C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 11/04/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Real Cerretese A.S.D. avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata comminata ammenda di euro 500,00 “Per aver assunto nei confronti del D.G. comportamento discriminatorio per motivi di genere” – gara Real Cerretese – Intercomunale Monsummano del 17.3.2024 – Campionato di promozione (C.U. n. 65 del 21.3.2024).
Reclamo proposto dalla Real Cerretese A.S.D. avverso il provvedimento del G.S.T. della Toscana, con cui è stata comminata ammenda di euro 500,00 “Per aver assunto nei confronti del D.G. comportamento discriminatorio per motivi di genere” – gara Real Cerretese – Intercomunale Monsummano del 17.3.2024 – Campionato di promozione (C.U. n. 65 del 21.3.2024).
Avverso la sanzione di cui in epigrafe, comminata dal G.S.T. con provvedimento reso noto in C.U. n. 65 del 21.3.2024, la società Real Cerretese propone reclamo davanti alla Corte. Asserisce la reclamante non essere stati coinvolti, la propria tifoseria né i propri dirigenti, negli episodi attribuiti, rispetto ai quali ribadisce totale estraneità. A fondamento della propria tesi, sottolinea l’andamento ed il risultato finale della partita assolutamente favorevole, si presume dovendo ciò deporre a favore del corretto atteggiamento assunto dalla propria tifoseria durante la gara. Il ricorso, privo di concreti elementi di prova, è carente anche di conclusioni circostanziate rivolte alla Corte. Le mere asserzioni in esso contenute, non sono sufficienti a vincere la fede privilegiata di cui gode il referto arbitrale, ove si legge che “durante tutta la durata della gara dal pubblico provenivano cori sessisti nei confronti della sottoscritta perché urlavano: sei una troia, tornatene in cucina, torna a rigovernare, incapace, troia. I cori provenivano da entrambe le tifoserie”. La circostanza relativa alla provenienza delle offese da parte di entrambe le tifoserie, è chiaramente confermata anche con supplemento reso dal D.G. su richiesta della Corte.
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il reclamo. Si trattiene tassa. Delibera depositata in data 06.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 159 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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