C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 29/02/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Forcoli Valdera in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 1.5.2024 al calciatore Bartoli Filippo. (C.U. n. 50/2024). Gara Invicta Sauro – Forcoli Valdera (2-1) del 28/01/2024. Campionato U.17 Regionale. In C.U. n.50 del 01/02/2024 C.R.T.

Reclamo proposto dalla società Forcoli Valdera in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 1.5.2024 al calciatore Bartoli Filippo. (C.U. n. 50/2024). Gara Invicta Sauro – Forcoli Valdera (2-1) del 28/01/2024. Campionato U.17 Regionale. In C.U. n.50 del 01/02/2024 C.R.T.

Reclama la società Forcoli Valdera avverso la squalifica fino al 01/05/2024 inflitta dal G.S. al calciatore Bartoli Filippo il quale “Espulso per avere offeso il D.G. Dopo la notifica, dava una lieve spinta all’Arbitro senza procurargli alcuna conseguenza. A fine gara offendeva nuovamente il Direttore di Gara. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La società reclamante nulla dice in ordine alle frasi offensive verso il D.G. mentre, per quanto attiene l’episodio della spinta all’arbitro, nega il contatto con lo stesso. Chiede la riforma della sanzione con una riduzione della stessa e che il tesserato venga ascoltato della Corte Sportiva di Appello. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, specifica, in modo chiaro ed esaustivo, l’accadimento dei fatti ovvero che il calciatore è stato espulso per plateali proteste seguite da una frase irriguardosa. Alla notifica della espulsione l’intera squadra del Bartoli accerchiava l’arbitro impedendogli di rientrare negli spogliatoi. Il Baroli, incuneatosi fra i compagni, colpiva con una leggera spinta l’arbitro, divincolandosi poi velocemente. A fine gara fuori dallo spogliatoio, mentre l’arbitro si accingeva a lasciare l’impianto sportivo, il Bartoli reiterava le offese verso il D.G. La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In via preliminare questo Giudice respinge la richiesta di audizione dal calciatore in quanto il reclamo non é stato da lui sottoscritto. Nel merito, il Collegio rileva l’estrema gravità del comportamento del calciatore Bartoli Filippo vuoi per la giovane età dello stesso, ma soprattutto per il ruolo di capitano della squadra per la quale è tesserato. La protesta iniziale, seguita dalla frase che l’arbitro indica come irriguardosa, ma che il Giudicante ritiene offensiva, appare, oltre che maleducata, assolutamente sconveniente proprio per il ruolo rivestito dal Bartoli. A nulla vale, nel caso di specie, l’eventuale foga sportiva in quanto il portare al braccio la fascia di capitano deve indurre colui il quale la indossa ad un comportamento corretto e pacato verso il D.G. La Corte ricorda che il capitano è l’unico soggetto deputato ad interloquire con l’arbitro e quindi, a maggior ragione, deve trattarsi di soggetto pacato e di esempio per gli altri compagni di squadra. Ad aggravare la posizione del Bartoli si deve aggiungere le ulteriori offese profferite all’uscita dall’impianto sportivo dell’arbitro le quali denotano un accanimento ingiustificato e non giustificabile in alcun modo. La società sul punto non ha contestato i fatti, confermando implicitamente il narrato dell’arbitro. L’altro evento da esaminare, riguarda la spinta inferta al D.G. da parte del Bartoli. Il Collegio ritiene, al di la del fatto che la stessa sia stata lieve e senza conseguenze, che l’atto di per se deve essere inquadrato in una condotta subdola, aggravata dal fatto che il Bartoli, incuneatosi fra i compagni di squadra, nell’intento quindi di rimanere in qualche modo non visibile, ha colpito l’arbitro, dileguandosi poi velocemente. Tale comportamento deve essere severamente valutato proprio nell’ottica del ruolo di capitano rivestito dal Bartoli il quale si è comportato in maniera diametralmente opposta ai suoi doveri istituzionali. In ultima analisi, a parere del Collegio, la sanzione inflitta dal G.S. deve essere riformata in quanto troppo mite rispetto ai fatti contestati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Bartoli Filippo fino al giorno 01/06/2024.

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