C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 11/04/2024 – Delibera – Reclamo della Usd Tegoleto avverso la squalifica fino al 28.04.2024 (1 mese e mezzo) inflitta all’allenatore Fabrizio Bracciali

Reclamo della Usd Tegoleto avverso la squalifica fino al 28.04.2024 (1 mese e mezzo) inflitta all’allenatore Fabrizio Bracciali

Con reclamo tempestivamente proposto l’USd Tegoleto impugna la squalifica fino al 28.04.2024 (1 mese e mezzo) inflitta dal G.S.T. e pubblicata nel C.U. n. 62, il giorno 14.03.2024, con la seguente motivazione: “Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G.”. La società nega l’accadimento dell’episodio contestato. O meglio, che l’allenatore abbia proferito espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara, rilevando che la sanzione appare frutto di un grossolano equivoco nato dal fatto che il Bracciali, in occasione di una fase di gioco ha pronunciato, in modo confidenziale ed amichevole, nei confronti di un giocatore avversario che conosceva personalmente, la seguenti parole: “che c***o vuoi Iscaro”. Osserva, pertanto, che tale espressione sia stata travisata dal direttore di gara, avendo quest’ultimo ritenuto erroneamente che l’espressione utilizzata dall’allenatore fosse ‘bischero’, e che la frase avesse in realtà come destinatario lo stesso direttore di gara anzichè il calciatore Iscaro. Allega, a supporto di quanto sostenuto, dichiarazione testimoniale sottoscritta dallo stesso calciatore Gabriele Iscaro, tesserato per la società Asd Viciomaggio, con la quale quest’ultimo conferma la suddetta dinamica dei fatti. La Corte, letto il reclamo e acquisito il fascicolo di primo grado e un supplemento di rapporto arbitrale, si è dunque riunita in camera di consiglio per la discussione e la decisione sulla sorte del reclamo. La decisione Il reclamo non merita accoglimento. La tesi sostenuta dalla reclamante, seppur confermata dalla dichiarazione resa dal calciatore Gabriele Iscaro, non appare trovare fondamento nelle risultanze ufficiali, che, invero, dirigono l’indagine, e la relativa valutazione della Corte ex art. 61 C.G.S., in una direzione totalmente opposta a quella sostenuta dalla reclamante. Il Direttore di gara, infatti, espressamente richiesto di precisare la dinamica dei fatti contestati, alla luce della versione alternativa offerta dalla società reclamante, ha avuto modo di confermare, con chiarezza e senza alcun alone di dubbio al riguardo, che l’espressione “ma che c***o fischi, bischero” è stata pronunciata al suo indirizzo dall’allenatore in occasione di una protesta per una decisione di gioco. La versione arbitrale sulla dinamica dei fatti appare dunque, ad avviso della Corte, credibile e comunque non discutibile dalla dichiarazione allegata e prodotta in giudizio dalla reclamante, la quale peraltro, sembra riferisi ad un episodio diverso da quello trattato, non in essa facendosi riferimento e/o contestazione alcuna all’indebito ingresso in campo da parte dell’allenatore. Circostanza, invero, indicata nel provvedimento impugnato e riportata nel rapporto di gara. Sanzione congrua.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla USD Tegoleto; - conferma la sanzione inflitta allenatore Fabrizio Bracciali fino al 28.04.2024. tassa di reclamo da incamerare definitivamente Delibera depositata in data 08.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 146 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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