C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 68 del 28/03/2024 – Delibera – Reclamo La Cantera Acli Gabbro Avverso Squalifica Fino Al 21 Aprile 2024 Per L’allenatore Marco Mazzarone E Per L’ammenda Di 150 Euro Alla Societa’ (C.U. N. 61 Del 7\3\2024)

Reclamo La Cantera Acli Gabbro Avverso Squalifica Fino Al 21 Aprile 2024 Per L’allenatore Marco Mazzarone E Per L’ammenda Di 150 Euro Alla Societa’ (C.U. N. 61 Del 7\3\2024)

Propone rituale reclamo la società La Cantera Acli Gabbro avverso le sanzioni in oggetto, comminate dal GST della Toscana con la seguente motivazione: l’allenatore “Faceva uno sgambetto ad un calciatore avversario facendolo cadere a terra. Di poi, gli dava una leggera testata. Successivamente ritrovava il suddetto sugli spalti e lo colpiva con un pugno”; per la società: ”Per contegno aggressivo nei confronti di un calciatore locale che si era portato in tribuna per venire alle vie di fatto con l’allenatore avversario” Con rituale e tempestivo ricorso, la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni. La società non nega i fatti ma ne da una versione edulcorata per quanto riguarda l’allenatore mentre per quanto riguarda il comportamento dei tifosi, sostiene che i medesimi si siano limitati a separare i contendenti per fermare il calciatore avversario. La Corte esaminato il reclamo esaminato il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto. Del resto quanto descritto dall’arbitro non si discosta da quanto asserito dalla società. Ed anzi i fatti riportati perlopiù coincidono, sebbene la reclamante tenda a evidenziare il comportamento aggressivo del calciatore avversario e il comportamento più difensivo che offensivo del proprio allenatore. Resta il fatto che la contesa tra i due vi è stata è stata piuttosto violenta e, soprattutto, è stata innescata dal comportamento, francamente incomprensibile e censurabile, del signor Mazzarone sgambettando il calciatore che si era appena rialzato dopo essere caduto nei pressi della panchina. Alla luce di quanto riferito anche dalla stessa società reclamante, il comportamento dell’allenatore non solo è deprecabile, ma avrebbe probabilmente meritato maggior rigore da parte del primo giudice. Per quanto attiene al comportamento del pubblico l’arbitro descrive nuovamente i fatti, e conferma che quattro persone hanno afferrato e schiacciato contro la rete di recinzione il giocatore fino a quando lo stesso non si è calmato. Conferma che il giocatore non ha riportato conseguenze. Tale azione combinata, quale che fosse l’intenzione dei quattro tifosi, integra sicuramente una fattispecie violenta a carico dei tifosi stessi e deve essere adeguatamente sanzionata. Le sanzioni irrogate pertanto sono conformi, e vanno confermate.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa. Delibera depositata in data 23.03.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 140 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it