C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 04/01/2024 – Delibera – Reclamo Calcio Scintilla 1945 Avverso Squalifica Montalto Riccardo Per 8 Giornate(C.U. N. 24 Del 29\11\2023)
Reclamo Calcio Scintilla 1945 Avverso Squalifica Montalto Riccardo Per 8 Giornate(C.U. N. 24 Del 29\11\2023)
Propone rituale reclamo la società Scintilla 1945 avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Pisa con la seguente motivazione: “Dopo un rigore assegnato alla squadra avversaria, non accettava la decisione del DG scagliando il pallone colpendo il DG”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta la condotta descritta, affermando che il pallone non sarebbe stato “scagliato” verso l’arbitro, ma per la frustrazione calciato in modo lieve e senza alcun intento di colpire il DG., e comunque il comportamento era privo di qualsiasi intento oltraggioso o violento. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto, descrivendo comunque l’episodio in modo tale da far ritenere che il gesto fosse esclusivamente un gesto di stizza ed irriguardoso, privo di alcun intento violento. Conseguentemente la sanzione va ridotta in modo significativo, anche considerati i minimi edittali introdotti dalla recente modifica del CGS.
P.Q.M.
La C.A.S.T. accoglie il reclamo, riduce la squalifica al calciatore Montaldo Riccardo a 5 giornate, ed ordina restituirsi la tassa di reclamo. Delibera depositata in data 02.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 67 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
