C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 21/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Monteriggioni in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la perdita della gara (3-0) a favore della società Rondinella Marzocco. (C.U. 58/24)
Reclamo proposto dalla società Monteriggioni in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la perdita della gara (3-0) a favore della società Rondinella Marzocco. (C.U. 58/24)
Reclama la società Monteriggioni avverso la seguente decisione del G.S.: GARE DEL 4/2/2024 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 21.- RECLAMO DELLA A.S.D. RONDINELLA MARZOCCO AVVERSO REGOLARITA' GARA RONDINELLA MARZOCCO / MONTERIGGIONI DEL 4.02.2024 (3-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.51 dell'8.02.2024; -la società A.S.D. Rondinella Marzocco con pec inviata il 7/02/2024 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. La reclamante lamenta che la controparte A.S.D. Monteriggioni abbia effettuato nel corso della gara OTTO sostituzioni anziché SETTE come previsto dalla normativa vigente e chiede pertanto che siano adottati a proprio favore i provvedimenti previsti dal C.G.S. . Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Dall'esame del referto arbitrale e relativo supplemento risulta infatti documentato dal direttore di gara che la società Monteriggioni durante il secondo tempo sostitutiva numero SETTE giocatori e successivamente al 40º minuto del secondo tempo effettuava un’altra sostituzione (quindi totale OTTO complessivamente) contravvenendo pertanto alla normativa vigente pubblicata sul Com. Uff. nº 1 del 7/07/2023 del Settore Giovanile e Scolastico che ne prevede un massimo di sette. L'aver trasgredito tale disposizione inficia la regolarità della gara e comporta l'assunzione a carico della società Monteriggioni dei provvedimenti previsti dall'art. 10 comma 6 lett. a) del C.G.S. ; P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale accoglie il reclamo presentato dalla società Rondinella Marzocco di Firenze mandando ad omologare la gara con il seguente risultato Rondinella Marzocco-Monteriggioni 3-0. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo. La reclamante basa il suo gravame su tre punti di cui i primi due di carattere procedurale mentre il terzo di merito. Il primo punto di contestazione riguarda la inammissibilità del ricorso promosso dalla società Rondinella Marzocco ed in particolare la irregolarità del preannuncio di reclamo. La reclamante sostiene che il preannuncio di reclamo non contiene la sottoscrizione del legale rappresentante della reclamante e quindi, essendo nullo/inesistente il primo atto della impugnazione, per “cascata” devono considerarsi nulli/inesistenti tutti gli atti successivi. A sostegno della propria tesi si riporta al contenuto dell’art. 49 comma n.4 del C.G.S. che per i ricorsi e i reclami richiede la sottoscrizione delle parti o dei loro procuratori, citando e riportando una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha trattato l’argomento con decisione n.12 del 2021, ove si fa riferimento alla nullità/inesistenza del ricorso di primo grado in quanto trasmesso via pec non come allegato alla stessa ma contenuto nel corpo del predetto mezzo di trasmissione senza la sottoscrizione della parte o del suo legale rappresentante. Il secondo punto di gravame riguarda la stessa pec ove viene preannunciato il reclamo che non conterrebbe, oltre alla predetta, necessaria sottoscrizione, il nominativo e la qualifica del soggetto che ha presentato il preannuncio. Il terzo punto di impugnazione riguarda il merito: la reclamante sostiene che l’arbitro ha confuso nel suo rapporto i calciatori subentrati e quelli sostituiti ed allo scopo fornisce alcune fotografie a sostegno della propria tesi. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali ed il gravame proposto, passa in decisione. Per quanto attiene al primo punto di doglianza il Collegio ritiene che la reclamante, al fine di asseverare la propria tesi, confonda il reclamo o il ricorso con il preannuncio. Quest’ultimo rappresenta esclusivamente una sorta di attività preliminare che ha l’unico scopo di far sì di potere ottenere copia degli atti di gara. In altri termini, con tale comunicazione, la parte reclamante ha la possibilità di ottenere la copia degli atti di gara e, successivamente, decidere se inoltrare o meno il vero e proprio gravame. Si tratta quindi di un atto propedeutico necessario ad ottenere l’accesso agli atti relativi alla gara specifica. In punto di corrispondenza alla norma Federale ed in particolare al citato art. 49 comma n.4, il Collegio rileva che la stessa pone l’obbligo di sottoscrizione con riferimento al reclamo e il ricorso, senza nulla disporre per il preannuncio e questo indica, senza possibilità di errore, che il citato non rientra fra gli atti che devono obbligatoriamente, a pena di nullità/inesistenza, essere sottoscritti dalla parte o dal suo legale rappresentante. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport si sofferma sul punto, ma mai indica fra gli atti necessari di sottoscrizione il preannuncio di reclamo, riferendosi unicamente al ricorso e al reclamo. In conclusione sul punto, vale la pena di ricordare un brocardo latino che recita: Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit e, nel caso di specie, ovvero nel testo normativo Federale riportato, vi è assoluto silenzio circa la necessità di sottoscrizione del preannuncio di reclamo e questo ha una sua precisa logica in quanto il preavviso è un atto fuori dal reclamo in senso stretto che la legge domestica e la giurisprudenza citata non menzionano come necessitanti di sottoscrizione. In merito al secondo punto di gravame, vale la pena di ricordare quanto già evidenziato in precedenza circa la necessità della sottoscrizione e quindi della indicazione del soggetto scrivente il preannuncio di reclamo: nel caso di specie la pec ha una precisa indicazione della provenienza e contiene la richiesta degli atti relativi alla gara oggi oggetto di gravame. Per quanto attiene il merito, il rapporto arbitrale e la specificazione data dall’arbitro in punto di sostituzione dei calciatori, il Collegio rileva che il narrato appare chiaro e inequivocabile e le fotografie allegate al reclamo avanti a questo Giudice non possono trovare albergo all’interno del procedimento di appello in quanto inammissibili e comunque, non derivanti da fonte certa e certificata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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