C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 25/01/2024 – Delibera – Gara Antella 99 – Torrita del 23 dicembre 2023. In C.U. n. 43 del 04 gennaio 2024 C.R. Toscana.
Gara Antella 99 – Torrita del 23 dicembre 2023. In C.U. n. 43 del 04 gennaio 2024 C.R. Toscana.
Reclama l’U.S.D. Antella 99 avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA OTTO GARE EFFETTIVE PICCHI MATTEO (ANTELLA 99) Espulso per essersi rivolto in maniera irriguardosa al D.G., alla notifica lo offendeva. Di poi minacciava l’arbitro rientrando indebitamente sul terreno di gioco e, al termine della gara, lo offendeva nuovamente.”. La Società reclamante non nega il fatto storico in sé, tuttavia contesta la sanzione in punto di quantum. Innanzitutto precisa che, contrariamente a quanto affermato dal D.G. nel rapporto di gara, quest’ultimo non si sarebbe recato immediatamente a verificare le condizioni del calciatore, che si trovava a terra in quanto colpito al volto da un rinvio ravvicinato di un proprio compagno di squadra, tant’è che la squadra avversaria poteva proseguire l’azione trovando anche il gol del definitivo vantaggio. Inoltre, prendendo in esame più nello specifico la condotta del calciatore, afferma che non risponderebbe al vero la circostanza secondo la quale il Picchi sarebbe prima uscito e poi rientrato sul terreno di gioco, infatti – secondo la Reclamante – nei circa 15 secondi intercorsi tra la notifica del provvedimento disciplinare e l’unica uscita dal campo, il calciatore ha sì continuato ad offendere l’Arbitro ma dirigendosi verso l’uscita e senza mai avvicinare il D.G.. Per di più – osserva sempre la Reclamante – la gara sarebbe terminata solo dopo circa 3 minuti dall’episodio de quo ed il Picchi, più che aver atteso il D.G., dato il poco tempo trascorso, si sarebbe trovato ancora nella zona antistante gli spogliatoi, da dove, una volta conclusa la partita, passava anche il D.G., al quale si sarebbe limitato a mostrare il danno fisico subito senza tuttavia proferire ulteriori offese. In ragione di quanto esposto la Società reclamante chiede la riduzione della squalifica. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma integralmente la propria refertazione, soprattutto per ciò che concerne la circostanza che il calciatore sia uscito dal terreno di gioco e successivamente rientrato, sia per ciò che concerne la reiterazione delle offese all’Arbitro una volta terminata la gara. Circa l’effettiva condotta posta in essere dal signor Picchi giova ricordare che l’art. 61 primo comma del C.G.S. attribuisce rango di prova privilegiata alla refertazione arbitrale ed ai relativi supplementi, d’altra parte nel reclamo non sono ravvisabili elementi tali da mettere in dubbio quanto dichiarato dall’Arbitro nel rapporto di gara e confermato nel successivo supplemento richiesto da questa Corte ed il momento in cui il D.G. sia intervenuto a soccorrere il calciatore risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere. Pertanto, la condotta del calciatore deve ritenersi integralmente confermata così come rappresentata negli atti ufficiali. Ciò premesso, la Corte deve valutare il quantum della squalifica inflitta al signor Picchi. Orbene, la sanzione appare eccessiva rispetto agli addebiti contestati. Infatti, pur considerando l’innalzamento dei minimi edittali introdotto novellato art. 36 comma 1 lettera a) per le condotte nei confronti degli ufficiali di gara, tenuto conto delle frasi rivolte all’indirizzo dell’Arbitro nel caso di specie ed aggravando la sanzione in ragione della circostanza che il calciatore sia rientrato sul terreno di gioco, nonché della reiterazione delle offese al termine della gara, risulta congruo rideterminare la squalifica del calciatore in sei gare.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Picchi Matteo a 6 (sei) gare effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata. Delibera depositata in data 23.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 93 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
