C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 18/04/2024 – Delibera – Gara del 23.3.2024 fra A.S.D. Ricortola 1972 (ospitante) vs A.S.D. Piazza 55 (ospitata) disputata in Marina di Massa, via delle Pinete 153, Impianto Comunale Ricortola – risultato 0-3

Gara del 23.3.2024 fra A.S.D. Ricortola 1972 (ospitante) vs A.S.D. Piazza 55 (ospitata) disputata in Marina di Massa, via delle Pinete 153, Impianto Comunale Ricortola – risultato 0-3

La società A.S.D. Piazza 55 reclama avverso la sanzione di cui al CU n. 46 del 27.3.2024 della squalifica per tre gare effettive comminata al calciatore Dario Brugiati per condotta violenta nei confronti di un avversario. La società reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta, ritenendola eccessiva rispetto alla condotta effettivamente tenuta dal calciatore in quanto si sarebbe trattato, piuttosto, di una reazione all’ennesimo fallo subito. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, il DG precisa chiaramente che il calciatore Brugiati ha colpito con un calcio un avversario, a palla lontana, senza causare alcuna conseguenza fisica. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuto necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio, inoltrava il dispiegato reclamo al D.G., ricevendo da quest’ultimo una puntuale conferma di quanto già indicato nel referto, con esclusione del fallo di reazione: in particolare, precisa ivi l’arbitro che il Brugiati, dopo aver perso il controllo del pallone durante un contrasto di gioco, si girava e colpiva con un calcio di media intensità l’avversario, a pallone ormai lontano, non recando danni fisici. Non sussistendo, pertanto, alcun dubbio sulla condotta effettivamente tenuta dal Brugiati ai danni dell’avversario per come indicata nel referto e nel successivo supplemento cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, la sanzione inflitta appare altresì congrua, essendosi trattato di condotta violenta, come tale punibile, nel minimo edittale ex art. 38 CGS, con tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 12.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 160 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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