C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 28/03/2024 – Delibera – Gara del 3.3.2024 fra U.S. Castelnuovo Garfagnana (ospitante) vs A.S.D. Viaccia Calcio (ospitata) disputata in Castelnuovo Garfagnana (LU), Stadio Nardini, via Valmaira 1 – risultato 0-0

Gara del 3.3.2024 fra U.S. Castelnuovo Garfagnana (ospitante) vs A.S.D. Viaccia Calcio (ospitata) disputata in Castelnuovo Garfagnana (LU), Stadio Nardini, via Valmaira 1 – risultato 0-0

La società A.S.D. Viaccia Calcio reclama avverso la sanzione della squalifica per quattro gare effettive comminata al calciatore Andrea Rozzi per aver offeso il DG. A fondamento del dispiegato reclamo, con il quale chiede la riduzione della sanzione inflitta, la società rimarca la carriera calcistica del calciatore, esente sinora da censure, e rileva che la frase offensiva riportata dall’arbitro nel referto non sarebbe da riferirsi a quest’ultimo: piuttosto si sarebbe trattato di un suo mero gesto di stizza per aver calciato malamente in porta. La frase, inoltre, a conferma di quanto precede, sarebbe stata pronunciata di spalle, mentre il giocatore stava uscendo, senza protestare, dal terreno di gioco, senza alcuna teatralità, tanto che né i compagni di squadra, né i presenti sugli spalti si sarebbero accorti dell’accaduto. A conferma della ricostruzione dei fatti sopra riportata, la reclamante, pur dichiarandosi consapevole della sua inutilizzabilità ai fini probatori da parte di questa Corte, riporta un link di accesso al sito Youtube ove sarebbe visibile un video con la sintesi della partita. La reclamante ha chiesto di essere udita. All’udienza del 22.3.2024, presente il Signor Cristiano Reali in rappresentanza della società A.S.D. Viaccia Calcio, come da delega in atti, questi si riportava integralmente al reclamo, ribadendo che l’offesa proferita dal Rozzi non era rivolta al DG, avendo piuttosto rappresentato un gesto di stizza e frustrazione del giocatore a fronte di un pallone calciato malamente. Il reclamo non merita accoglimento. Questa Corte, ai fini di un approfondimento istruttorio, ha inoltrato il dispiegato reclamo all’arbitro che, nel proprio supplemento, ha ricostruito i fatti occorsi con estrema precisione, senza alcuna contraddizione. Rileva l’arbitro che il calciatore Rozzi ha effettuato un tiro in porta finito a fondo campo ed ha preteso la concessione di un calcio d’angolo a favore della propria squadra, ritenendo che vi fosse stata una deviazione. In ossequio anche a quanto rilevato dall’assistente n. 1, ritenendo di non dover concedere alcun calcio d’angolo, il DG ha replicato al Signor Rozzi che insisteva nel dire “E’ angolo! E’ angolo!” con le parole “Fondo! Fondo!”: è stato quindi a quel punto che il Signor Rozzi si è rivolto all’arbitro proferendo la frase offensiva di cui al referto, accompagnando le parole con il gesto del braccio. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, non essendo consentito, ex art. 58 CGS, l'ingresso, a fini probatori, a videoriprese diverse da quelle degli operatori ufficiali, non sussiste alcun dubbio in ordine alla condotta offensiva tenuta dal Rozzi ai danni dell’arbitro. In merito al quantum, detta condotta merita di essere sanzionata, conformemente a quanto operato dal Giudice di prime cure, ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS, con la squalifica, nel minimo edittale, di n. 4 giornate che appare perfettamente congrua ai fatti come appurati, non avendo provveduto il calciatore sanzionato, nell’immediatezza, neppure a porgere le proprie scuse per l’accaduto al direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 24.03.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 143 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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