C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Settimello in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto l’ammneda di Euro 400,00. (C.U. 55/24) AMMENDA Euro 400,00 (SETTIMELLO A.S.D.)
Reclamo proposto dalla società Settimello in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto l’ammneda di Euro 400,00. (C.U. 55/24) AMMENDA Euro 400,00 (SETTIMELLO A.S.D.)
Per contegno offensivo verso i componenti la terna parte gara e termine. Recidiva. Per lancio di uno sputo verso l’A.A. n. 2 senza colpire”. La Società reclamante rileva, innanzitutto, come la motivazione posta dal G.S.T. a fondamento della sanzione economica inflitta non possa essere riferibile al comportamento dello staff tecnico e dei calciatori dell’A.C. Settimello, i quali, pur nell’animosità e nella concitazione della gara, si sarebbero sempre contenuti in canoni di civiltà. D’altra parte, l’A.A. non può essere neanche sicuro che lo sputo rivolto al suo indirizzo fosse di un sostenitore dell’A.C. Settimello oppure di altra società, considerato anche che alle spalle della posizione ove operava il secondo assistente corre un vialetto che conduce ad un bar-pizzeria che avrebbe potuto essere percorso da un qualsiasi avventore di detto esercizio. Per di più, la maggior parte dell’esiguo numero di persone a seguito della Società Settimello erano posizionate sopra alla terrazza del suddetto bar-pizzeria. Evidenzia come a sostegno delle proprie dichiarazioni vi sarebbero anche delle immagini presenti sul Canale Youtube del Viareggio Calcio e comunque sarebbero disponibili anche immagini di un video effettuato direttamente dallo staff della Società reclamante. Conclude che, verosimilmente, la terna ed il secondo assistente arbitrale potrebbero essere stati confusi in ragione della scarsa visibilità nel campo dovuta al lancio di fumogeni da parte della tifoseria ospitante. Infine, evidenziando la sproporzione della sanzione pecuniaria inflitta, ne domanda l’annullamento ovvero, in via secondaria, la riduzione. Richieste dalla Corte osservazioni agli Ufficiali di gara in merito al Contenuto del reclamo, questi ultimi refertano quanto segue. L’Arbitro conferma il contenuto del proprio rapporto, precisando che le condotte disciplinarmente rilevanti sono quelle attribuibili ai sostenitori del Settimello e non ai tesserati di detta Società. In particolare, attesta come un gruppetto di sostenitori si si sia posizionato dietro l’assistente n. 2, proprio nel vialetto rammentato nel reclamo. Precisa inoltre di aver visto lo sputo indirizzato dai sostenitori all’Assistente n. 2 in quanto si trovava frontalmente rispetto all’accaduto. Afferma infine che la visibilità era tale da consentire il pieno e regolare svolgimento della gara, permettendo di valutare a pieno tutti gli episodi, sia nel recinto di gioco che all’esterno. L’Assistente Arbitrale fa presente che alcuni sostenitori del Settimello erano posizionati proprio alle sue spalle ed avevano iniziato a proferire offese e minacce al proprio indirizzo, specialmente dopo la decisione da parte sua di annullare una rete, in particolare riferisce di una signora di mezza età che lo “inseguiva” con una corsa laterale parallela a quella dell’ufficiale di gara. Dopo qualche minuto, pur non potendo vedere l’autore in quanto si trovava alle proprie spalle, sentiva il rumore di uno sputo che poi vedeva passargli accanto senza che tuttavia lo colpisse. Conferma che nonostante i fumogeni la visibilità era tale da consentire di poter valutare sia le azioni di gioco che gli eventuali comportamenti scorretti al di fuori del recinto di gioco. Alla riunione del 09.03.2024, la Società reclamante, così come aveva richiesto, veniva sentita, nella persona del Presidente, dalla Corte. Quest’ultimo, innanzitutto, contesta i supplementi degli Ufficiali di Gara, evidenziando come, spesso, nel corso del secondo tempo, l’A.A. fosse costretto a tenere una mano davanti agli occhi per proteggersi dal fumo che aveva causato una scarsa visibilità. Evidenzia che l’A.A. non sarebbe stato in grado sentire il rumore dello sputo in quanto la tifoseria del Viareggio, munita di tamburi, era molto rumorosa e d’altra parte non poteva vedere l’autore del presunto gesto in quanto si trovava alle sue spalle. Infine, nel riportarsi al reclamo, si riserva di intraprendere eventuali azioni nelle idonee sedi giudiziarie a tutela della propria Società. Preliminarmente il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi pervisti dall’ordinamento federale ovvero, più specificatamente, le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità. Pertanto, i video e le immagini cui fa riferimento la Reclamante non sono utilizzabili ai fini del decidere. Venendo all’esame del merito della questione, il Collegio, innanzitutto, intende stigmatizzare il contenuto del reclamo laddove tenta di giocare sull’equivoco che la condotta sanzionata possa essere riferibile a propri tesserati i quali effettivamente, secondo gli atti ufficiali di gara, non avevano posto in essere alcuna condotta quale quella contestata. Tale tentativo, in parte favorito anche dalla motivazione del G.S.T., parzialmente lacunosa, non appare giustificabile sul piano processuale. Infatti, la Società reclamante, avendo preso visione degli atti ufficiali, era perfettamente consapevole, già prima di proporre reclamo, che le condotte sanzionate erano attribuibili alle condotte di propri sostenitori e - di fatto - ha solo costretto l’Arbitro ad effettuare nel proprio supplemento una inutile quanto scontata precisazione. Per di più, siffatte condotte, ove poste in essere da parte di tesserati, sarebbero state, con ogni evidenza, sanzionate con provvedimenti di squalifica o di inibizione e non con un ammenda che normalmente rimanda invece al contegno dei sostenitori. D’altra parte, i supplementi degli Ufficiali di Gara, già di per sé dotati di forza probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 61 C.G.S., sono piuttosto precisi nel replicare alle censure mosse dal reclamo. In particolare, l’Arbitro attesta di aver visto chiaramente un gruppetto di sostenitori del Settimello proprio nel vialetto che si trovava dietro l’A.A. e di aver visto lo sputo in quanto si trovava frontalmente all’accaduto. Allo stesso modo, anche la refertazione dell’A.A. risulta puntuale, evidenziando come l’inasprimento delle offese e minacce all’indirizzo della terna, e suo in particolare, abbia avuto luogo proprio in occasione dell’annullamento di una rete, circostanza più che verosimile, ed indicando anche un sostenitore in particolare (“una signora di mezza età”) che fino a qualche minuto prima gli era corsa dietro. Inoltre, se è pur vero, che l’A.A. non abbia potuto vedere l’autore dello sputo, tale mancanza è colmata dalla refertazione del D.G. il quale invece afferma di aver visto lo sputo provenire dal gruppetto di sostenitori del Settimello che si trovava alle spalle dell’A.A. in quanto si trovava frontalmente rispetto all’accaduto. Del resto, non risulta convincente l’assunto secondo il quale l’A.A. non avrebbe potuto sentire il rumore dello sputo a causa dei tamburi della tifoseria ospite. In primis, è verosimile che l’autore del gesto si trovasse abbastanza vicino all’ufficiale di gara, infatti lo sputo gli è passato accanto e anzi lo ha oltrepassato, quindi è del tutto plausibile che l’A.A. abbia potuto udirne il rumore, in ogni caso quest’ultimo afferma chiaramente di aver anche visto lo sputo passargli accanto, circostanza quest’ultima che rende parzialmente irrilevante il fatto che ne abbia sentito il rumore o meno. Che via stato uno sputo è perciò un fatto acclarato e la dichiarazione resa dal D.G. in sede di supplemento ne consente l’attribuzione certa ad un sostenitore del Settimello che faceva parte del gruppetto posizionatosi dietro l’Assistente. Quindi, in conclusione, le condotte sanzionate dal G.S.T. trovano integrale rispondenza negli atti ufficiali di gara ed anche in punto di quantum l’ammenda appare senz’altro adeguata, sia tenendo conto della recidiva contestata, sia del livello del campionato in cui si sono verificati i fatti. Infine, il Collegio intende prendere in esame anche la riserva, formalizzata dal Presidente della Società reclamante in sede di audizione, di promuovere eventuali azioni giudiziarie a tutella della propria Società. All’uopo, giova ricordare che l’adita Corte si occupa esclusivamente della corretta applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva e tutte le altre questioni che fuoriescono da detta sfera di competenza non sono di alcun pregio ai fini del decidere, ciò al di la di possibili future violazioni del vincolo di giustizia.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e conferma l’addebito della relativa tassa ove già effettuato. Il Segretario Il Presidente Consigliere estensore Fabrizio Tosi Carmine Compagnini Alessandro Brogi Delibera depositata in data 11.3.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 128 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.
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