C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 29/02/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Pienza in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 8/10/2024 al calciatore Dafrassini Duccio. (C.U. n. 51/2024).

Reclamo proposto dalla società Pienza in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 8/10/2024 al calciatore Dafrassini Duccio. (C.U. n. 51/2024).

La Polisportiva Pienza, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 14/01/2024 contro la Società ospitante Sansovino. La decisione risulta consequenziale rispetto all’annullamento da parte di questa Corte della squalifica inflitta ad altro tesserato in ragione di un errore nell’individuazione del responsabile del comportamento illecito con la seguente motivazione: “La società nell’ampio e ben motivato atto di impugnazione eccepisce preliminarmente l’erronea individuazione del calciatore responsabile del fatto e, pur consapevole dei limiti procedurali connessi all’utilizzo in giudizio delle immagini video, chiede la trasmissione del reclamo al D.G. auspicando che il medesimo nel supplemento chiarisca la vicenda. Come da prassi la Corte Sportiva d’Appello inoltrava il reclamo all’arbitro ed acquisiva il relativo supplemento - documento sempre dotato, per espresso riferimento normativo, di piena validità probatoria - che confermava la sussistenza dell’errore nell’identificazione del soggetto responsabile del comportamento illecito. Ritenendo del tutto assorbente il punto rispetto alle ulteriori eccezioni difensive enucleate nel reclamo, anche al fine di non comprimere il diritto di difesa con la perdita di un grado di giudizio, la Corte Sportiva non può che adottare i consequenziali provvedimenti.

P.Q.M.

La C.D.T. accoglie il reclamo e riqualifica immediatamente il giocatore Guerra Gregorio Dispone la restituzione del fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza ed ordina la restituzione della relativa tassaIl G.S.T. dunque, motivava così il nuovo provvedimento: “Il G.S.T., visti gli atti trasmessi dalla Corte di Appello Territoriale e relativi alla gara Sansovino/Pienza del 14.01.2024 (Campionato di Promozione): SQUALIFICA SINO AL 8.10.2024: DAFRASSINI Duccio (Pienza)= Al triplice fischio di fine gara si precipitava verso il D.G. calpestandolo e, tenendolo per un braccio in maniera lieve, protestava nei suoi confronti”. Il Presidente del Pienza avanzava dunque un nuovo reclamo contro tale decisione eccependo preliminarmente l’inattendibilità della ricostruzione fornita in quanto il D.G. avrebbe modificato il rapporto originario - identificando il presunto autore del gesto - solo dopo aver visionato le immagini allegate al primo reclamo. Il dato sarebbe confermato nello stesso supplemento di gara nel quale l’arbitro avrebbe poi ammesso di non essere stato completamente lucido al termine della partita con ciò, ad avviso della difesa, elidendo completamente la ricostruzione originariamente fornita. La società infatti afferma che la deposizione del D.G. avrebbe dovuto essere unicamente riferita al ricordo della gara senza essere “inquinata” dall’ausilio delle successive immagini che avrebbero avuto il solo fine di evidenziare la difficoltà arbitrale nella ricostruzione della riferita dinamica. Incidentalmente deve precisarsi che le proteste derivavano dal fatto che al termine della partita il D.G. aveva fischiato la fine della gara proprio nell’istante nel quale un calciatore del Pienza calciava la palla che finiva in rete e che avrebbe determinato il pareggio. Il reclamo analizza poi puntualmente ogni difformità tra l’originario rapporto ed il supplemento fornito evidenziando che: 1) nel primo documento l'arbitro avrebbe affermato che le sue scarpe sarebbero state calpestate mentre nel supplemento avrebbe parlato dei piedi. Ammettendo che effettivamente i piedi sono comunemente contenuti nelle scarpe in ogni caso evidenzia che potrebbe astrattamente aversi un contatto con la scarpa senza che il piede sia interessato; 2) evidenzia altresì che nel supplemento si afferma “mi spinge lievemente tenendomi il braccio” mentre nel rapporto di gara si diceva “tenendomi per un braccio in maniera lieve”; 3) infine lamenta che nel supplemento di gara si legge: “le proteste nei miei confronti sono durate fino al rientro negli spogliatoi” segnalando che tale dato non fosse presente nel rapporto nel quale emerge solo la frase “non può fischiare così!”. La società eccepisce comunque la sproporzione della sanzione irrogata con i fatti contestati sottolineando la difformità con alcune decisioni, anche recenti, della stessa Corte sportiva per segnalare la disparità di trattamento in fattispecie considerate analoghe e, ritenendo del tutto involontario il contatto con il piede dell’arbitro, conclude invocando la riduzione massima della squalifica inflitta al calciatore. Il reclamo merita parziale accoglimento. Con riferimento alle censure tese a dimostrare la totale inattendibilità dell’arbitro occorre rilevare che non vi è alcuna norma che impedisca al medesimo di correggere un errore nell’identificazione di un giocatore sanzionato attraverso l’ausilio di un video, peraltro prodotto dalla reclamante. Le limitazioni derivanti dalla lettura dell'articolo 58 C.G.S. (che stabilisce, al secondo comma, un giudizio di utilità ai fini della decisione) in coordinato con l'articolo 61 del medesimo codice che afferma la piena fidefacenza del rapporto arbitrale e del relativo supplemento, non investono in alcun modo il mondo arbitrale, coinvolgendo esclusivamente gli organi di giustizia. Tale scelta appare anche logica, in quanto eventuali manomissioni dei video - oggi ancora più plausibili con il progredire della tecnologia - non potrebbero essere apprezzate individualmente dal giudice sportivo ma possono essere invece sempre verificate da parte del D.G. che era effettivamente presente sul campo e che ha potuto assistere personalmente agli eventi concedendo al medesimo la possibilità di stabilire se le immagini prodotte in giudizio siano o meno state alterate. Nel caso concreto, nonostante l’astratta legittimazione contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 62 C.G.S. (trattandosi di un gesto violento) la C.G.S.T. non ritiene l’utilità della visione delle immagini stante la chiarissima versione arbitrale. In tal senso occorre valorizzare il corretto operato del D.G. che ha ammesso un errore nell’identificazione del calciatore responsabile della condotta antisportiva anche attraverso l’ausilio del video; a fronte di ciò non appare invece altrettanto legittimo il dolersi della reclamante che da una parte vuole utilizzare le immagini per discolpare (giustamente) un suo calciatore estraneo alla vicenda mentre dall’altra le vuole utilizzare come grimaldello per stabilire l’ipotetica inattendibilità della ricostruzione arbitrale.

Appare evidente che portare all’attenzione di questa Corte elementi di contorno meramente suggestivi per scovare supposte discrasie tra i due documenti redatti dal D.G. non può albergare in ipotesi capziose come quella inconsistente del piede distinto dalla scarpa; sempre in tal senso la pretesa che il supplemento arbitrale debba forzatamente tradursi in una sostanziale fotocopia del rapporto di gara, senza tener conto che ne possa anche essere una specificazione e che i termini utilizzati possano essere diversi seppur nella ricostruzione di una identica vicenda, appare priva di qualsiasi valenza dimostrativa. La vicenda riportata risulta chiara e non sembra alimentare dubbi in ordine alla dinamica degli eventi: il giocatore si sarebbe “fiondato” verso l’arbitro e lo avrebbe preso per un braccio spostandolo lievemente. La dinamica consente di comprendere che il giocatore, nel correre velocemente verso l’arbitro ed arrestarsi solo in stretto contatto con lo stesso, abbia accettato il rischio, in una forma di dolo eventuale, di calpestarlo ovvero urtarlo senza però che l’azione sia connotata da nessuna volontà di creare alcun tipo di lesione. In punto di quantum invece risultano puntuali e pertinenti le doglianze con riferimento alla entità della squalifica che appare parzialmente riformabile tenuto conto dell’entità del dolo, delle sue conseguenze e dell’inesistenza di atteggiamenti oltraggiosi o minacciosi.

P.Q.M.

La C.D.T. accoglie parzialmente il reclamo, riduce la qualifica del giocatore Dafrassini Duccio fino al 31/07/2024 anziché fino al 8/10/2024 ed ordina la restituzione della relativa tassa.

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