C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 25/01/2024 – Delibera – Gara del 16.12.2023 fra U.C. Sinalunghese (ospitante) vs Baldaccio Bruni (ospitata) disputata in Sinalunga (SI), Via E. Giannini 1 – Stadio Angeletti – risultato 2-1 e Gara del 23.12.2023 fra Baldaccio Bruni (ospitante) vs U.S. Castiglionese 1919 (ospitata) disputata in Anghiari (AR), via Martiri della Libia – Stadio comunale S. Zanchi – risultato 2-0
Gara del 16.12.2023 fra U.C. Sinalunghese (ospitante) vs Baldaccio Bruni (ospitata) disputata in Sinalunga (SI), Via E. Giannini 1 – Stadio Angeletti – risultato 2-1 e Gara del 23.12.2023 fra Baldaccio Bruni (ospitante) vs U.S. Castiglionese 1919 (ospitata) disputata in Anghiari (AR), via Martiri della Libia – Stadio comunale S. Zanchi – risultato 2-0
La società Baldaccio Bruni reclama: a) - chiedendone la riduzione, avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 43 del 4.1.2024 di squalifica fino al 28.1.2024 comminata all’allenatore Luca Baldolini il quale al 20’ del secondo tempo, non rispettava i confini della propria area tecnica ed al 36’ del secondo tempo usava un linguaggio e gesti offensivi ingiuriosi e minacciosi. b) chiedendone l’annullamento, avverso la decisione del Giudice Sportivo sempre di cui al C.U. n. 43 del 4.1.2024, di squalifica per n. 4 gare effettive comminata sempre all’allenatore Luca Baldolini il quale, da fuori campo, durante la gara, offendeva il DG, sanzione da scontarsi al termine di altro provvedimento disciplinare pubblicato sul medesimo CU di cui sopra. Rileva la reclamante in merito alla sanzione sub a) che il mese di squalifica comminato all’allenatore non corrisponderebbe, nel caso concreto, alle consuete n. 4 giornate comminate per condotte analoghe a quella tenuta dal Baldolini in quanto, durante detto mese, la Baldaccio Bruni avrebbe disputato ben 7 partite. Il giorno 23.12.23, il Girone B Eccellenza Toscana avrebbe infatti giocato la partita rinviata a causa della nota alluvione che ha colpito la Toscana Centrale e nel mese di gennaio 2024 il medesimo avrebbe avuto in programma due turni infrasettimanali, per un totale di n. 7 gare. La reclamante, alla luce di quanto precede, chiede quindi che la detta sanzione sia ridotta a n. 4 giornate di squalifica ex art. 36 CGS. In merito, invece, alla sanzione sub b), la società, dopo aver osservato che il DG avrebbe riconosciuto il Baldolini che proferiva parole ingiuriose nei suoi confronti tra le persone presenti lungo la linea di recinzione, afferma che detto riconoscimento sarebbe avvenuto mediante “metodo social” (Facebook), investigativo, “abbastanza anomalo da ammettere in un impianto giuridico dal quale sono escluse le prove video”. La reclamante contesta altresì che nel gruppo di quattro, cinque persone presenti lungo la linea di recinzione, urlanti, il DG abbia potuto identificare dal terreno di gioco un’unica voce ed attribuirla proprio al Baldolini che l’arbitro non conosce e che avrebbe identificato soltanto mediante il ricorso al social Facebook. Apparirebbe, di poi, inverosimile che l’allenatore sanzionato abbia rivolto all’arbitro epiteti irriguardosi o ingiuriosi per tutta la durata della gara quando il risultato della medesima è stato, sin dal 7° minuto della ripresa, di 2-0 a favore della Baldaccio Bruni. Infine, non comprende la società come il DG possa aver scritto nel referto “Baldolini Luca, allenatore della società ai fatti squalificato” essendo stato il referto redatto in data 24.12.23 ed il CU che porta la squalifica del Baldolini pubblicato in data 4.1.24, ovvero ben 9 giorni dopo. Il referto, inoltre, non porterebbe alcun riferimento ai minuti di gioco in cui le offese ed ingiurie sarebbero state pronunciate dal Baldolini, in tal modo lasciando incertezza sia sulle circostanze di tempo della condotta sanzionata, sia sul soggetto identificato come autore della condotta. La società non ha fatto richiesta di essere udita. Il reclamo non può essere accolto. Non essendo reclamabile la sanzione sub a) in quanto inferiore ad un mese di squalifica (CU n. 43 del 4.1.2024 con sanzione della squalifica sino al 28.1.2024), questa Corte si pronuncia in riferimento alla sanzione sub b). La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai fini di un approfondimento istruttorio, ha inviato al DG i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante, ricevendo dal medesimo una puntuale conferma di quanto già indicato nel referto. L’arbitro ha precisato di aver memorizzato il volto del Signor Baldolini, come è solito fare, durante la settimana antecedente la gara, tramite i social ufficiali delle squadre, al fine di poter riconoscere e ricordare durante la partita i volti dei tesserati considerati di maggior spicco (capitano, vicecapitano, allenatore, dirigente accompagnatore). Avendo constatato, tuttavia, che lo stesso il giorno della gara non era in elenco, ha chiesto ai tesserati con quale dei due dirigenti dovesse interfacciarsi per situazioni inerenti alle panchine: gli veniva risposto da un tesserato che il Signor Baldolini non era in elenco in quanto squalificato. Precisa di poi il DG che, durante tutta la gara, una persona con una giacca recante lo stemma della società reclamante, intento a dare indicazioni tecniche ai calciatori, sostava in piedi fuori dal recinto di gioco, accanto alla panchina ove sedevano i tesserati del Baldaccio Bruni. Durante i primissimi minuti di gara, a seguito di alcune azioni che imponevano all’arbitro di avvicinarsi alla panchina, poteva quindi udire le parole ingiuriose a lui rivolte provenire proprio dalla persona fuori dal recinto di gioco, accanto alla panchina e non dai tesserati che sedevano sulla panchina stessa. Avendolo già previamente memorizzato tramite i social, l’arbitro ha così riconosciuto in detto soggetto il Signor Baldolini stesso. Non ha annotato il minuto di gioco in cui le dette parole sarebbero state proferite, non trattandosi di frasi ingiuriose provenienti da tesserati iscritti nel referto di gara ma dall’esterno. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, scevro da incongruenze e/o contraddizioni, non sussistendo alcun dubbio in ordine alla corretta identificazione del soggetto responsabile, analizzando il quantum della sanzione inflitta, la stessa appare congrua rispetto alla condotta all’evidenza ingiuriosa tenuta dall’allenatore Baldolini che, come tale, deve essere punita ai sensi dell’art. art. 36, comma 1 lettera a) CGS con la squalifica per n. 4 gare effettive.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta della squalifica per n. 4 gare effettive, da scontarsi a decorrere dal giorno 29.1.2024, al termine della sanzione già comminata sul medesimo CU n. 43 del 4.1.2024 allo stesso Baldolini, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 20.1.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 95 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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