C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 18/04/2024 – Delibera – Reclamo Pratovecchio Asd Avverso Squalifica al calciatore Goretti Tommaso Per 5 Giornate (C.U. N. 65 Del 21\3\2024)

Reclamo Pratovecchio Asd Avverso Squalifica al calciatore Goretti Tommaso Per 5 Giornate (C.U. N. 65 Del 21\3\2024)

Propone rituale reclamo la società Pratovecchio ASD avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed aver offeso il DG.”. Con rituale e tempestivo ricorso, la reclamante chiede una riduzione della sanzione. La società afferma che il calciatore si trovava nei pressi della panchina pronto ad entrare in campo e, pur ammettendo che il Goretti sia entrato in campo in quanto, a gioco interrotto, riteneva di poter entrare, nega che le offese udite dal DG siano state proferite dal Goretti medesimo, ma presumibilmente da altri membri della panchina. La Corte esaminato il reclamo esaminato il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto. In particolare smentisce che il calciatore fosse in piedi a ridosso della panchina, ma seduto e, a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, entrava in campo per un paio di metri, alzandosi dalla panchina stessa, e proferendo la frase ingiuriosa, che senza alcun dubbio deve essere a lui attribuita. La sanzioni irrogata è conforme, anche alla luce dei recenti aumenti dei minimi edittali e va confermata.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa. Delibera depositata in data 12.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 157 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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