C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 15/02/2024 – Delibera – Reclamo della società Valenzatico Calcio avverso la Squalifica Fino al 27.03.2024 inflitta all’allenatore Moretti Simone

Reclamo della società Valenzatico Calcio avverso la Squalifica Fino al 27.03.2024 inflitta all’allenatore Moretti Simone

La società Valenzatico calcio, con comunicazione pec del 28.01.2024 delle ore 19,22 inviava alla Segreteria di questa Corte il reclamo avverso la decisione del G.S.di Pistoia, pubblicata con il C.U. n. 27 del 24.01.2024, con la quale era stata inflitta al dirigente Moretti Simone la Squalifica fino al 27.03.2024 La Corte rilevato che l’atto di reclamo risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito dalla società Valenzatico mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S.. il segretario il presidente il relatore Coli Renzo Carmine Compagnini Carmine Compagnini Delibera depositata in data 10.02.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 107 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

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