C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 02/02/2024 – Delibera – Reclamo della Società Polisportiva Dilettantistica Pienza, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Guerra Gregorio fino al 18/9/2024 (C.U. n. 48 del 18/1/2023).
Reclamo della Società Polisportiva Dilettantistica Pienza, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Guerra Gregorio fino al 18/9/2024 (C.U. n. 48 del 18/1/2023).
La Polisportiva Pienza, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 14/01/2024 contro la Società ospitante Sansovino. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Al triplice fischio di fine gara si precipitava verso il D.G. calpestandolo e, tenendolo per un braccio in maniera lieve, protestava nei suoi confronti”. La società nell’ampio e ben motivato atto di impugnazione eccepisce preliminarmente l’erronea individuazione del calciatore responsabile del fatto e, pur consapevole dei limiti procedurali connessi all’utilizzo in giudizio delle immagini video, chiede la trasmissione del reclamo al D.G. auspicando che il medesimo nel supplemento chiarisca la vicenda. Come da prassi la Corte Sportiva d’Appello inoltrava il reclamo all’arbitro ed acquisiva il relativo supplemento - documento sempre dotato, per espresso riferimento normativo, di piena validità probatoria - che confermava la sussistenza dell’errore nell’identificazione del soggetto responsabile del comportamento illecito. Ritenendo del tutto assorbente il punto rispetto alle ulteriori eccezioni difensive enucleate nel reclamo, anche al fine di non comprimere il diritto di difesa con la perdita di un grado di giudizio, la Corte Sportiva non può che adottare i consequenziali provvedimenti.
P.Q.M.
La C.D.T. accoglie il reclamo e riqualifica immediatamente il giocatore Guerra Gregorio Dispone la restituzione del fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza ed ordina la restituzione della relativa tassa. Delibera depositata in data 27 9.01.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 102 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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