C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 11/01/2024 – Delibera – Gara del 16.12.2023 fra San Donato Tavarnelle S.S.D. (ospitante) vs A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio (ospitata) disputata in Tavarnelle Val Di Pesa, Stadio Pianigiani, via Cassia 25 – risultato 4-4
Gara del 16.12.2023 fra San Donato Tavarnelle S.S.D. (ospitante) vs A.S.D. Lanciotto Campi Bisenzio (ospitata) disputata in Tavarnelle Val Di Pesa, Stadio Pianigiani, via Cassia 25 – risultato 4-4
La società San Donato Tavarnelle S.S.D. reclama, chiedendone la riduzione, avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 27 del 20.12.2023 di inibizione a svolgere ogni attività fino al 20.12.2025 comminata al Dirigente Antonio Iadanza che “a fine gara si avvicinava al DG e colpiva lo stesso con la spalla sul torace provocando all’arbitro lieve dolore. Di poi iniziava a spingerlo con il proprio corpo facendolo indietreggiare. Interveniva il proprio allenatore che lo allontanava. Mentre l’arbitro abbandonava il terreno di gioco cercava nuovamente di venire a contatto con il DG ma veniva fermato da due calciatori. Successivamente proferiva frase minacciosa verso il DG ed offensiva verso la categoria arbitrale.” Preliminarmente, la reclamante prende le distanze da quanto occorso in occasione della gara del 16.12.2023 e si dissocia dalla condotta dello Iadanza con riferimento al quale riferisce la sua immediata sospensione da ogni attività fino alla decisione del presente reclamo. A fondamento di quest’ultimo rileva, di poi, la società che la condotta del Dirigente dovrebbe essere, più adeguatamente, assunta sotto la fattispecie prevista dall’art. 36, comma 1 lett. B) CGS, quale condotta gravemente irriguardosa e non condotta violenta ex art. 35, comma 1 CGS, come operato dal Giudice Sportivo. Nel comportamento dello Iadanza, infatti, secondo la reclamante, non sarebbero ravvisabili i connotati dell’intenzionalità di produrre lesioni e dell’azione impetuosa ed incontrollata richiesti dall’art. 35, comma 1 CGS ai fini della configurazione della condotta violenta. Lo Iadanza avrebbe avuto il DG davanti a sé per un tempo sufficiente a colpirlo con una parte del corpo idonea, se lo avesse voluto, a porre in essere una vera e propria aggressione incontrollata all’Arbitro che la reclamante nega, recisamente, sia avvenuta. La società invoca, inoltre, l’applicazione della circostanza attenuante della continuazione, ritenendo opportuno considerare l’evento sanzionato come unico atto, anche se manifestatosi in più momenti lesivi, non ravvisandosi nella condotta dello Iadanza, a parere della reclamante, alcuna apprezzabile interruzione e successiva ripresa dell’agire lesivo. Infine, chiede la società a questa Corte, consapevole della giurisprudenza di quest’ultima in merito ai “mezzi audiovisivi” ex art. 58 CGS, di valutare la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai fini di un’attività di integrazione istruttoria con riferimento ai video registrati dalle telecamere a circuito chiuso dello Stadio Pianigiani della società San Donato Tavarnelle che immortalerebbero uno svolgersi dei fatti diverso da quanto indicato dal DG nel referto di gara, privo di alcuna condotta violenta o aggressione da parte dello Iadanza nei confronti dell’arbitro. La società ha fatto richiesta di essere udita. In sede di audizione tenutasi in data 5.1.2024, presente il legale della società reclamante, questi si riportava integralmente al reclamo dispiegato, ponendo l’attenzione, in particolare, sulla condotta effettivamente tenuta dallo Iadanza, concretizzatasi in una spinta petto a petto, priva dell’utilizzo delle mani, come tale sanzionabile ex art. 36 comma 1 lett. B) CGS piuttosto che come condotta violenta. Rileva, altresì, il legale che il Dirigente, nell’avvicinarsi al DG, teneva in mano la bandierina che ben avrebbe potuto utilizzare nei confronti dell’arbitro qualora il suo intento fosse stato realmente quello di aggredirlo. Il reclamo può essere accolto. Il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 58 rubricato “Mezzi audiovisivi” stabilisce che: “1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. 2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione.” La citata norma non consente, quindi, l'ingresso, a fini probatori, a videoriprese diverse da quelle degli operatori ufficiali, considerata altresì l’indubbia chiarezza, nel caso che ci occupa, del referto arbitrale e del successivo supplemento cui deve attribuirsi la certa fede privilegiata riconosciuta loro ex art. 61 CGS. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuto necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio, inoltrava infatti al D.G. i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante, ricevendo dall’Arbitro una puntuale conferma di quanto dal medesimo già dichiarato nel referto di gara. Precisa invero il DG che al termine della gara, l’assistente Iadanza gli veniva incontro in modo aggressivo, impetuoso ed arrabbiato, con sguardo minaccioso, protestando con veemenza, dicendo “ma cosa hai combinato?”. Dopo dette proteste, il Dirigente muoveva la spalla destra, facendo una torsione prima indietro al proprio corpo e poi davanti per cercare il contatto fisico con lui, contatto che avveniva, precisa il DG, all’altezza del torace, provocandogli lieve dolore e facendolo indietreggiare di tre passi. Osserva sempre l’arbitro che, successivamente alla notifica dell’espulsione, lo Iadanza cercava nuovamente il contatto fisico con lui, spingendolo con il proprio corpo senza l’uso delle mani, facendolo indietreggiare di alcuni metri. Solo grazie all’intervento dell’allenatore del San Donato Tavarnelle, coadiuvato dal Dirigente Bruni, lo Iadanza veniva bloccato ed il DG accompagnato nello spogliatoio. Precisa, infine, l’arbitro che, nell’uscire dal rettangolo di gioco, volgeva il suo sguardo verso la panchina ove vedeva lo Iadanza continuare a gridare, proferendo minaccia (“ora vengo dentro lo spogliatoio con te”), correndo verso di lui per colpirlo alle spalle, nuovamente fermato da due giocatori del San Donato Tavarnelle. Mentre il DG si trovava già all’interno dello spogliatoio chiuso a chiave, reiterava di poi lo Iadanza offese all’intera categoria arbitrale (“voi arbitri falsate sempre le partite”), cercando di entrare nello spogliatoio stesso, in ciò nuovamente fermato dall’allenatore del San Donato Tavarnelle. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, scevri da incongruenze e/o contraddizioni, venendo ad analizzare invece il quantum della sanzione inflitta, questa Corte osserva come la stessa non appaia proporzionata all’effettiva condotta tenuta dallo Iadanza. Il comportamento di quest’ultimo, seppur riprovevole, non appare integrare i necessari connotati dell’intenzionalità di produrre lesioni e dell’azione impetuosa ed incontrollata, con volontaria aggressività, tipici della condotta violenta ex art. 35 CGS. Lo scontro verificatosi petto a petto, senza l’impiego delle mani, la vicinanza fra i due soggetti idonea a causare un’effettiva aggressione qualora vi fosse stato detto intento, il mancato utilizzo della bandierina ai danni del DG, neppure con intento intimidatorio, seppur pacificamente detenuta nella mano del Dirigente come indicato nello stesso referto arbitrale, sono elementi che depongono per l’assenza di volontarietà dell’evento lesivo ai danni dell’Arbitro ed a favore, al contrario, unitamente alle plurime offese proferite, di una condotta gravemente irriguardosa concretizzatasi in un contatto fisico, come tale sanzionabile ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. B). La detta condotta, peraltro, deve essere valutata unitariamente, non essendo ravvisabile un’apprezzabile interruzione dell’agire ed una sua successiva ripresa. Quanto sopra rilevato, la sanzione comminata appare meritevole di una riduzione, con inibizione a svolgere ogni attività al Dirigente Antonio Iadanza fino al 31.8.2024.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione inflitta al Dirigente Antonio Iadanza, con inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.8.2024 e restituzione della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 07.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 84 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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