C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 18/04/2024 – Delibera – Gara Guasticce – Crespina Calcio del 17 marzo 2024. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 65 del 21 marzo 2024 C.R. Toscana
Gara Guasticce – Crespina Calcio del 17 marzo 2024. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 65 del 21 marzo 2024 C.R. Toscana
Reclama la Crespina Calcio A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE BOLOGNESI TOMMASO (CRESPINA CALCIO) Per ver offeso il D.G.”. La Società reclamante chiede la riduzione o l’annullamento della squalifica inflitta al proprio calciatore in quanto assume che la frase riportata dal D.G. non sarebbe effettivamente stata diretta a quest’ultimo, bensì ad un atleta avversario che, a detta del Bolognesi e di altri componenti della panchina della Società Crespina, avrebbe tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore dello stesso Crespina. La Reclamante evidenzia inoltre come, alla notifica del provvedimento disciplinare, il proprio calciatore si sia comunque allontanato dal terreno di gioco in maniera ordinata ed al termine della gara abbia dialogato in modo tranquillo con l’Arbitro per precisare la dinamica dell’accaduto; in tale frangente il D.G. – sempre a detta della Reclamante – avrebbe anche osservato di aver potuto commettere un errore nell’espellere il tesserato Bolognesi. Infine, la Società reclamante, a sostegno della propria tesi difensiva, allega una dichiarazione resa dall’allenatore della squadra avversaria. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo conferma integralmente la propria refertazione. In particolare, precisa che a seguito del goal del Guasticce si posizionava a centrocampo per la successiva ripresa del gioco e controllava così contemporaneamente entrambe le panchine, in tale occasione il Bolognesi proferiva la frase offensiva refertata volgendo lo sguardo proprio verso l’Arbitro. Precisa, inoltre, che, a fine gara, il calciatore gli si è avvicinato in maniera tranquilla ed in tale occasione vi è stato unicamente il tentativo del calciatore di chiarire quanto successo in precedenza. Il Collegio rileva che, in base alle risultanze degli atti ufficiali di gara, il fatto storico risulta pienamente confermato, infatti il D.G. è estremamente chiaro nel confermare che la frase offensiva pronunciata dal Bolognesi era diretta a lui, ciò in quanto, proprio mentre veniva pronunciata, lo stesso Bolognesi volgeva lo sguardo verso il D.G.; gli elementi appena evidenziati non consentono in alcun modo di porre in discussione il principio di prova privilegiata affermato dall’art. 61 comma 1 del C.G.S.. Di conseguenza, anche la dichiarazione resa dall’allenatore della squadra avversaria ed allegata al reclamo non solo non è utilizzabile in quanto inammissibile, ma è anche irrilevante. Sotto il profilo del quantum la sanzione risulta conforme al minimo edittale previsto dall’art. 36 comma 1 lett. A del C.G.S..
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore Bolognesi Tommaso e conferma l’addebito della relativa tassa ove già effettuato. Delibera depositata in data 15.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 151 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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