C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 28/03/2024 – Delibera – Reclamo della Società Ancaiano avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Vitti Andrea (C.U. n. 37 del 6/03/2024).

Reclamo della Società Ancaiano avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Vitti Andrea (C.U. n. 37 del 6/03/2024).

La società Ancaiano, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 2 marzo 2024, contro la Società Montichiello. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario; al momento dell'espulsione contestava tale decisione del DG con frasi irriguardose. Poco prima di rientrare nello spogliatoio calciava una sedia rompendone una gamba”. La società, nell'atto introduttivo, contesta il fatto affermando che il portiere, precedentemente colpito al petto da un pugno volontario di un avversario, sarebbe caduto a terra e nel rialzarsi avrebbe inavvertitamente pestato la caviglia del medesimo; alla notifica dell’espulsione avrebbe solo detto “è uno scandalo” in quanto ingiustamente espulso. La società, chiedendo di essere ascoltata in udienza, ipotizza un confronto con il D.G. per chiarire la vicenda ed, implicitamente, chiede la riduzione della squalifica affermando l’eccessività della medesima; sebbene convocata all’udienza del 22 marzo 2024, non si presentava e pertanto il collegio passava alla disamina del fascicolo. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente per quanto concerne la richiesta di un confronto con il D.G. avanzata nel reclamo, senza dover specificare i compiti ed i poteri attribuiti a questo collegio, deve essere confermata di nuovo l'impossibilità di poter disporre audizioni testimoniali nel procedimento sportivo - ed a maggior ragione “confronti” - poiché assolutamente esclusi dal Codice di Giustizia Sportiva ex art. 50 C.G.S. comma 2 titolato “Poteri degli organi di giustizia sportiva” che stabilisce: “Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”. Nella descrizione del fatto inclusa nel rapporto di gara si legge: “Al 46esimo del secondo tempo il numero 1 vitti Andrea perché: dopo aver ricevuto un pugno al petto di media intensità da un calciatore avversario nella propria area di rigore, a gioco fermo, cadeva a terra, e da terra, colpiva con un calcio di media intensità la caviglia del giocatore avversario, che a sua volta aveva colpito, senza provocargli conseguenze. Alla notifica dell'espulsione il signor Vitti protestava vibratamente accompagnando la protesta con gesti. Mentre usciva mi rivolgeva la seguente frase “Sei veramente scandaloso!”. Poco prima di rientrare nello spogliatoio calciava una sedia antistante ad esso rompendole una gamba.”. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, nega le tesi difensive e conferma il contenuto dell’intero rapporto di gara specificando la piena volontarietà dell'intervento violento. Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante, ritenga sproporzionata la squalifica concretamente irrogata che però risulta, ad avviso della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, incongrua per difetto. Appare infatti evidente come i fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente sanzionati dal G.S.T. che avrebbe adottato un provvedimento disciplinare sottodimensionato anche in considerazione della pluralità degli illeciti che gravano oggettivamente sul giocatore. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tale sanzione si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi, macroscopicamente inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (come peraltro anche il vecchio) concede infatti la possibilità di reformatio in pejus per quanto stabilito dall'art. 78 comma 2 C.G.S. che così recita: “La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. E' evidente che le Società debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione. Il comportamento tenuto dal Vitti appare infatti particolarmente censurabile, ad onta del reclamo proposto, in quanto il medesimo, ha certamente violato più disposizioni del Codice di Giustizia Così ricostruiti i fatti occorre verificarne la loro congruità sanzionatoria osservando che la prima fattispecie, relativa al calcio all’avversario, comporta la violazione dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede la seguente sanzione: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”.

Successivamente il giocatore si rivolgeva al D.G. con una frase certamente irriguardosa e diretta personalmente a lui (“Sei veramente scandaloso”); la norma violata è quella dell’art. 36 C.G.S., titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara [...]” Considerando l’attenuante della provocazione (il pugno dell’avversario) ed applicando il minimo edittale dell’art. 38 C.G.S. il comportamento illecito può essere sanzionato con sole due giornate di squalifica cui devono essere benevolmente sommate altre 3 giornate ex art. 36 C.G.S. - decurtate non solo per la limitata portata dell’esclamazione quanto per la precedente provocazione in regime di continuazione - ed almeno un’ulteriore giornata per il gesto finale del calcio alla sedia. Concludendo la sanzione applicata di quattro giornate non appare, ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, assolutamente congrua dovendosi pertanto inasprire il provvedimento disciplinare adottato per adeguarlo alla gravità delle plurime condotte sopra evidenziate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo ed inasprisce la squalifica da quattro a sei giornate ordinando l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 24.03.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 137 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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