C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 15/02/2024 – Delibera – Reclamo Fonte Belverde Avverso Le Seguenti Squalifiche: Allenatore Bianchi Filippo Fino Al 18\2\2024 E Dei Calciatori : Mohamed Chaib Bilal Fino Al 25\1\2028 Mercanti Guido 5 Gg Liurni Valerio 4 Gg ( C.U. N° 49 Del 25\1\2024)

Reclamo Fonte Belverde Avverso Le Seguenti Squalifiche: Allenatore Bianchi Filippo Fino Al 18\2\2024 E Dei Calciatori : Mohamed Chaib Bilal Fino Al 25\1\2028 Mercanti Guido 5 Gg Liurni Valerio 4 Gg ( C.U. N° 49 Del 25\1\2024)

Propone rituale reclamo la Società Fonte Belverde contro le sanzioni in epigrafe comminate dal GST della Toscana con le seguenti motivazioni: Riguardo all’allenatore non vi è motivazione trattandosi di sanzione non reclamabile. Mohamed Chaib Bilal:” Per condotta violenta nei confronti del DG: lo spingeva alle spalle facendolo avanzare di circa due metri e successivamente lo spingeva con la mano aperta sul petto facendolo cadere a terra. Tale condotta veniva accompagnata da plurime e distinte frasi di contegno irriguardoso ed offensivo. Viene acquisita agli atti certificazione medico ospedaliera rilasciata dal Pronto Soccorso degli Osp. Riuniti Val di Chiana di Montepulciano (SI). La sanzione applicata in esecuzione dell’art. 35 commi 1), 4) e 7) del CGS, viene considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. ”. Liurni Valerio: “Si avvicinava al DG con fare intimidatorio ponendosi a pochi centimetri dalla faccia dell’arbitro e rivolgendo allo stesso frasi irriguardose. Sanzione aggravata perché la condotta tenuta nei confronti del DG, posta in essere in concorso con altri tesserati e da considerarsi prodromica e fattore scatenante dei fatti occorsi immediatamente dopo.”. Mercanti Guido: “Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose. Sanzione aggravata in quanto capitano e perché posta in essere in concorso con altri tesserati e da considerarsi prodromica e fattore scatenante dei fatti occorsi immediatamente dopo.”. La società reclamante, in primo luogo, e principalmente, lamenta la spropositata rilevanza mediatica che i fatti della gara in questione hanno avuto, con travisazione dei fatti medesimi e con l’attribuzione ai tesserati della Fonte Belverde di comportamenti in realtà mai avvenuti (come calci e pugni al DG), dei quali, in effetti, non si rinviene traccia nel rapporto arbitrale. Nell’esame delle varie sanzioni, per quanto riguarda il Mercanti ed il Liurni, eccepisce come infondata la constatata aggravante che i loro comportamenti siano stati prodromici a quanto avvenuto in seguito. Rileva che si è trattato di normali situazioni di gioco durante le quali i calciatori hanno usato frasi irriguardose, ma certamente non connotate da comportamenti violenti ed istigatori di quanto è poi avvenuto successivamente. Il tutto in realtà, secondo la società, prenderebbe il via dalla espulsione per seconda ammonizione del capitano Mercanti per proteste. In tale frangente il DG avrebbe asserito di non essersi ricordato della precedente ammonizione comminata al Mercanti, a detta della società comminata in modo frettoloso per un fallo di gioco che in realtà non ci sarebbe stato. L’affermazione del DG avrebbe indotto sia il Mercanti che il Liurni a protestare in modo veemente usando frasi irriguardose, ma senza sfociare in azioni e condotte violente. Per tali calciatori chiede pertanto una riduzione. Per quanto riguarda il calciatore Mohamed Chaib Bilal ammette che il giocatore abbia spinto il DG, ma senza farlo cadere. In particolare con la seconda spinta l’arbitro avrebbe sì perso l’equilibrio, ma si sarebbe prontamente ripreso solo appoggiando la mano a terra e rialzandosi immediatamente senza toccare il suolo col sedere. Cita alcune decisioni degli organi di giustizia sportiva che per episodi simili hanno determinato sanzioni ben più miti e chiede una riduzione della sanzione. Allega altresì, ben consapevole della inutilizzabilità del prova audiovisiva, un filmato ripreso probabilmente da uno smartphone, dagli spalti, dal quale di evincerebbe sia che il DG non è caduto a terra, ma è stato solo sbilanciato, sia che al DG non sia stato impedito di allontanarsi e che quindi non si sia in alcun modo “divincolato” dai calciatori che gli stavano attorno. Conclude quindi come anche la decisione della interruzione della gara sia stata quantomeno eccessiva e probabilmente frettolosa, posto che gli episodi sono avvenuti al termine della prima frazione di gioco, e dopo l’intervallo, con gli animi più sereni, la gara poteva essere portata a termine. Sul tema la società invita la Corte a fare delle “giuste considerazioni”, ma non chiede la ripetizione della gara né la modifica del provvedimento del primo giudice. La C.A.S.T. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere parzialmente il reclamo. Si premette che i filmati allegati non possono essere visionati, sia perché il CGS lo consente solo ed esclusivamente per determinati e specifici episodi, sia perché non è ammissibile un filmato che non abbia una provenienza di accertabile autenticità e quindi i requisiti tecnici richiesti. Si premette altresì che il reclamo avverso la sanzione comminata all’allenatore Bianchi non è reclamabile e quindi non viene preso in esame. Il DG nel supplemento descrive nuovamente i fatti di causa, conferma i comportamenti di tutti protagonisti, nega di aver proferito la frase “non mi ricordavo di averti ammonito” che avrebbe innescato la protesta collettiva, e ribadisce di aver interrotto la gara per essersi spaventato a seguito dell’aggressione del Mohamed Chaib Bilal e dell’atteggiamento comunque intimidatorio dei calciatori del Fonte Belverde. Venendo alle sanzioni comminate ai calciatori Mercanti e Liurni, va rilevato come l’aggravante contestata (la prodromicità dei comportamenti per quanto avvenuto dopo) non è stata tenuta in considerazione nella determinazione delle sanzioni da parte del G.S.. Infatti, alla luce delle recenti normative che hanno alzato i minimi edittali per i comportamenti ingiuriosi e irriguardosi, tali calciatori avrebbero preso quattro giornate per i comportamenti irriguardosi, al Mercanti viene contestata l’aggravante di capitano che comporta una giornata ulteriore, alla sanzione andrebbe altresì aggiunta la giornata di squalifica per la somma di ammonizioni. La sanzione del Mercanti andrebbe quindi aumentata di una giornata, ma si ritiene nel caso di non applicare l’istituto della reformatio in peius, istituto da adottarsi in casi particolarmente gravi di scostamento della sanzione giusta da quella comminata. Il caso del calciatore Mohamed Chaib Bilal merita una trattazione più approfondita e dettagliata. La sanzione comminata è di quattro anni di squalifica e rappresenta il minimo edittale recentemente istituito (raddoppiando il precedente limite minimo di due anni) dall’art. 35 comma 4 in riferimento al comma 1 del CGS “per i calciatori ed i tecnici che pongono in essere la condotta violenta , provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica”. Dalla lettera della norma, quindi, sembrerebbe che il limite imposto dal minimo edittale non possa essere in alcun modo superato, laddove si sia in presenza di un referto medico ospedaliero. Tuttavia una lettura letterale e senza un approfondimento interpretativo risulta quanto meno discutibile. Se infatti la ratio legis è sicuramente quella della tutela dell’incolumità dell’arbitro, in presenza di condotte violente di certificata gravità, e conseguentemente la necessità di una punizione severissima per condotte di tal genere, è altrettanto vero che la gravità delle condotte e delle conseguenze a queste, non può essere accertata dal presidio medico in modo frettoloso o incompleto attraverso un esame non oggettivo ma solo riportando quanto riferito dal paziente. Quindi la certificazione ospedaliera non può e non deve essere recepita dall’Organo Giudicante “supinamente” ed in modo acritico, ma deve mettere in condizione quest’ultimo di valutare anche se vi sia un nesso di causalità tra la condotta descritta e le lesioni accertate. Nel caso in esame dal rapporto dell’arbitro si evince che il medesimo è stato spinto ed a causa del gesto del calciatore è caduto col sedere per terra rialzandosi immediatamente, nessun altro contatto violento subito né dal calciatore Chaib Bilal né da altri. Orbene, dal referto ospedaliero non si evince né quale sia la lesione riportata né quale parte del corpo del DG sia stato interessata dall’atto violento, non si descrivono ematomi o lesioni di alcun tipo. Infatti il medico curante, nel referto ospedaliero nella sezione “diagnosi”, si limita a scrivere “colluttazione durante una partita di calcio”. Prognosi 3 gg. si consiglia riposo e antidolorifici al bisogno. A parere di questa Corte pertanto, le lesioni supposte sono, se non proprio inesistenti, quantomeno dubbie e, si ripete, non accertate dall’ospedale, laddove il medico curante si limita a dare tre giornì di prognosi senza alcuna diagnosi obbiettiva. Ne consegue che questa Corte non ritiene nel caso in esame di applicare il disposto dell’art 35 comma 4 in riferimento al comma 1, ma soltanto l’art. 1 medesimo che comporta una sanzione minima di un anno di squalifica.

P.Q.M.

La C.A.S.T. in parziale accoglimento del reclamo conferma le squalifiche ai calciatori Mercanti e Liurni riduce la squalifica al calciatore Mohamed Chaib Bilal al 25 gennaio 2025 non prende in esame la squalifica all’allenatore Bianchi, ordina restituirsi la tassa di reclamo. Delibera depositata in data 12.02.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 108 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it