalifica del giocatore Oligeri Andrea per 5 gare ( C.U. n. 25 del 13.12.2023).

Oggetto: Reclamo della società U.S. Monti avverso la squalifica del giocatore Oligeri Andrea per 5 gare ( C.U. n. 25 del 13.12.2023).

La società U.S. Monti, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del calciatore Oligeri, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 9/12/2023, contro la Società Fosdinovi. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Espulso per somma di ammonizioni dopo la notifica offendeva il D.G.”. La Società reclamante non contesta il secondo giallo e la conseguente espulsione ma nega che il giocatore abbia mai assunto un contegno offensivo o minaccioso essendosi limitato a proferire la seguente frase: “A quarant’anni vorrei un pò di rispetto” riferendosi alla sanzione considerata ingiusta. L’arbitro avrebbe infatti confuso gli improperi promananti dalla tribuna e li avrebbe attribuiti al calciatore in ragione della vicinanza degli spalti con la zona in cui si era svolta l’azione e pertanto la società conclude invocando la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può trovare accoglimento. La recente modifica dell’art. 36 C.G.S. stabilisce che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara venga comminata, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima di 4 giornate. Nel caso di specie la Corte ha inteso ricostruire la dinamica dei fatti chiedendo al D.G. un supplemento che tenesse conto delle censure avanzate dalla reclamante al fine di chiarire la conformità della citata sanzone agli avvenimenti realmente accaduti. Nel documento l’arbitro conferma che frasi - come quella “sei un incompetente” – gli furono rivolte a pochi centimetri dal volto; il giocatore inoltre, dopo essere uscito “coadiuvato” da alcuni compagni di squadra, avrebbe continuato ad utilizzare offese distinte e diverse da quelle promananti dalla tribuna. E’ evidente che questo tipo di condotta debba essere ricondotta alla violazione della citata norma integrando tutti gli elementi essenziali della medesima. Per tale ragione il collegio ritiene che la valutazione complessiva del Giudice di prime cure – contenuta nel minimo edittale ed aumentata per l’espulsione - sia adeguata e corretta e che la medesima debba essere confermata.

P . Q . M .

 la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 03.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 76 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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