C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 07/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla A.S.D. Atletico Casini Spedalino avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del gravame presentato dalla medesima società per regolarità esito gara Cintolese / Atletico Spedalino del 28.1.2024. (C.U. n. 53/24).
Reclamo proposto dalla A.S.D. Atletico Casini Spedalino avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del gravame presentato dalla medesima società per regolarità esito gara Cintolese / Atletico Spedalino del 28.1.2024. (C.U. n. 53/24).
Il G.S.T. con provvedimento reso noto in C.U. n. 53 del 15.2.2024, a scioglimento della riserva assunta in data 1.2.2024, letto il reclamo della A.S.D. Atletico Casini Spedalino, ne ha dichiarato l’inammissibilità per mancanza di petitum. Con il suddetto gravame, la società deduceva che nelle file della A.S.D. Cintolese, durante la partita disputata il 28.1.2024, aveva preso parte dal minuto 25 del secondo tempo, un calciatore con addosso la maglia n. 4, benché nella lista gara non fosse indicato alcun giocatore con detto numero di maglia. Reclamando oggi il provvedimento del G.S.T., la società Atletico Casini Spedalino, richiama in particolare gli articoli 49 comma 4 e 67 comma 4 del C.G.S, al fine di dimostrare di aver presentato il primo reclamo al G.S.T., in modo formalmente e sostanzialmente conforme a quanto disposto dalle norme richiamate. In particolare ritiene di aver proposto il gravame motivandolo e corredandolo della descrizione dei fatti ritenuti illegittimi; di averlo correttamente trasmesso agli organi competenti ed alla controparte, sottolineando l’assenza di genericità nel proprio scritto. Aggiunge, la reclamante, che avrebbe, con il proprio reclamo, inteso rimettersi alla valutazione del Giudice per l’adozione dei provvedimenti più idonei in relazione ai fatti denunciati, giustificando in questi termini la mancanza di conclusioni contenenti la specifica domanda processuale. Per quanto oggi compete questo Giudice, non si esaminano le deduzioni e le domande contenute nel reclamo, afferenti i fatti che avrebbero, per quanto asserito, costituito gli illeciti motivo del primo reclamo. Deve dunque decidersi in ordine alla sola parte dell’impugnazione relativa alla dichiarata inammissibilità del reclamo, per mancanza di petitum. Esaminato il ricorso proposto al G.S.T. dalla società A.S.D. Atletico Spedalino, lo stesso risulta sostanzialmente, e solamente, costituito dalla narrazione dei fatti e degli accadimenti che la reclamante assume costituiscano illeciti. Illeciti che avrebbero dovuto costituire presupposto e fondamento della domanda - petitum -, ovvero di uno di fatto elemento oggettivo dell’azione. Il reclamo è, in buona sostanza, completamente privo di conclusioni e mancante della pretesa processualmente indispensabile affinché il Giudice Sportivo possa pronunciarsi. A nulla vale la deduzione secondo la quale la ricorrente avrebbe voluto rimettersi a Giustizia, limitandosi a rappresentare fatti documentalmente evidenti, trattandosi peraltro di una impugnazione che ha evidentemente lo scopo di interferire con l’esito gara, rispetto alla quale il Giudice Sportivo avrebbe astrattamente la possibilità di assumere le decisioni più disparate (ripetizione, vittoria a tavolino), potendo però legittimamente statuire solo rispetto a specifiche, oltre che motivate, domande poste dalla reclamante.
P.Q. M.
la C.S.A.T. respinge il reclamo Si trattiene la tassa.
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