C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla sociertà Centro Lebowski in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 22.9.2024 al calciatore Campatelli Leonardo. (C.U. n. 55/2024). CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 22/9/2024 CAMPATELLI LEONARDO (CENTRO STORICO LEBOWSKI) Per aver tirato una botta sulla mano dell’arbitro procurandogli lieve dolore e facendogli cadere a terra il cartellino.”.

Reclamo proposto dalla sociertà Centro Lebowski in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 22.9.2024 al calciatore Campatelli Leonardo. (C.U. n. 55/2024). CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 22/9/2024 CAMPATELLI LEONARDO (CENTRO STORICO LEBOWSKI) Per aver tirato una botta sulla mano dell’arbitro procurandogli lieve dolore e facendogli cadere a terra il cartellino.”.

La Società reclamante innanzitutto pone in evidenza un certo clima di nervosismo che sarebbe stato indotto dal D.G. fin dal momento della chiama, quando quest’ultimo avrebbe posto alcune questioni formali – a detta della stessa - del tutto infondate. Successivamente, esamina l’ammonizione comminata al proprio calciatore ed a seguito della quale si è poi verificata l’espulsione del medesimo, ritenendola non corretta, in quanto la frase pronunciata dal Campatelli non sarebbe stata rivolta al D.G.. Circa l’episodio dell’espulsione, la Reclamante afferma che il calciatore si sarebbe trovato di spalle rispetto all’Arbitro ed avrebbe semplicemente allargato le braccia, per manifestare la mancata comprensione del motivo dell’ammonizione ai propri compagni. Dal che discenderebbe la mancanza di volontarietà nel gesto del Campatelli. Precisa come quest’ultimo, nonostante l’incredulità per il provvedimento disciplinare di espulsione subito, abbia abbandonato il terreno di gioco senza protestare ed a fine gara abbia anche porto le proprie scuse al D.G.. Attesta la giovanissima età del calciatore e la correttezza del medesimo nella sua pur breve carriera sportiva. Richiede l’escussione di testimoni ovvero l’audizione del D.G. affinché fornisca i chiarimenti del caso, manifestando altresì disponibilità per un eventuale confronto con quest’ultimo. Infine, per i motivi esposti chiede, in tesi, l’annullamento della squalifica, in ipotesi, la riduzione della stessa. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, lo stesso afferma che al momento della notifica dell’ammonizione il calciatore si trovava di fronte al D.G. e che solo in un secondo tempo si voltava parzialmente e faceva con il braccio un gesto irriguardoso verso lo stesso D.G., in particolare, precisa ancora il D.G., trovandosi la figura del calciatore vicina a quella dell’Arbitro, il braccio del primo colpiva quello del secondo causando la caduta del cartellino ed inoltre, essendo stato un gesto decisamente energico, causava al D.G. lieve e momentaneo dolore, anche perché inaspettato. Infine il D.G. esclude che a fine gara il calciatore si sia presentato per scusarsi. Alla riunione della Corte del 09.03.2024, veniva ascoltata, così come aveva richiesto, la Società reclamante a mezzo di soggetto all’uopo delegato, il quale evidenziava come dal supplemento fornito dall’Arbitro emerga, pur nell’irruenza del gesto, la totale involontarietà dello stesso, evidenziando inoltre come tale involontarietà sia avvalorata anche dalla circostanza che il ragazzo abbandonava il campo senza proteste e/o offese. Circostanza confermata anche dal referto e dal supplemento dell’Arbitro ove mai si parla di offese pronunciate alla notifica del provvedimento di espulsione. Ribadisce infine come il Campatelli, a fine gara, abbia effettivamente presentato le proprie scuse al D.G.. La Corte preliminarmente respinge le istanze istruttorie formulate dalla Reclamante in quanto generiche e/o inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere. Infatti, dagli atti ufficiali l’episodio oggetto di reclamo appare chiaro e può essere adeguatamente valutato dal Collegio. Il calciatore nel porre in essere la sua “sbracciata”, indipendentemente da quale ne fosse il fine (gesto irriguardoso verso il D.G. o manifestazione verso i compagni interrogativa dei motivi dell’ammonizione), ha sicuramente colpito il D.G. in modo causale e quindi involontario. Ciò è facilmente desumibile dal supplemento fornito da quest’ultimo alla Corte ove si afferma che lo scontro tra il braccio del calciatore e quello dell’arbitro è avvenuto sostanzialmente solo perché le due figure si trovavano vicine ed anche il dolore (lieve e momentaneo) ha rappresentato più che altro una sensazione, conseguente alla imprevedibilità del colpo subito. Pertanto, al gesto del calciatore deve essere tutt’al più attribuita la valenza di una condotta gravemente irriguardosa (come del resto attestato dal D.G. nel proprio supplemento), che solo fortuitamente ha determinato un contatto fisico con l’arbitro, cosicché la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 36 primo comma lettera b) C.G.S. che prevede quale sanzione minima la squalifica per 8 giornate o a tempo determinato. Nel caso di specie, deve essere parimenti considerato, come evidenziato anche dalla difesa della Reclamante, che il D.G. non riferisce di offese rivolte al suo indirizzo dal Campatelli ed appare poco convincente il supplemento nella parte in cui fa cenno ad una reazione scomposta del calciatore successivamente alla notifica dell’espulsione, in quanto mai refertata precedentemente ed in relazione alla quale, in ogni caso, non viene attribuita al calciatore la pronuncia di frasi offensive all’indirizzo del D.G.. Conseguentemente deve ritenersi che il calciatore, tutto sommato, abbia lasciato il campo senza particolari problemi. Alla luce di quanto sopra osservato il Collegio ritiene che la squalifica inflitta dal G.S.T. debba essere ridotta ed adeguatamente rimodulata.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Campatelli Leonardo fino a tutto il 22.05.2024. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.

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