C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 28/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla A.S.D. Massarosa 1925 avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata comminata ammenda di euro 800,00 “Per accensione di fumogeni all’interno dell’impianto sportivo.

Reclamo proposto dalla A.S.D. Massarosa 1925 avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata comminata ammenda di euro 800,00 “Per accensione di fumogeni all’interno dell’impianto sportivo.

Il tutto senza conseguenze. Plurirecidiva”– gara Sporting Camaiore-Massarosa 1925 del 3.3.2024 – Campionato II catgoria (C.U. n. 61 del 7.3.2024). Avverso la sanzione di cui in epigrafe, comminata dal G.S.T. con provvedimento reso noto in C.U. n. 61 del 7.3.2024, la società A.S.D. Massarosa 1925 propone reclamo davanti alla Corte. Asserisce la reclamante che l’episodio incriminato, invero l’accensione di un solo fumogeno, è avvenuto al termine della gara quando sul terreno di gioco erano presenti soltanto i propri calciatori; il fatto non ha provocato danno; il D.G., con la squadra avversaria, erano ormai già rientrati negli spogliatoi. Relativamente poi alla contestata recidiva, la società asserisce di aver più volte avvertito i propri sostenitori circa il comportamento da tenere in occasione delle gare, e si impegna a farlo in futuro, rappresentando però maggiore difficoltà di controllo nelle partire disputate fuori dal proprio impianto. Chiede dunque l’annullamento della sanzione inflitta o, in subordine, la riduzione della medesima. Letto il referto arbitrale, ed acquisito il supplemento da parte del D.G., si rileva come il primo contenga la chiara annotazione “Faccio presente che la tifoseria ospite (Massarosa) nei minuti finali ha acceso i fumogeni”; nel supplemento, poi, il D.G. precisa che l’accensione dei fumogeni è avvenuta al minuto 88, certamente durante lo svolgimento della gara e non dopo il rientro dello stesso negli spogliatoi, fatto che gli avrebbe impedito di notare l’illecito. Il fatto si è, dunque, certamente verificato all’interno dell’impianto; ed è stato correttamente attribuito ai sostenitori della squadra ospite, recidivi nel loro atteggiamento. Tenuto conto delle oggettive circostanze di fatto, la Corte ritiene senz’altro sanzionabile la condotta imputata; d’altro canto il ricorso può accogliersi rispetto alla domanda subordinata, ritenendosi corretto riparametrare la sanzione inflitta.

P.Q.M.

la C.S.A.T. accoglie il reclamo e ridetermina la sanzione dell’ammenda in Euro 700,00 con restituzione della tassa. Delibera depositata in data 23.03.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 144 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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