C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 28/03/2024 – Delibera – La Procura Federale ha deferito, con il provvedimento classificato in data 2 febbraio c.a. al n. 259/2324, i seguenti Tesserati e affiliati: – Mariotti Simone, tesserato con la qualifica di Direttore sportivo per la Società A.D. Valdinievole Montecatini, al quale viene contestata la violazione dell’art.4, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 46 del Regolamento della L.N.D.; – la Società A.D. Valdinievole Montecatini in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del C.G.S..

La Procura Federale ha deferito, con il provvedimento classificato in data 2 febbraio c.a. al n. 259/2324, i seguenti Tesserati e affiliati: - Mariotti Simone, tesserato con la qualifica di Direttore sportivo per la Società A.D. Valdinievole Montecatini, al quale viene contestata la violazione dell’art.4, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 46 del Regolamento della L.N.D.; - la Società A.D. Valdinievole Montecatini in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del C.G.S..

Ricevuti gli atti del deferimento, questo Tribunale ha comunicato alle parti, nei termini rituali, che l’esame del provvedimento disciplinare avvenga nella data odierna, per cui è in grado di accertare la presenza oggi della Società A.D. Valdinievole Montecatini, in persona del legale rappresentante pro tempore Giovanni Nannini. E assente Simone Mariotti . Entrambi i deferiti sono assistiti dal Legale di comune fiducia, come da mandato agli atti, che ha depositato tempestivamente memoria di costituzione in giudizio. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Loredana Fardello la quale afferma essere il deferimento fondato perché risultato di una concreta istruttoria nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni dei soggetti deferiti, che hanno fornito elementi di riscontro sui fatti accaduti. Conclude che, accolto il deferimento, ai due soggetti vengano inflitte le seguenti sanzioni: - A Mariotti Simone la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società l’ammenda di € 800,00 (ottocento). Interviene quindi il Difensore il quale, riportandosi alla memoria di costituzione nonché alle due memorie trasmesse alla Procura a seguito della notifica dell’Atto di conclusione delle indagini, si sofferma in via pregiudiziale sulla presunta irregolarità procedurale nella emissione degli atti, in particolare la violazione degli artt. 123 e 125 del C.G.S. relativamente ai termini temporali da osservarsi nel corso dell’istruttoria. Richiama in merito una decisione delle SS.UU della C.G.S. che preciserebbe la natura dei termini (perentorio/ordinatorio) previsti. Rileva un ulteriore elemento di illegittimità costituendo l’atto di incolpazione una mera copia dell’atto di conclusione delle indagini. Contesta la fondatezza della denuncia di Pierozzi Senior rilevando che tra il suo esposto e il verificarsi del trasferimento ad una Società del C.R. Campano siano intercorsi solo tre giorni. Rileva che lo scarso rendimento del Calciatore è stato causato da problemi personali ed anche di salute ed insiste per le richieste formulate con l’atto di costituzione depositato. Nel merito osserva che non vi è prova in atti che tra il Pirozzi ed il Mariotti vi sia stato un contatto e/o un passaggio di denaro, e che è la Procura stessa, nella relazione finale, che esclude ogni profilo di responsabilità e conclude chiedendo, previa ammissione dei testi indicati, dichiararsi la improcedibilità del deferimento e, in ipotesi, il proscioglimento del Dirigente Mariotti da ogni addebito. Il Sostituto Procuratore, in replica, afferma che i termini (60 gg.) per la conclusione delle indagini decorrono dalla data di affidamento dell’incarico e non da quella di protocollazione del plico. Conclusa la fase dibattimentale il Collegio in Camera di consiglio passa a decisione esaminando le eccezioni preliminari sollevate dagli interessati con la memoria depositata in data 5 marzo 2024, rilevando quanto segue. L’esposto del Sig. Paolo Pirozzi (datato 8.09.2023) è stato trasmesso, in con posta elettronica dalla segreteria della LND alla Procura Federale F.I.G.C. e da quest’ultimo Ufficio protocollato in arrivo in data 12/09/2023 alle ore 7,45 con il numero 6741/SS 23-24. Partendo da questo dato ed esaminato il disposto normativo che regola l’attività della Procura Federale (artt. da 113 a 139 del C.G.S.) queste le norme applicabili al caso di specie. Art. 119, comma 3, “La notizia dell’illecito è iscritta nel registro di cui al comma due (Registro dei Procedimenti) entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale …”. Ne consegue che l’iscrizione nel registro doveva avvenire entro la data del 12 ottobre 2023 ed infatti l’iscrizione è stata effettuata in tale data al n. 259pfi23-24. Art.119, comma 4,: “la durata delle indagini non può superare sessanta giorni ……. dall’iscrizione nel registro …. dell’atto o fatto rilevante. Ne consegue che la durata delle indagini doveva concludersi entro 60 giorni dal 12 ottobre 2023 e quindi entro l’11 dicembre 2023. Art.123, comma 1,: “Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all’art. 119 ……..notifica all’interessato avviso della conclusione delle indagini …..” Pertanto l’avviso della conclusione delle indagini doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2023. Essendo intervenuta la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini in data 21 dicembre 2023 essa, considerato che in data 5 gennaio 2024 è stata depositata memoria a difesa, risulta tempestiva cosi come risultano rispettati i termini successivi per la proposizione del deferimento. L’avvocato di parte ha eccepito la decadenza dell’azione della Procura effettuando tutti i conteggi assumendo avvenuta l’iscrizione nel Registro dei Provvedimenti il 12 settembre 2023, data che invece si riferisce alla protocollazione in ingresso della segnalazione. Rileva ancora il Giudicante che tutti i termini sopra indicati decorrono dalla data di iscrizione nel registro dei procedimenti e nessuno di essi dalla data dell’affidamento. Con riferimento alle eccezioni sollevate in punto di merito si osserva quanto segue. Il richiamo all’art. 109 delle N.O.I.F. è assolutamente irrilevante agli effetti della decisione in considerazione del fatto che il punto di causa riguarda, non la decadenza del tesseramento per l’inattività del calciatore (che non risulta comunque provata come richiesto dall’art. 109 N.O.I.F.) quanto la violazione dell’art. 46 del Regolamento della L.N.D. che prevede “sic et simpliciter” che sono vietati e nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di natura economica che intervengano tra società e calciatori. L’eccezione in ordine a non aver ricevuto alcun riscontro alle memorie depositate a seguito della notifica dell’atto di conclusione è infondata dovendosi ricordare che l’art. 125 del C.G.S dispone che a seguito dell’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, con l’assegnazione del termine per le memorie di cui al precedente articolo 123: “Qualora il Procuratore federale ritenga dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio” Nessun obbligo in proposito è previsto dalla normativa in esame. In ordine alla richiesta escussione di testi il Collegio la ritiene non necessaria perché gli atti di cui è causa contengono gli elementi utili e necessari all’emissione della decisione. L’incolpazione a carico della Società è conseguenziale all’imputazione a carico del Mariotti in applicazione di quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del C.G.S.. Non costituisce vizio alcuno il fatto che l’atto di deferimento sia stato compilato con il “copia e incolla” perché non essendo stati rilevati dall’esame delle memorie elementi idonei ad una modifica, la perfetta eguaglianza dei due atti costituisce un ulteriore elemento di garanzia per l’incolpato. Appare opportuno esaminare le dichiarazioni rese sia dal Mariotti sia da altri testi in istruttoria, che vengono di seguito riportate in sintesi. Preliminarmente si precisa che l’autore dell’esposto è Paolo Pirozzi (genitore del calciatore Alessandro Pirozzi, peraltro maggiorenne) che non sembra essere stato direttamente contattato dal Mariotti e che, comunque, non è stato ascoltato dalla Procura in fase istruttoria. Pirozzi Alessandro: “Ho parlato con il direttore sportivo Mariotti il quale mi ha chiesto € 2.500 o 2.000, non ricordo di preciso, per rilasciare lo svincolo. Avrei dovuto pagarli io o la squadra che mi avrebbe acquistato”; Simone Mariotti: “…..desideravo che la Società ottenesse un indennizzo” , ed ancora, “…come detto in precedenza al fine del trasferimento del calciatore desideravo ottenere un indennizzo dalla società che avesse acquistato Alessandro.” Leonardo Tocchini, Direttore Tecnico A.S.D. Valdinievole Montecatini: “…Sapevo che il Direttore voleva rientrare delle spese sostenute…” Tali dichiarazioni non sembrano poter asserire il concretizzarsi di un accordo o convenzione scritta o verbale fra la società e il calciatore così come previsto dall’articolo 46 sopra richiamato. Tant’è che un accordo scritto è intervenuto fra la società Valdinievole e la società cessionaria, A.S.D. Liburia, per l’importo di euro 2000, mentre non appare accertato alcun passaggio di denaro fra il calciatore e la società Valdinievole. L’atto di incolpazione è fondato esclusivamente sulle dichiarazioni del Calciatore che non sono suffragate da alcun concreto elemento probante, alle quali si contrappongono quelle rese dal Mariotti, anch’esse non provate. L’unico fatto concretamente accertato dall’indagine è che il trasferimento del Calciatore è avvenuto tra le due Società e che le stesse si sono accordate per un esborso di euro duemila da parte della società cessionaria.

P.Q.M.

 Il T.F.T. Toscana respinge il deferimento.

 

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