C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 29/02/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Lanciotto Campi in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 31.7.2024 al calciatore Giacomelli Pietro e al calciatore Toma Lorenzo per otto gare. (C.U. n. 36/2024).

Reclamo proposto dalla società Lanciotto Campi in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 31.7.2024 al calciatore Giacomelli Pietro e al calciatore Toma Lorenzo per otto gare. (C.U. n. 36/2024).

La società A.S.D. Lanciotto Campi V.S.D. reclama avverso le seguenti sanzioni: a) squalifica fino al 31.7.2024 comminata al calciatore Pietro Giacomelli che “a fine gara offendeva il DG e di poi gli dava una spinta di media entità facendolo indietreggiare di qualche metro e facendolo cadere a terra per la perdita dell’equilibrio”, azione senza conseguenze per il DG; b) squalifica per n. 8 gare effettive comminata al calciatore Lorenzo Toma che “a fine gara rivolgeva ai calciatori avversari frasi offensive: ricevuto dal DG il provvedimento di espulsione, rivolgeva allo stesso frase irriguardosa, successivamente compiva ai danni del DG grave gesto irriguardoso e intimidatorio, accompagnato da frase offensiva”. A fondamento dei dispiegati reclami con i quali chiede una riduzione di entrambe le sanzioni inflitte, deduce A.S.D. Lanciotto Campi V.S.D. che le condotte tenute da entrambi i giocatori sanzionati sarebbero state causate dal comportamento, scorretto, a sua volta tenuto dal DG il quale, al rifiuto del calciatore Toma di mostrargli il numero, avrebbe afferrato quest’ultimo mettendogli le mani sul collo per cercare di sollevare il suo giaccone e vedere il suo numero. Si sarebbe trattato di azione riprovevole, a parere della reclamante, in quanto il DG non avrebbe dovuto pretendere con la forza di poter vedere il numero del calciatore. Per quanto concerne il Giacomelli, precisa la società che questi sarebbe intervenuto solo in difesa del compagno di squadra, Lorenzo Toma, cercando di allontanare da quest’ultimo l’arbitro, la cui caduta non sarebbe dipesa dalla spinta ricevuta. La società ha fatto richiesta di essere udita. In sede di audizione tenutasi in data 23.2.2024, nessuno si presentava per la reclamante che comunicava telefonicamente l’impossibilità del delegato ad essere presente per motivi di salute. Il reclamo non merita accoglimento. Il referto arbitrale descrive con dovizia di particolari entrambe le condotte tenute dai calciatori sanzionati. In particolare, rileva il DG che, a fine gara, mentre si accingeva a lasciare il terreno di gioco, udiva un calciatore di riserva con giaccone societario e pantaloni da portiere proferire ad alcuni calciatori avversari frasi offensive. Lo invitava quindi a cessare simile comportamento, notificandogli l’espulsione e chiedendogli di mostrargli il numero. Detto tesserato, tuttavia, si rifiutava e, allontanandosi, proferiva il numero diciannove. Accortosi subito il DG che detto numero non poteva essere corretto essendo il giocatore n. 19 in campo al termine della gara, identificava il giocatore allontanatosi grazie all’abbigliamento indossato come Lorenzo Toma n. 1 del Lanciotto Campi, portiere di riserva, facente funzione di assistente arbitrale. Invitato nuovamente a mostrare il numero, quest’ultimo si voltava, si avvicinava al DG con fare minaccioso, portandosi a pochi centimetri da lui e proferendo frase irriguardosa. In quel momento interveniva con foga anche altro calciatore del Lanciotto Campi, identificato seppur in abiti borghesi, per le fattezze fisiche, in Pietro Giacomelli che, dopo averlo offeso, gli poggiava l’avambraccio destro sul petto, esercitando una spinta di media intensità che lo faceva indietreggiare di qualche metro e cadere a terra per la perdita di equilibrio, senza procurargli alcuna conseguenza fisica. Nel supplemento redatto dal DG cui questa Corte ha inoltrato, ai fini di un approfondimento istruttorio, i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante, vi è una puntuale conferma di quanto già indicato nel referto: l’arbitro è categorico nell’escludere di aver afferrato il Toma mettendogli le mani sul collo per sollevare il suo giaccone per vedere il numero di maglia anche perché per fare ciò, osserva il DG, avrebbe dovuto semmai più utilmente sollevare il detto giaccone da dietro, nella parte inferiore. Con riferimento al Giacomelli, osserva altresì l’arbitro che la sua vigoria nella spinta non è stata compatibile con la sola volontà di allontanarlo dal calciatore. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, scevri da incongruenze e/o contraddizioni, non sussiste alcun dubbio in ordine alla condotta tenuta da entrambi i calciatori, perfettamente coerente con quella oggetto di sanzione. Analizzando poi il quantum delle sanzioni inflitte, le stesse appaiono entrambe congrue rispetto alle condotte appurate. Trattasi, invero, per il Toma di condotta ingiuriosa e reiteratamente irriguardosa nonché intimidatoria tenuta nei confronti dell’ufficiale di gara, come tale meritevole, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. A) CGS, di n. 8 giornate di squalifica; per il Giacomelli di condotta gravemente irriguardosa tenuta sempre ai danni del DG e concretizzatasi anche in un contatto fisico, come tale punibile ai sensi della sanzione più severa prevista dall’art. 36, comma 1 lettera b) CGS di mesi 6 di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma entrambe le sanzioni inflitte, con addebito della tassa di reclamo. Segretario Presidente Consigliere estensore Fabrizio Tosi Carmine Compagnini Silvia Cristalli Delibera depositata in data 26.2.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 109 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

 

 

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